Art. 13 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
   1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «Sino al 31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017». 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere  dal  ((  1°  ottobre
2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere
dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal  gestore  del
relativo servizio che risulti  comunque  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
si avvalga di reti di acquisizione del gettito che  fanno  ricorso  a
forme  di  cauzione   collettiva   e   solidale   gia'   riconosciute
dall'Amministrazione finanziaria, tali  da  consentire,  in  presenza
della citata cauzione, l'acquisizione diretta  da  parte  degli  enti
locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento,  al
netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto  nei  confronti  del
predetto gestore»; 
  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  ai
versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione,  di  cui
all'articolo 1, comma 3». 
  4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, al terzo periodo, dopo le parole: «27 dicembre  2013,  n.  147,»
sono inserite le seguenti: «e a decorrere dal 2017 al  contributo  di
sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23,». 
  4-ter.  Gli  obblighi  di  comunicazione  dei  dati  relativi  agli
acquisti intracomunitari di  beni  ed  alle  prestazioni  di  servizi
ricevute da soggetti stabiliti  in  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, previsti dall'articolo 50, comma  6,  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, nel testo  vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  sono  prorogati
al 31 dicembre 2017. 
  4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche,  in
via telematica all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  gli  elenchi
riepilogativi delle cessioni e  degli  acquisti  intracomunitari  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi
nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro
dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di
cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  presentano  l'elenco
riepilogativo degli acquisti  intracomunitari  di  beni  ricevuti  da
soggetti passivi stabiliti  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e d'intesa con l'Istituto nazionale  di  statistica,  da  emanare  ai
sensi  del  comma  6-ter,  sono  definite  significative  misure   di
semplificazione  degli   obblighi   comunicativi   dei   contribuenti
finalizzate  a  garantire  anche  la  qualita'  e  completezza  delle
informazioni  statistiche  richieste  dai   regolamenti   dell'Unione
europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che  il
numero dei soggetti obbligati all'invio degli  elenchi  riepilogativi
di cui ai periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con  obblighi
informativi inferiori rispetto  a  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito
di eventuali  modifiche  dei  regolamenti  dell'Unione  europea,  con
analogo   provvedimento,   sono   definite   ulteriori   misure    di
semplificazione delle comunicazioni richieste». 
  4-quinquies. Il provvedimento di  cui  all'articolo  50,  comma  6,
terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  come
sostituito dal comma 4-quater  del  presente  articolo,  e'  adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2018. 
  4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati. 
  4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il
comma 147 e' abrogato. 
  4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  il
comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016. )) 
  5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Fino  al  trasferimento  delle  funzioni  di   cui
all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 
  (( 5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo
34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  con
esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma
4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  puo'  essere
esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020. )) 
  6. L'articolo 34, comma 6, lettera  b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni si applica  alle  variazioni
di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016. 
  (( 6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino  al  16
novembre 2022, per un importo massimo  pari  a  6.898,52  milioni  di
diritti speciali di prelievo,  la  durata  dell'accordo  di  prestito
denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di  cui  all'articolo  2,
comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali  prestiti
e' accordata la garanzia dello Stato per il  rimborso  del  capitale,
per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi  di
cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre
confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui  all'articolo
4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190. 
  6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati  in
25 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al  2022,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011,
n. 190, si provvede: 
  a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  b)  per  ciascuno  degli  anni   dal   2018   al   2022,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni  di  cui  ai  commi
6-bis e 6-ter sono regolati mediante  convenzione  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
  6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31
dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse  di
cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie. 
  6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per  la
concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu'
poveri, di cui al secondo periodo del comma 14  dell'articolo  2  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.  A  tal  fine  la
Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei  limiti  di
400 milioni di diritti speciali di prelievo da  erogare  a  tassi  di
mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo
le modalita' concordate tra il  Fondo  monetario  internazionale,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
  6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies  e'  accordata  la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi
maturati. 
