Art. 12 
 
       Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura 
 
   1. All'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al  31  dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data  del  subentro
nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fino
alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le  sanzioni  di   cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»; 
  b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le  parole:  «al
31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data  del  subentro  nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con  le
procedure di cui al presente  comma,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,  dopo  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di 10  milioni  di  euro,  in  ragione  dell'effettivo
espletamento del servizio  svolto  nel  corso  dell'anno  2017.»;  al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,». 
  2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  (( 2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154,
le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». 
  2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dall'anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2017»; 
  b) al comma 2, le parole: «, a decorrere, per il primo  versamento,
dalla fine del primo trimestre successivo alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei   commi   3-bis   e   9-bis
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  11  Semplificazione  e   razionalizzazione   del
          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in
          materia di energia 
              1. - 3. (omissis) 
              3-bis. Fino alla data del subentro nella  gestione  del
          servizio da parte del  concessionario  individuato  con  le
          procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31
          dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita'
          elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e   dei
          formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati
          nonche' l'applicazione delle  altre  semplificazioni  e  le
          opportune modifiche normative continuano ad applicarsi  gli
          adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli  188,  189,
          190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
          nel testo previgente alle modifiche apportate  dal  decreto
          legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,  nonche'  le  relative
          sanzioni. Durante detto periodo, le  sanzioni  relative  al
          SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi  da  3  a  9,  e
          260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni, non  si  applicano.  Le  sanzioni
          relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi  1  e
          2, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni, si applicano a decorrere  dal  1°
          aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          provvede alla modifica e all'integrazione della  disciplina
          degli adempimenti  citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
          SISTRI, anche al fine di assicurare  il  coordinamento  con
          l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152, come modificato dal comma 1 del presente  articolo.
          Fino alla data del subentro nella gestione del servizio  da
          parte del concessionario individuato con  le  procedure  di
          cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte
          del 50 per cento. 
              Omissis 
              9-bis. Il termine finale di  efficacia  del  contratto,
          come modificato ai sensi del comma  9,  e'  stabilito  alla
          data del subentro nella gestione del servizio da parte  del
          concessionario individuato  con  le  procedure  di  cui  al
          presente comma, e comunque non oltre il 31  dicembre  2017.
          Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, anche avvalendosi della societa' Consip Spa,  per
          lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula  di
          convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,  avvia
          le  procedure  per  l'affidamento  della  concessione   del
          servizio nel rispetto dei  criteri  e  delle  modalita'  di
          selezione  disciplinati  dal  codice  di  cui  al   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   dalle   norme
          dell'Unione europea di settore,  nonche'  dei  principi  di
          economicita',   semplificazione,   interoperabilita'    tra
          sistemi informatici e costante  aggiornamento  tecnologico.
          All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
          l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla
          data del subentro nella gestione del servizio da parte  del
          concessionario individuato  con  le  procedure  di  cui  al
          presente comma, e comunque non oltre il 31  dicembre  2017,
          previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per  l'Italia
          digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
          alla   predetta   data.   In   ogni    caso,    all'attuale
          concessionaria del  SISTRI  e'  corrisposta,  a  titolo  di
          anticipazione delle somme da versare per  l'indennizzo  dei
          costi di produzione e salvo  conguaglio,  da  effettuare  a
          seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la
          somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni
          di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite  massimo  di  10
          milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del
          servizio svolto nel  corso  dell'anno  2017.  Al  pagamento
          delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'Allegato  3  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE)  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Allegato 3 
              (art. 11, comma 1) 
              Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
          ristrutturazioni rilevanti 
              1. Nel caso di edifici nuovi  o  edifici  sottoposti  a
          ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di  produzione  di
          energia termica devono essere progettati  e  realizzati  in
          modo  da  garantire   il   contemporaneo   rispetto   della
          copertura,  tramite  il  ricorso  ad  energia  prodotta  da
          impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili,  del  50%  dei
          consumi  previsti  per  l'acqua  calda  sanitaria  e  delle
          seguenti percentuali della somma dei consumi  previsti  per
          l'acqua   calda   sanitaria,   il   riscaldamento   e    il
          raffrescamento: 
              a) il 20 per cento quando la richiesta  del  pertinente
          titolo edilizio e' presentata dal  31  maggio  2012  al  31
          dicembre 2013; 
              b) il 35 per cento quando la richiesta  del  pertinente
          titolo edilizio e' presentata dal 1°  gennaio  2014  al  31
          dicembre 2017; 
              c) il 50 per cento quando la richiesta  del  pertinente
          titolo edilizio e' rilasciato dal 1° gennaio 2018. 
