Art. 10 Proroga di termini in materia di giustizia 1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017». 2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». presente 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e al secondo periodo le parole: «Le medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1»; b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017». 2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 99-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente legge: "99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2017. Entro il 28 febbraio 2017, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente". Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Modifiche all'ordinamento penitenziario (Omissis) 1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario". Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 convertito (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati 1. All'articolo 194, primo comma, dell'oridnamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017.". Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: "Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Omissis) 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49 della citata legge n. 247 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 49. Disciplina transitoria per l'esame 1. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti"." Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge: "181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato"." Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come modificato dalla presente legge: "Art. 2-bis. Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria (Omissis) 2. E' prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.".