  6-octies. La garanzia dello Stato di  cui  al  comma  6-septies  e'
elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare
la stabilita' del sistema monetario  internazionale  e  una  crescita
economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con  il
piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel  settembre  2016,
sono  prorogate  le  disposizioni  urgenti  per   la   partecipazione
dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui
all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A
tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  con  il  Fondo
monetario internazionale un accordo di  prestito  bilaterale  per  un
ammontare pari a 23 miliardi e  480  milioni  di  euro.  La  scadenza
dell'accordo di prestito e' fissata al 31 dicembre 2019,  estensibile
di un anno fino al 31 dicembre 2020. E' accordata la  garanzia  dello
Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e  per
la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le  posizioni  di
credito derivanti dall'esecuzione del suddetto  accordo.  I  rapporti
derivanti dal predetto prestito sono  regolati  mediante  convenzione
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
  6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma  6-novies  derivanti
dall'attivazione  della  garanzia  dello  Stato  per  ogni  possibile
rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati,
nonche' al tasso di  cambio,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
risorse di  cui  all'articolo  25,  comma  6,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di  cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  6-undecies.  Al  fine  di  prorogare  anche  per  l'anno  2017   il
finanziamento  necessario  alla  copertura  integrale   della   cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca,  relativa
all'anno 2016, nei limiti e secondo le  modalita'  stabiliti  con  il
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5  agosto
2016, e' destinata  una  somma  fino  a  17  milioni  di  euro.  Alla
copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17  milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle  disponibilita'  del
Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. 
  6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole:  «entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»; 
  b) all'articolo 83,  comma  3,  le  parole:  «commi  1  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3». 
  6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19  novembre  2004,
n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  11-bis  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Al   fine   del
miglioramento dell'efficienza e  dell'efficacia  delle  attivita'  di
vigilanza e di controllo sui prodotti  a  denominazione  protetta,  i
proventi  del  pagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dal presente decreto,  di  competenza  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo  17,
capitolo 3373, dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa  del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  6-quaterdecies. All'articolo  1,  comma  712-ter,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione  nel  medesimo
anno 2016 delle anticipazioni di liquidita' di  cui  all'articolo  3,
comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64». 
  6-quinquiesdecies.  All'articolo  48  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  generale
di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui
all'articolo 155, comma 4, del medesimo  testo  unico,  vigenti  alla
data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4,  lettera  e),
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai
fini del bilancio dell'impresa e del  bilancio  consolidato  relativi
agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31  dicembre
2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di  cui  al
capo II del presente decreto». 
  6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo
20 giugno 2005, n. 122, le parole: «quindici  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «venticinque anni». 
  6-septiesdecies.   Il   contributo   statale   annuo    a    favore
dell'Associazione  nazionale  vittime  civili  di   guerra   di   cui
all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'
aumentato di euro 300.000 a  decorrere  dall'anno  2017.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro  300.000  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  6  del
          citato  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla citata legge n.  122  del  2010,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.   6.   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi 
              Omissis 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3-bis del
          decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
          potenziamento delle procedure di accertamento), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3-bis. Accisa  sul  carburante  utilizzato  nella
          produzione combinata di energia elettrica e calore 
              Omissis 
              1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, alla  produzione
          combinata   di   energia   elettrica    e    calore,    per
          l'individuazione dei quantitativi di combustibile  soggetti
          alle  aliquote  sulla  produzione  di   energia   elettrica
          continuano  ad  applicarsi   i   coefficienti   individuati
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   con
          deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti  nella
          misura del 12 per cento.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Razionalizzazione del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione dei costi per locazioni passive 
              1.   In   considerazione   dell'eccezionalita'    della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie   di   raggiungimento   degli   obiettivi    di
          contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente  provvedimento,  per  gli
          anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e  2017,  l'aggiornamento
          relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
          normativa vigente non si applica  al  canone  dovuto  dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto   nazionale   di    statistica    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   193   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla citata legge n.  225  del  2016,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro  e
          generalizzazione  dell'ingiunzione  di  pagamento  ai  fini
          dell'avvio della riscossione coattiva 
              1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
          dicembre  1997,  n.  446,  il  versamento  spontaneo  delle
          entrate tributarie dei comuni e  degli  altri  enti  locali
          deve essere effettuato direttamente sul conto  corrente  di
          tesoreria dell'ente impositore, o mediante il  sistema  dei
          versamenti unitari  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  o  attraverso  gli
          strumenti di pagamento elettronici resi  disponibili  dagli
          enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni  di
          cui al  comma  12  dell'articolo  13  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   e   al   comma   688
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
          relative  al  versamento  dell'imposta  municipale  propria
          (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).  Per
          le entrate diverse  da  quelle  tributarie,  il  versamento
          spontaneo deve essere effettuato esclusivamente  sul  conto
          corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli
          strumenti di pagamento elettronici resi  disponibili  dagli
          enti impositori, ovvero, a decorrere dal 1°  ottobre  2017,
          per tutte le entrate riscosse,  dal  gestore  del  relativo
          servizio che risulti comunque  iscritto  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, e si avvalga di reti di  acquisizione  del  gettito
          che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale
          gia' riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da
          consentire,   in   presenza    della    citata    cauzione,
          l'acquisizione diretta da parte  degli  enti  locali  degli
          importi riscossi, non oltre il  giorno  del  pagamento,  al
          netto  delle  spese  anticipate  e  dell'aggio  dovuto  nei
          confronti del predetto gestore;.". 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano  ai  versamenti  effettuati   all'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3"." 
              Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "26. Al fine di contenere il livello complessivo  della
          pressione  tributaria,  in  coerenza  con   gli   equilibri
          generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e  2017  e'
          sospesa  l'efficacia  delle   leggi   regionali   e   delle
          deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte   in   cui
          prevedono  aumenti  dei   tributi   e   delle   addizionali
          attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge  dello
          Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
          per  l'anno  2015.  Sono  fatte  salve,  per   il   settore
          sanitario, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo
          2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.
          191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre  fiscali
          incrementative ai fini dell'accesso alle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti.
          La sospensione di cui al primo periodo non si applica  alla
          tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma  639,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e  a  decorrere  dal
          2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo  4,  comma
          3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  ne'
          per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
          dell'articolo 243-bis del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
          degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.". 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  50  del
          decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione  delle
          disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli  minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   Centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          impresa fino  all'ammontare  corrispondente  al  contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          ottobre 1993, n.  427,  nel  testo  vigente  alla  data  di
          entrata in vigore  del  nel  testo  vigente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
          2016, n. 225: 
              "Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 
              Omissis. 
              6.  I  contribuenti  presentano   in   via   telematica
          all'Agenzia delle dogane gli  elenchi  riepilogativi  delle
          cessioni e degli acquisti  intracomunitari,  nonche'  delle
          prestazioni di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli
          articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro della Comunita' e quelle da questi ultimi  ricevute.
          I soggetti di cui all' articolo 7-ter, comma 2, lettere  b)
          e c), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  633
          del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli  acquisti
          intracomunitari di beni e delle prestazioni di  servizi  di
          cui al comma 1 dello stesso  articolo  7-ter,  ricevute  da
          soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro  della
          Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle  prestazioni  di
          servizi  di  cui  al  primo  ed  al  secondo  periodo   non
          comprendono le  operazioni  per  le  quali  non  e'  dovuta
          l'imposta  nello  Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  il
          destinatario. 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  50  del
          citato decreto-legge  n.  331  del  1993,  convertito,  con
          modificazioni, dalla citata legge n.  427  del  1993,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 
              6.  I  contribuenti  presentano,  anche  per  finalita'
          statistiche, in via telematica all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli gli elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  e
          degli acquisti intracomunitari del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  resi   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro  dell'Unione  europea  e  quelli  da  questi  ultimi
          ricevuti. I soggetti di cui all'articolo  7-ter,  comma  2,
          lettere  b)  e  c),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   n.   633   del   1972   presentano    l'elenco
          riepilogativo  degli  acquisti  intracomunitari   di   beni
          ricevuti da soggetti passivi stabiliti in  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di concerto  con  il  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  d'intesa  con
          l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
          comma  6-ter,  sono  definite   significative   misure   di
          semplificazione    degli    obblighi    comunicativi    dei
          contribuenti finalizzate a garantire anche  la  qualita'  e
          completezza delle informazioni  statistiche  richieste  dai
          regolamenti dell'Unione europea e ad  evitare  duplicazioni
          prevedendo, in particolare,  che  il  numero  dei  soggetti
          obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di  cui  ai
          periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
          platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con
          obblighi informativi inferiori rispetto a  quanto  previsto
          dalla normativa vigente  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea. A seguito di eventuali  modifiche  dei
          regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
          sono definite ulteriori  misure  di  semplificazione  delle
          comunicazioni richieste." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2   del   citato
          decreto-legge   n.   138   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla citata legge n.  148  del  2011,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di entrate 
              Omissis 
              36. Le maggiori entrate derivanti dal presente  decreto
          sono riservate all'Erario, per un periodo di  cinque  anni,
          per  essere  destinate   alle   esigenze   prioritarie   di
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
          eccezionalita' della situazione  economica  internazionale.
          Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione  del
          maggior gettito, attraverso separata  contabilizzazione.  A
          partire dall'anno 2013, il Documento di economia e  finanza
          contiene una  valutazione,  relativa  all'anno  precedente,
          delle  maggiori  entrate  strutturali   ed   effettivamente
          incassate    derivanti    dall'attivita'    di    contrasto
          dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto  di
          quelle  necessarie  al  mantenimento   dell'equilibrio   di
          bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito  e  il
          prodotto interno  lordo,  nonche'  di  quelle  derivanti  a
          legislazione vigente  dall'attivita'  di  recupero  fiscale
          svolta  dalle  regioni,  dalle  province  e   dai   comuni,
          unitamente alle risorse  derivanti  dalla  riduzione  delle
          spese fiscali, confluiscono in un Fondo  per  la  riduzione
          strutturale della pressione fiscale e sono  finalizzate  al
          contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie  e
          sulle imprese, secondo le modalita' di  destinazione  e  di
          impiego indicate  nel  medesimo  Documento  di  economia  e
          finanza. 
              36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          presenta   annualmente,   in   allegato   alla   Nota    di
          aggiornamento del  Documento  di  economia  e  finanza,  un
          rapporto sui risultati conseguiti in materia di  misure  di
          contrasto  dell'evasione  fiscale.  Il   rapporto   indica,
          altresi',  le  strategie  per  il  contrasto  dell'evasione
          fiscale, le  aggiorna  e  confronta  i  risultati  con  gli
          obiettivi, evidenziando,  ove  possibile,  il  recupero  di
          gettito  fiscale  attribuibile  alla  maggiore  propensione
          all'adempimento da parte dei contribuenti. 
              36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema
          fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40
          per cento»; 
              b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55
          per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  quota
          del 65 per cento». 
              36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, le  parole:  «si  applica  in
          ogni caso  alla  quota  degli  utili  netti  annuali»  sono
          sostituite dalle seguenti: «non si applica alla  quota  del
          10 per cento degli utili netti annuali». 
              36-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  36-bis  e
          36-ter si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          della legge di  conversione  del  presente  decreto.  Nella
          determinazione degli  acconti  dovuti  per  il  periodo  di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. 
              36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
          societa' di cui  all'articolo  75  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, dovuta dai soggetti  indicati  nell'articolo
          30, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e'
          applicata con una maggiorazione di 10,5 punti  percentuali.
          Sulla quota del reddito imputato per trasparenza  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi
          dai soggetti indicati  dall'articolo  30,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  trova  comunque
          applicazione detta maggiorazione. 
              36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma
          1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  che  hanno
          esercitato l'opzione per la tassazione  di  gruppo  di  cui
          all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
          assoggettano autonomamente il  proprio  reddito  imponibile
          alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies   e
          provvedono al relativo versamento. 
              36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
          con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza
          ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, da uno dei  soggetti  indicati  nell'articolo  30,
          comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  ad  una
          societa' o ente  che  abbia  esercitato  l'opzione  per  la
          tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117  del  testo
          unico delle imposte sui redditi. 
              36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma
          1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  che  hanno
          esercitato, in qualita' di partecipati,  l'opzione  per  la
          trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o  all'articolo
          116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
          autonomamente   il   proprio   reddito   imponibile    alla
          maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e  provvedono
          al relativo versamento. I soggetti  indicati  nell'articolo
          30, comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  che
          abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti,  l'opzione
          per la trasparenza fiscale di cui al  citato  articolo  115
          del testo unico delle imposte sui redditi  assoggettano  il
          proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista  dal
          comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito  imputato
          dalla societa' partecipata. 
              36-nonies.  Le  disposizioni  di  cui   ai   commi   da
          36-quinquies a  36-octies  si  applicano  a  decorrere  dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti  per  il
          periodo di imposta di prima applicazione si  assume,  quale
          imposta del  periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe
          determinata applicando le disposizioni di cui ai  commi  da
          36-quinquies a 36-octies. 
              36-decies. Pur non  ricorrendo  i  presupposti  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, le societa' e gli enti  ivi  indicati  che  presentano
          dichiarazioni  in  perdita  fiscale  per   cinque   periodi
          d'imposta consecutivi  sono  considerati  non  operativi  a
          decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini  e
          per gli effetti del citato articolo 30.  Restano  ferme  le
          cause di non applicazione della disciplina  in  materia  di
          societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della
          legge n. 724 del 1994. 
