Art. 3 
 
Pagamento dei sinistri per  fatti  accaduti  durante  il  periodo  di
                             sospensione 
 
  1. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile,  e  fermo
restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, le imprese  assicurano
la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per  gli  eventi
accaduti durante il periodo  di  sospensione  anche  in  assenza  del
pagamento del premio durante  il  medesimo  periodo  di  sospensione,
fatto  salvo  il  conguaglio  con  il  premio  dovuto  in   sede   di
liquidazione  del  sinistro  se  il  soggetto  che  ha  diritto  alla
prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento
del premio.