Art. 6 
 
                        Segnalazioni anonime 
 
  1. Ai fini del presente regolamento  sono  considerate  anonime  le
segnalazioni che: 
  a) non rechino alcuna sottoscrizione; 
  b) rechino una sottoscrizione illeggibile; 
  c)  pur  apparendo  riferibili  a  un  soggetto,  non   consentano,
comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza. 
  2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 
  3. Le segnalazioni anonime  che  riguardino  fatti  di  particolare
rilevanza  o  gravita'  e   presentino   informazioni   adeguatamente
circostanziate possono essere tenute in  considerazione  al  fine  di
integrare le informazioni  in  possesso  dell'ufficio  nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo'  altresi'
proporre  al  consiglio  di  avviare  un  autonomo  procedimento   di
vigilanza.