              36-undecies.  Il  comma  36-decies  trova  applicazione
          anche qualora,  nell'arco  temporale  di  cui  al  medesimo
          comma, le societa' e gli enti  siano  per  quattro  periodi
          d'imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano  dichiarato
          un reddito inferiore  all'ammontare  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 3, della citata legge  n.  724  del
          1994. 
              36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
          e  36-undecies  si  applicano  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di  cui  ai  commi  36-decies  e
          36-undecies. 
              36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, dopo  la  lettera  h-bis),  e'  inserita  la
          seguente: 
              «h-ter) la differenza tra il valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore». 
              36-quaterdecies. I costi relativi ai beni  dell'impresa
          concessi in godimento a soci o familiari  dell'imprenditore
          per un corrispettivo annuo inferiore al valore  di  mercato
          del diritto di godimento non sono in ogni caso  ammessi  in
          deduzione dal reddito imponibile. 
              36-quinquiesdecies. La  differenza  tra  il  valore  di
          mercato e il corrispettivo annuo concorre  alla  formazione
          del reddito imponibile del socio o  familiare  utilizzatore
          ai sensi dell'articolo 67, comma  1,  lettera  h-ter),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
          36-terdecies del presente articolo. 
              36-sexiesdecies. (Abrogato) 
              36-septiesdecies. (Abrogato).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni  e  del
          rilascio degli immobili adibiti  ad  uso  abitativo),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. (Agevolazioni fiscali) 
              1. Nei comuni di cui all'articolo 1  del  decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  febbraio  1989,  n.  61,   e   successive
          modificazioni,   il   reddito   imponibile   derivante   al
          proprietario dai contratti stipulati o rinnovati  ai  sensi
          del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di  accordo  definito
          in sede locale e nel  rispetto  dei  criteri  indicati  dal
          decreto di cui al  comma  2  dell'articolo  4,  ovvero  nel
          rispetto delle condizioni fissate dal  decreto  di  cui  al
          comma 3 del  medesimo  articolo  4,  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  e'
          ulteriormente ridotto del 30  per  cento.  Per  i  suddetti
          contratti   il   corrispettivo   annuo   ai   fini    della
          determinazione della  base  imponibile  per  l'applicazione
          dell'imposta proporzionale di  registro  e'  assunto  nella
          misura minima del 70 per cento. 
              2.  (abrogato  a  decorrere   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016). 
              3. Le agevolazioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano ai contratti  di  locazione  volti  a  soddisfare
          esigenze abitative di natura transitoria,  fatta  eccezione
          per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e  per  i
          contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1. 
              4. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia
          e   giustizia,   provvede,    ogni    ventiquattro    mesi,
          all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1,
          anche  articolando  ed   ampliando   i   criteri   previsti
          dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.  708,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre
          1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori  pubblici
          e' formulata avuto riguardo alle risultanze  dell'attivita'
          dell'Osservatorio  della  condizione   abitativa   di   cui
          all'articolo  12.  Qualora  le  determinazioni   del   CIPE
          comportino  un   aumento   del   numero   dei   beneficiari
          dell'agevolazione  fiscale  prevista  dal   comma   1,   e'
          corrispondentemente aumentata,  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  la  percentuale
          di  determinazione  della  base  imponibile  prevista   dal
          medesimo comma. Tale aumento non si  applica  ai  contratti
          stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          predetto decreto del Ministro delle finanze. 
              5. Al comma 1 dell'articolo 23 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  aggiunti,
          in fine,  i  seguenti  periodi:  "I  redditi  derivanti  da
          contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
          percepiti, non concorrono a formare il reddito dal  momento
          della  conclusione  del  procedimento  giurisdizionale   di
          convalida di sfratto per morosita' del conduttore.  Per  le
          imposte  versate  sui  canoni  venuti  a  scadenza  e   non
          percepiti come da  accertamento  avvenuto  nell'ambito  del
          procedimento giurisdizionale di convalida  di  sfratto  per
          morosita' e' riconosciuto un credito  di  imposta  di  pari
          ammontare". 
              6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4  e'  autorizzata
          la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire  157,5
          miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
          2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5
          miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere
          dall'anno 2004. 
              7. Per l'attuazione del comma 5 e' autorizzata la spesa
          di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001.". 
              Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 17 settembre 2007, n.  164  (Attuazione
          della  direttiva  2004/39/CE  relativa  ai  mercati   degli
          strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
          93/6/CEE e 2000/12/CE e  abroga  la  direttiva  93/22/CEE),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Disposizioni finali e transitorie 
              Omissis 
              14.  Fino  al  trasferimento  delle  funzioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,  la  riserva
          di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non
          pregiudica la possibilita' per i soggetti  che,  alla  data
          del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in  materia  di
          investimenti, di continuare a svolgere il servizio  di  cui
          all'articolo  1,  comma  5,   lettera   f),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza  detenere  somme
          di  denaro  o  strumenti  finanziari  di   pertinenza   dei
          clienti.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 57  dell'articolo
          34 del citato decreto-legge n. 179  del  2012,  convertito,
          con modificazioni, dalla citata legge n. 221 del 2012: 
              "Art. 34. Misure urgenti per le  attivita'  produttive,
          le infrastrutture e i trasporti locali,  la  valorizzazione
          dei beni culturali ed i comuni 
              Omissis. 
              57. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  la
          CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio  ordinamento
          ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di
          vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi  del
          presente  articolo  e  per  la  tutela  degli  investitori,
          nonche' per  la  salvaguardia  della  trasparenza  e  della
          correttezza  del   sistema   finanziario,   provvede   alle
          occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure  di
          contenimento della  spesa  ulteriori  ed  alternative  alle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  finanza   pubblica,
          purche'  sia  assicurato  il  conseguimento  dei   medesimi
          risparmi previsti a  legislazione  vigente,  e  avvalendosi
          delle facolta' di cui  all'articolo  2,  commi  4-undecies,
          fino ad un terzo  della  misura  massima  ivi  prevista,  e
          4-terdecies,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n.  80.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti   verifica
          preventivamente che  le  misure  previste  siano  idonee  a
          garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della
          spesa  stabiliti  a  legislazione  vigente  ed  attesta  il
          rispetto di  tale  adempimento  nella  relazione  al  conto
          consuntivo. Resta in ogni caso  precluso  l'utilizzo  degli
          stanziamenti preordinati alle spese in conto  capitale  per
          finanziare spese di parte corrente.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma  4-undecies
          dell'articolo 2 del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia fallimentare, civile e
          processuale   civile   nonche'   in   materia   di   libere
          professioni, di cartolarizzazione dei  crediti  e  relative
          alla CONSOB 
              Omissis. 
              4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere  entro
          diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza
          derivanti da indifferibili esigenze di  servizio,  mediante
          nomina  per  chiamata  diretta  e  con  contratto  a  tempo
          determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli
          professionali o di  servizio  posseduti,  risultino  idonee
          all'immediato  svolgimento  dei  compiti  di  istituto.  La
          ripartizione del personale cosi' assunto e'  stabilita  con
          deliberazione adottata  dalla  CONSOB  con  la  maggioranza
          prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8
          aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente della lettera b) del  comma
          6 dell'articolo 34 della citata legge n. 196  del  2009,  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 34. Impegno e pagamento 
              Omissis. 
              6.Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario   il   31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che
          dovessero pervenire dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
          direttamente conseguenti a: 
              Omissis. 
              b)variazioni  di  bilancio  disposte  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo
          mese dell'anno, relative a  riassegnazioni  di  entrate  di
          scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di  fondi  la
          cui ripartizione, tra i capitoli interessati,  e'  disposta
          con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  a
          seguito dell'adozione di  un  provvedimento  amministrativo
          che ne stabilisce la destinazione.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
          modificazioni, dalla citata legge n. 10 del 2011: 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              Omissis. 
              13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria  e  in
          attuazione  degli   impegni   internazionali   assunti   in
          occasione del Vertice G20 di  Londra  2009,  del  Consiglio
          europeo di giugno  2009  e  del  Vertice  G20  di  Seul  di
          novembre   2010,   le   disposizioni   urgenti    per    la
          partecipazione  dell'Italia  agli  interventi   del   Fondo
          monetario  internazionale  per  fronteggiare  gravi   crisi
          finanziarie dei Paesi aderenti di cui al  decreto-legge  25
          gennaio 1999, n.  7,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate  e  si  provvede
          all'estensione  della  linea  di  credito  gia'  esistente.
