Art. 6 Segnalazioni anonime 1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza. 2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravita' e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo' altresi' proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.