Art. 6 
 
 
                   Limiti di spesa e monitoraggio 
 
  1. Le misure di cui agli articoli 2 e  3  sono  concesse  entro  il
limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016,  di
90 milioni di euro per l'anno 2017 e  di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2018. 
  2. Al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di  cui  al
comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  provvede  al
monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e
finanze. 
  3.  Qualora  dal  monitoraggio  di  cui  al  comma  2  risulti   il
raggiungimento anche in via prospettica  del  limite  complessivo  di
spesa di cui  al  comma  1,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  non  prende  in  esame  altre  domande  dandone   tempestiva
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 126