          Conseguentemente: 
              a) la Banca  d'Italia  e'  autorizzata  a  svolgere  le
          trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per
          la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso  FMI
          di  cui  all'allegato  1  del  presente  decreto,  per   un
          ammontare pari  a  8,11  miliardi  di  euro.  Tale  accordo
          diventa esecutivo a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto; 
              b) la Banca d'Italia e' altresi'  autorizzata,  qualora
          si  richiedano  risorse  finanziarie  aggiuntive   rispetto
          all'ammontare di cui alla lettera  a),  a  contribuire  nel
          limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro; 
              c) una volta completata la riforma del New Arrangements
          to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza  dei  suddetti
          prestiti nello strumento di prestito NAB in  aggiunta  alla
          linea di credito gia' esistente pari a  1,753  miliardi  di
          diritti speciali di prelievo (DSP); 
              d) i rapporti derivanti dai predetti  prestiti  saranno
          regolati   mediante   convenzione    tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          31 ottobre 2011, n. 190 (Modifiche allo statuto  del  Fondo
          monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale
          delle quote derivanti dalla risoluzione del  Consiglio  dei
          Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010): 
              "Art. 4. Versamenti della quota 
              1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di
          cui all'articolo  3,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad avvalersi della  Banca  d'Italia,
          concedendo a tale Istituto le garanzie per  ogni  eventuale
          rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o  che
          venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in
          nome e per conto dello Stato.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  della
          citata legge n. 190 del 2011: 
              "Art. 6. Copertura finanziaria 
              1.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'attivazione
          della garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo
          4 della presente legge si provvede a norma dell'articolo 31
          della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  con  imputazione
          nell'ambito  del  programma  «Incentivi  alle  imprese  per
          interventi di sostegno» della  missione  «Competitivita'  e
          sviluppo delle  imprese»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2011  e
          corrispondenti per gli anni successivi.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
          modificazioni, dalla citata legge n. 89 del 2014: 
              "Art. 37.  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati) 
              Omissis. 
              6.Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia
          e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di
          1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  finalizzato  ad
          integrare  le  risorse  iscritte   sul   bilancio   statale
          destinate alle garanzie  rilasciate  dallo  Stato.  Per  le
          finalita' del presente comma e'  autorizzata  l'istituzione
          di   apposita   contabilita'    speciale.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  26  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia di cassa  delle  competenti
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione, le somme  necessarie  per  aumentare
          gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  allegato  l'elenco  delle
          unita' elementari  di  bilancio  di  cui  al  comma  2,  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 14  dell'articolo
          2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
          modificazioni, dalla citata legge n. 10 del 2011: 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              Omissis 
              14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione  alla  Banca
          d'Italia per la concessione  di  prestiti  garantiti  dallo
          Stato a favore dei Paesi piu' poveri di cui alla  legge  18
          giugno 2003, n. 146.  A  tal  fine  la  Banca  d'Italia  e'
          autorizzata a concedere un prestito pari a 800  milioni  di
          diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare  a  tassi  di
          mercato tramite  l'Extended  credit  facility  del  Poverty
          reduction and growth trust, secondo le modalita' concordate
          tra  il  Fondo  monetario  internazionale,   il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  la  Banca  d'Italia.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere un sussidio tramite  l'Extended  credit  facility
          del Poverty reduction and growth trust,  per  un  ammontare
          pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo  (DSP).
          Per il  sussidio  saranno  utilizzate  le  risorse  gia'  a
          disposizione presso il Fondo monetario internazionale.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 31. Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          25 del citato decreto-legge n. 216  del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla citata legge n. 14 del 2012: 
              "Art. 25. Proroga della partecipazione  dell'Italia  ai
          programmi   del   Fondo   monetario   internazionale    per
          fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di  un
          accordo di prestito bilaterale 
              Omissis. 
              6. Per la concessione della garanzia  dello  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  4,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  anche
          mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi
          previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
          all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, e' incrementata di  100  milioni  di
          euro  per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
          all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  9  aprile  2009,  n.  33,  relativa  al  Fondo   per
          interventi urgenti ed  indifferibili,  come  integrata,  da
          ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre
          2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 8
          del citato decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011: 
              "Art.  8.  Misure  per  la   stabilita'   del   sistema
          creditizio 
              Omissis. 
              4. La garanzia dello Stato di  cui  al  comma  1  sara'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita'
          e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
          periodo 2012-2016.  I  predetti  importi  sono  annualmente
          versati  su  apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
          destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle
          suddette  garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori   oneri,   si
          provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196.". 
              Si riporta il testo vigente della lettera a) del  comma
          1 dell'articolo 18 del  citato  decreto-legge  n.  185  del
          2008, convertito, con modificazioni, dalla citata legge  n.
          2 del 2009: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 64 e  del
          comma 3 dell'articolo 83 della legge 12 dicembre  2016,  n.
