Art. 6 Limiti di spesa e monitoraggio 1. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 sono concesse entro il limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. 2. Al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze. 3. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 2 risulti il raggiungimento anche in via prospettica del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame altre domande dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 126