Art. 2 Sospensione dei termini 1. Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo e' sospeso temporaneamente per un periodo di sei mesi. 2. La sospensione decorre rispettivamente dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni ricompresi nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 3. Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilita'. 4. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di ulteriori sei mesi o dell'ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante «Proroga e definizione di termini» limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilita'. 5. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonche' i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento. 6. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facolta' di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo. 7. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1896 del codice civile.