              Si   riporta   il   testo   del   comma   9-duodevicies
          dell'articolo 7 del citato decreto-legge n.  78  del  2015,
          convertito, con modificazioni, dalla citata  legge  n.  125
          del 2015, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7 Ulteriori  disposizioni  concernenti  gli  Enti
          locali 
              Omissis 
              9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree  di  demanio
          marittimo    per    finalita'     diverse     da     quelle
          turistico-ricreative,  di  cantieristica  navale,  pesca  e
          acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate
          fino alla definizione del  procedimento  di  cui  al  comma
          9-septiesdecies e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre
          2017.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  2  della
          legge  28  luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al  Governo  e
          ulteriori  disposizioni  in  materia  di   semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Parita' tra i sessi nei consorzi di tutela 
              Omissis 
              3.I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i  propri
          statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, assicurando il rispetto delle  disposizioni
          di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela  assicurano  il
          rispetto  della  composizione  degli  organi   sociali   in
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  anche
          in caso di sostituzione,  per  tre  mandati  consecutivi  a
          partire dal primo rinnovo successivo alla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  legge.  Per  il  primo  mandato
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, la quota riservata al sesso  meno  rappresentato  e'
          pari  ad  almeno  un  quinto  del  numero  dei   componenti
          dell'organo.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  10
          della citata legge n. 154 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10 Contributo al CONOE 
              1. Considerata la necessita' di assicurare la  regolare
          prosecuzione dell'attivita' di raccolta e  trattamento  dei
          grassi vegetali e animali esausti e al  fine  di  garantire
          l'operativita'  del  Consorzio  nazionale  di  raccolta   e
          trattamento degli oli  e  dei  grassi  vegetali  e  animali
          esausti (CONOE), di cui  all'articolo  233,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di  consentire
          la crescita e lo sviluppo del  settore  e  delle  attivita'
          imprenditoriali connesse alla gestione di tali  rifiuti,  a
          decorrere  dal  1°  luglio  2017  il  contributo   di   cui
          all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e' determinato  nelle  seguenti
          misure, in relazione alle diverse tipologie di  prodotti  e
          tenuto conto della suscettibilita' degli stessi a  divenire
          esausti: 
              a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in  confezioni
          di capacita' superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg; 
              b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla  lettera
          a), in confezioni di capacita' superiore ad un litro:  euro
          0,0108/kg; 
              c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacita'
          superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg; 
              d) oli extravergini di oliva (nei  soli  casi  indicati
          all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152): euro 0,0102/kg. 
              2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,   il
          contributo ambientale e' dovuto in  occasione  della  prima
          immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel  mercato
          nazionale  ed  e'  versato  al  CONOE  ovvero  al   sistema
          alternativo di cui all'articolo 233, comma 9,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale.
          Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di
          vendita la dicitura: «Contributo  ambientale  sugli  oli  e
          grassi animali e  vegetali  per  uso  alimentare  assolto»,
          anche nelle fasi successive della  commercializzazione.  Il
          CONOE  disciplina  le  procedure  per  la  riscossione  del
          contributo,  i  rimborsi  e  i  conguagli  e  le  eventuali
          fattispecie di esenzione.".