Art. 5 
 
 
                     Contributo addizionale CIGS 
 
  1. L'impresa  autorizzata  alla  prosecuzione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art.  2  e'  tenuta  a  versare  un
contributo  addizionale  nella  misura  del  15   per   cento   della
retribuzione persa  dal  personale  sospeso  o  impiegato  ad  orario
ridotto. 
  2.  Il  contributo  addizionale  affluisce  al  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.