Art. 2 
 
 
Criteri per la concessione della misura di cui all'art. 42, comma  3,
               del decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1.  L'autorizzazione   alla   prosecuzione   dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria oltre i  limiti  previsti  dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del  2015  puo'  essere  concessa  alle  imprese  che  presentano
congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a)  sono  di  rilevante  interesse  strategico   per   l'economia
nazionale, per l'attivita'  svolta,  per  il  numero  dei  lavoratori
occupati o per le caratteristiche del territorio in cui  hanno  sede,
tali da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo  economico  del
territorio in cui operano; 
    b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il  31
luglio  2015  il  cui  piano  industriale   prevede   l'utilizzo   di
trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di
cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi  1,  3  e  4,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
    c) presentano le condizioni  per  un  rapido  riassorbimento  del
personale sospeso o impiegato a orario ridotto; 
    d) si impegnano a realizzare, nel corso  della  prosecuzione  del
trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa
la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato
a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione  del  personale
interessato.