Art. 2
Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma 3,
del decreto legislativo n. 148 del 2015
1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015 puo' essere concessa alle imprese che presentano
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sono di rilevante interesse strategico per l'economia
nazionale, per l'attivita' svolta, per il numero dei lavoratori
occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede,
tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico del
territorio in cui operano;
b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31
luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo di
trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di
cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo n. 148 del 2015;
c) presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del
personale sospeso o impiegato a orario ridotto;
d) si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del
trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa
la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato
a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale
interessato.