IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita';
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in
particolare gli Allegati 6 e 13;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la nota del 13 aprile 2016, n. 8504 con la quale la Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed
integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco
dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Considerata la necessita' di correggere l'errore di trascrizione
del simbolo «%» sul Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero
d'ordine 8, denominazione del tipo «b) Soluzione di filtrato di crema
di alghe» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica;
Considerato che la procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si e'
conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da
apportare agli allegati 6 e 13, come comunicato dall'Unita' centrale
di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29
aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni
agli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Decreta:
Art. 1
Modifiche agli allegati del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75
1. Gli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88.», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data.
3. Il presente decreto non comporta limitazione alla
commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e
commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), purche' siano garantiti i livelli di sicurezza ed
affidabilita' equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.
4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' competente ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 101