Art. 3 Pagamento dei sinistri per fatti accaduti durante il periodo di sospensione 1. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, e fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.