          238 (Disciplina organica della coltivazione  della  vite  e
          della produzione e del commercio del vino), come modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 64. Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG 
              Omissis. 
              2. Gli organismi di  controllo  privati  devono  essere
          accreditati  in  base  alla  norma  UNI  CEI   EN   ISO/IEC
          17065:2012. Le autorita' pubbliche devono  essere  conformi
          ai requisiti previsti ai punti 5.1,  6.1,  7.4,  7.6,  7.7,
          7.8, 7.12 e 7.13 della stessa  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17065:2012; la conformita' delle medesime e' verificata  al
          momento   dell'iscrizione   nell'elenco,   attraverso    la
          valutazione del personale impiegato nelle  verifiche  della
          specifica  DO  e   IG,   dei   membri   del   Comitato   di
          certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della
          procedura di controllo e certificazione e, successivamente,
          a  ogni  loro  modifica.  Le  autorita'  pubbliche   devono
          adeguarsi a tali disposizioni entro il 31 dicembre 2017.". 
              Art. 83. Competenza all'irrogazione delle sanzioni 
              Omissis. 
              3.  Al  fine  del   miglioramento   dell'efficienza   e
          dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di  controllo
          sui prodotti  a  denominazione  protetta,  i  proventi  del
          pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui
          agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, commi da 1 a 3,  79,
          80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito capitolo di  spesa
          dell'ICQRF.". 
              Si riporta il testo del comma 712-ter  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del  2015,come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di  cui  al  comma
          710 non rilevano gli impegni del  perimetro  sanitario  del
          bilancio,  finanziati  dagli  utilizzi  del  risultato   di
          amministrazione relativo alla gestione sanitaria  formatosi
          nell'esercizio 2015, e gli impegni effettuati  in  funzione
          dell'acquisizione   nel   medesimo    anno    2016    delle
          anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera  a),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  136  (Attuazione  della
          direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci  d'esercizio,  ai
          bilanci consolidati e alle  relative  relazioni  di  talune
          tipologie di  imprese,  recante  modifica  della  direttiva
          2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e
          abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la
          parte relativa ai conti annuali  ed  ai  conti  consolidati
          delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche'  in
          materia  di  pubblicita'  dei  documenti  contabili   delle
          succursali,  stabilite  in  uno  Stato  membro,   di   enti
          creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori  di
          tale Stato membro, e che abroga e  sostituisce  il  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 87), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 48. Disposizioni transitorie e finali 
              1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  e'
          abrogato a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, fatto salvo  quanto  disposto
          dal comma 2. 
              2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare  a
          operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo
          10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13  agosto
          2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS,  ai  fini  del
          bilancio dell'impresa e del bilancio  consolidato  relativi
          all'esercizio chiuso  o  in  corso  al  31  dicembre  2015,
          continuano ad applicarsi  le  pertinenti  disposizioni  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli  atti  emanati
          nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,   n.   87,   e   successive
          modificazioni, vigenti alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi
          iscritti nella sezione di cui all'articolo  155,  comma  4,
          del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre
          2010,  che  possono   continuare   a   operare   ai   sensi
          dell'articolo 10, comma 1, o  dell'articolo  10,  comma  4,
          lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
          possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e  del
          bilancio consolidato relativi agli  esercizi  chiusi  o  in
          corso al 31  dicembre  2016  e  al  31  dicembre  2017,  le
          disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui  al
          capo II del presente decreto.". 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005,  n.  122  (Disposizioni
          per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  di
          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.
          210), come modificato dalla presente legge: 
              " Art. 17. Contributo obbligatorio. 
              Omissis. 
              2.Il contributo obbligatorio e' dovuto per  un  periodo
          massimo di venticinque  anni  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   ovvero,   se
          antecedente, sino alla data nella quale risultino acquisite
          al   Fondo   risorse   sufficienti   ad    assicurare    il
          soddisfacimento delle richieste  di  indennizzo  presentate
          dagli aventi diritto. L'eventuale ricorrenza della predetta
          condizione per l'anticipata cessazione  della  debenza  del
          contributo  e'  accertata   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 113 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005) e il comma 5 dell'articolo 10  del
          citato decreto-legge  n.  282  del  2004,  convertito,  con
          modificazioni, dalla citata legge n. 307 del 2004: 
              "113.   Il   contributo   statale   annuo   a    favore
          dell'Associazione nazionale vittime  civili  di  guerra  e'
          aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          citato decreto-legge n. 282 del 2004: 
              " Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi. 
              Omissis. 
              5.Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".