Art. 2 Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 puo' essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sono di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, per l'attivita' svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico del territorio in cui operano; b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015; c) presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto; d) si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.