Art. 7 
 
                  Archiviazione delle segnalazioni 
 
  1. Il  dirigente  provvede  all'archiviazione  delle  segnalazioni,
oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi: 
  a) manifesta infondatezza della segnalazione; 
  b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione  e/o
corrispondenza intercorsa tra le parti; 
  c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attivita'
contrattuale delle stazioni appaltanti; 
  d) manifesta incompetenza dell'Autorita' su questioni non afferenti
alla materia dei contratti pubblici; 
  e) finalita' palesemente emulativa della segnalazione. 
  2. L'archiviazione e' comunicata al segnalante  solo  nel  caso  di
espressa richiesta scritta. 
  3. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorita' non procede
alla comunicazione di avvio  del  procedimento  nei  termini  di  cui
all'art. 13, comma 2, del presente regolamento. 
  4. Il dirigente invia, mensilmente,  al  consiglio  l'elenco  delle
segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.