Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di autorimessa di superficie complessiva coperta  superiore
a 300 m² di cui all'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero  75,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  ovvero
per quelle di nuova realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno  del  1°  febbraio  1986  e  al  decreto  del   Ministro
dell'interno del 22 novembre 2002.