Art. 4 Domanda e procedimento 1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e' concessa su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo governativo di cui all'art. 2, da presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla domanda sono allegati una breve relazione che attesta la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 e il verbale, anche in sede sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalita' di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto, anche ai fini della quantificazione della spesa. 2. La reiterazione della riduzione dell'ammontare della contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 e' concessa su domanda dell'impresa, da presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla domanda e' allegata una breve relazione che attesta la presenza dei requisiti di cui all'art. 3 e indica il numero dei lavoratori coinvolti e le modalita' di riduzione dell'orario di lavoro applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, completata l'istruttoria sulle domande presentate ai sensi dei commi 1 e 2, trasmette alla commissione di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 una relazione tecnica. 4. La commissione puo' chiedere integrazioni istruttorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiornamenti sugli sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3. In presenza della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, non si procede in ogni caso all'emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ricevuto il parere della commissione, emana il decreto di autorizzazione.