Art. 3 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
              3 agosto 2015 e successive modificazioni 
 
  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente capitolo «V.6 - Attivita'  di  autorimessa»,  contenente  le
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa
di cui all'art. 1. 
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le  seguenti  lettere:
«o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante "Norme
di sicurezza  antincendi  per  la  costruzione  e  l'esercizio  delle
autorimesse e  simili";  p)  decreto  del  Ministro  dell'interno  22
novembre 2002 recante  "Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio  liquefatto  all'interno  di
autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto"». 
  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto  2015,  dopo  il  numero  «75»  sono   eliminate   le   parole
«limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali  adibiti  al
ricovero di natanti e aeromobili».