Art. 6
Limiti di spesa e monitoraggio
1. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 sono concesse entro il
limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di
90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per
l'anno 2018.
2. Al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al
comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al
monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
finanze.
3. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 2 risulti il
raggiungimento anche in via prospettica del limite complessivo di
spesa di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale non prende in esame altre domande dandone tempestiva
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 126