Art. 4
Domanda e procedimento
1. L'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015 e' concessa su domanda di una delle parti firmatarie
dell'accordo governativo di cui all'art. 2, da presentare, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla
domanda sono allegati una breve relazione che attesta la presenza dei
requisiti di cui all'art. 2 e il verbale, anche in sede sindacale,
relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalita' di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da applicare durante la
prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto,
anche ai fini della quantificazione della spesa.
2. La reiterazione della riduzione dell'ammontare della
contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510
del 1996 e' concessa su domanda dell'impresa, da presentare, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Alla
domanda e' allegata una breve relazione che attesta la presenza dei
requisiti di cui all'art. 3 e indica il numero dei lavoratori
coinvolti e le modalita' di riduzione dell'orario di lavoro
applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione, completata l'istruttoria sulle domande presentate ai
sensi dei commi 1 e 2, trasmette alla commissione di cui all'art. 42,
comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 una relazione
tecnica.
4. La commissione puo' chiedere integrazioni istruttorie al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiornamenti sugli
sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico,
fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3. In presenza
della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, non si procede in
ogni caso all'emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ricevuto il parere
della commissione, emana il decreto di autorizzazione.