Art. 7 Archiviazione delle segnalazioni 1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attivita' contrattuale delle stazioni appaltanti; d) manifesta incompetenza dell'Autorita' su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici; e) finalita' palesemente emulativa della segnalazione. 2. L'archiviazione e' comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta. 3. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorita' non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento. 4. Il dirigente invia, mensilmente, al consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.