IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Visto il decreto 10 marzo 2015, recante le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette; Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'art. 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Considerato che il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto 22 gennaio 2014, prevede ai punti A.5.4 e A.5.5 che i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, adottino criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade; Viste le proposte formulate dal Servizio fitosanitario nazionale trasmesse con le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 5552 del 1° marzo 2016 e n. 24074 del 12 ottobre 2016; Visti i pareri trasmessi dal Ministero della salute, con nota n. 44419 del 21 novembre 2016, e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 27494 del 23 novembre 2016; Decreta: Art. 1 Criteri per i trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade 1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade sono inseriti obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto. 2. I soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari di cui al comma 1 direttamente e non tramite affidamenti a terzi o gare d'appalto sono tenuti ad adottare i medesimi criteri indicati nell'allegato al presente decreto.