Art. 2 
 
                       Sospensione dei termini 
 
  1. Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art.
2 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private), in  essere  alle  date  di  decorrenza  della
sospensione di cui al successivo comma 2, l'obbligo del pagamento del
premio assicurativo o della rata di premio  assicurativo  e'  sospeso
temporaneamente per un periodo di sei mesi. 
  2. La sospensione decorre rispettivamente dal 24  agosto  2016  per
gli assicurati colpiti dal sisma  residenti  nei  comuni  individuati
nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre  2016  per  gli
assicurati  colpiti  dal  sisma  residenti  nei   comuni   ricompresi
nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  convertito
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  3. Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e
Spoleto  la  sospensione  si  applica  solo  a  favore  dei  soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del  fabbricato,  casa  di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo  unico
di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto  nazionale  per  la
previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova
all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione  ai  predetti
enti della dichiarazione di inagibilita'. 
  4. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di ulteriori sei  mesi
o dell'ulteriore termine previsto  dalla  legge  di  conversione  del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante «Proroga e  definizione
di termini» limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in  tutti
i comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti  dal  comma  3,
che dichiarino l'inagibilita' del  fabbricato,  casa  di  abitazione,
studio   professionale   o   azienda,    ai    sensi    del    Codice
dell'amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e
che  forniscano  prova  all'impresa  di  assicurazione  dell'avvenuta
trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilita'. 
  5. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati  durante
il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonche'
i premi unici ricorrenti  per  i  quali  non  sussiste  l'obbligo  di
versamento. 
  6.  La  sospensione  non  ha  effetti  sulla  durata  del  rapporto
contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il
contratto non presenti la clausola  di  tacito  rinnovo,  incluse  le
fattispecie di cui all'art. 170-bis del  Codice  delle  assicurazioni
private, oppure qualora il contratto presenti la clausola  di  tacito
rinnovo ma sia stata esercitata la  facolta'  di  disdetta  in  tempo
utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale  scadenza  del
contratto assicurativo. 
  7. Se nel periodo di sospensione cessa  il  rischio  oggetto  della
copertura  assicurativa  in  corso  di  efficacia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 1896 del codice civile.