L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» ed in particolare l'art. 48, comma 2; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione dei termini»; A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresi', alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica con una sede secondaria o in liberta' di prestazione dei servizi.