Art. 4 
 
 
                       Domanda e procedimento 
 
  1.  L'autorizzazione   alla   prosecuzione   dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria oltre i  limiti  previsti  dagli
articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n.
148 del 2015 e' concessa su domanda di  una  delle  parti  firmatarie
dell'accordo governativo di cui all'art. 2, da presentare,  entro  30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  -  Direzione   generale   degli
ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione.   Alla
domanda sono allegati una breve relazione che attesta la presenza dei
requisiti di cui all'art. 2 e il verbale, anche  in  sede  sindacale,
relativo al numero dei  lavoratori  coinvolti  e  alle  modalita'  di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da applicare durante la
prosecuzione del trattamento  di  integrazione  salariale  richiesto,
anche ai fini della quantificazione della spesa. 
  2.   La   reiterazione   della   riduzione   dell'ammontare   della
contribuzione di cui all'art. 6, comma 4, del  decreto-legge  n.  510
del 1996 e' concessa su domanda dell'impresa, da presentare, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali -   Direzione   generale   degli
ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione.   Alla
domanda e' allegata una breve relazione che attesta la  presenza  dei
requisiti di cui  all'art.  3  e  indica  il  numero  dei  lavoratori
coinvolti  e  le  modalita'  di  riduzione  dell'orario   di   lavoro
applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  -  Direzione
generale   degli   ammortizzatori   sociali   e    degli    incentivi
all'occupazione, completata l'istruttoria sulle domande presentate ai
sensi dei commi 1 e 2, trasmette alla commissione di cui all'art. 42,
comma 4, del decreto  legislativo  n.  148  del  2015  una  relazione
tecnica. 
  4.  La  commissione  puo'  chiedere  integrazioni  istruttorie   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiornamenti  sugli
sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico,
fermo restando quanto previsto dall'art.  6,  comma  3.  In  presenza
della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3,  non  si  procede  in
ogni caso all'emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione. 
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ricevuto  il  parere
della commissione, emana il decreto di autorizzazione.