Art. 5 Contributo addizionale CIGS 1. L'impresa autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 2 e' tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto. 2. Il contributo addizionale affluisce al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.