Art. 5
Contributo addizionale CIGS
1. L'impresa autorizzata alla prosecuzione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 2 e' tenuta a versare un
contributo addizionale nella misura del 15 per cento della
retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario
ridotto.
2. Il contributo addizionale affluisce al Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.