IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185; Visto l'art. 8, comma 1-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuta la necessita' di individuare, in attuazione dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l'utilizzo del contratto di solidarieta', possono essere autorizzate, rispettivamente, le misure di cui all'art. 42, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui all'art. 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal presente decreto.