Art. 10 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
   1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «28  febbraio  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017». 
  2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». 
  presente 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, il primo  periodo  e'  soppresso  e  al  secondo
periodo le parole: «Le medesime disposizioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1»; 
  b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima
assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati  alla  prima
sede,  il   termine   di   cui   all'articolo   194,   primo   comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per  l'assegnazione
ad altre funzioni e' ridefinito  da  quattro  anni  a  tre  anni.  Il
presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima  sede
e' assegnata nell'anno 2017». 
  2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 
  2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 181,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, al secondo  periodo,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, al terzo  periodo,  le
parole: «sei mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ventiquattro
mesi». 
  2-sexies.  All'articolo  2-bis,  comma  2,  del  decreto-legge   30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  99-bis  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento
          di  cui  al  comma  99  e  la  durata   dell'incarico   del
          commissario straordinario di cui  al  medesimo  comma  sono
          prorogati fino al 31 dicembre 2017. Entro  il  28  febbraio
          2017, al decreto di cui  al  comma  98  sono  apportate  le
          modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni  di  cui
          al periodo precedente". 
              Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del
          decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  146  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,  (Misure
          urgenti in tema di  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
          detenuti  e  di  riduzione  controllata  della  popolazione
          carceraria), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Modifiche all'ordinamento penitenziario 
              (Omissis) 
              1-bis.  In  attesa   dell'espletamento   dei   concorsi
          pubblici  finalizzati  alla  copertura  dei  posti  vacanti
          nell'organico  del  ruolo  dei  dirigenti   dell'esecuzione
          penale esterna, fino al  31  dicembre  2018,  in  deroga  a
          quanto  previsto  dagli  articoli  3  e   4   del   decreto
          legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di
          dirigente dell'esecuzione  penale  esterna  possono  essere
          svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei  dirigenti  di
          istituto penitenziario". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          31 agosto 2016, n. 168, con modificazioni, dalla  legge  25
          ottobre 2016, n. 197  convertito  (Misure  urgenti  per  la
          definizione del contenzioso presso la Corte di  cassazione,
          per l'efficienza degli uffici giudiziari,  nonche'  per  la
          giustizia amministrativa), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  3.  Disposizioni  in  materia  di   tramutamenti
          successivi dei magistrati 
              1.  All'articolo  194,  primo  comma,  dell'oridnamento
          giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          le parole: «, ad una sede da lui chiesta»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «, ad una sede» e  le  parole:  «tre  anni»
          sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano in ogni caso in  riferimento  alle  procedure  di
          trasferimento ad altra sede  o  di  assegnazione  ad  altre
          funzioni gia' iniziate alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              1-ter. Per i magistrati che, alla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, esercitano le  funzioni
          presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data,
          sono stati assegnati alla prima sede,  il  termine  di  cui
          all'articolo    194,    primo    comma,    dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione
          ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni.
          Il presente comma si applica anche ai magistrati  ai  quali
          la prima sede e' assegnata nell'anno 2017.". 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti  alle
          giurisdizioni superiori 
              (Omissis) 
              4. Possono altresi' chiedere  l'iscrizione  coloro  che
          maturino i requisiti secondo la previgente normativa  entro
          cinque anni dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49  della
          citata  legge  n.  247  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 49. Disciplina transitoria per l'esame 
              1. Per i primi cinque anni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  l'esame   di   abilitazione
          all'esercizio della professione di  avvocato  si  effettua,
          sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove  orali,
          sia per quanto riguarda le modalita' di esame,  secondo  le
          norme previgenti"." 
              Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo
          sviluppo e la coesione per il  periodo  2014-2020  il  CIPE
          assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni  di
          euro, da destinare ad interventi urgenti ed  immediatamente
          attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari  con
          elevati carichi di controversie pendenti, necessari per  lo
          sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
          giudiziario, previa  presentazione  al  CIPE  di  specifici
          progetti di adeguamento, completamento  e  costruzione.  In
          caso di mancata presentazione degli  stati  di  avanzamento
          dei lavori entro trentasei mesi dalla  pubblicazione  della
          delibera di assegnazione il finanziamento e'  revocato.  In
          caso di mancato affidamento dei lavori  entro  ventiquattro
          mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il
          finanziamento e' revocato"." 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2-bis del
          decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.  21,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2-bis. Proroga di termini in materia di giustizia
          ordinaria 
              (Omissis) 
              2. E' prorogato fino  al  30  giugno  2017  il  termine
          assegnato  al  responsabile  per  i   sistemi   informativi
          automatizzati del Ministero della giustizia per  l'adozione
          delle specifiche tecniche di  cui  all'articolo  16-novies,
          comma  5,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221.".