(( Art. 13 - bis 
 
Coordinamento della disciplina in materia  di  IRES  e  IRAP  con  il
                 decreto legislativo n. 139 del 2015 
 
  1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero
2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo,  relativamente
al  periodo  d'imposta  nel  quale  vanno  dichiarati  i   componenti
reddituali  e  patrimoniali  rilevati   in   bilancio   a   decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre  2015,  il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  per
la presentazione  delle  dichiarazioni  in  materia  di  imposte  sui
redditi e di IRAP,  e'  prorogato  di  quindici  giorni  al  fine  di
agevolare la prima applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dal
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle  disposizioni  di
coordinamento contenute nei commi seguenti. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 83: 
  1) al comma 1, dopo le parole:  «decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i  soggetti,  diversi
dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del  codice  civile,
che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del  codice
civile,» e le parole: «da detti principi contabili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai rispettivi principi contabili»; 
  2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  Ai  fini  del  comma  1,  ai   soggetti,   diversi   dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter  del  codice  civile,  che
redigono il bilancio in  conformita'  alle  disposizioni  del  codice
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  emanate
in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e  del  comma  7-quater  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»; 
    b) al comma 2  dell'articolo  96,  dopo  le  parole:  «canoni  di
locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti:
«, nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»; 
    c) all'articolo 108: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le spese relative a piu' esercizi sono  deducibili  nel  limite
della quota imputabile a ciascun esercizio»; 
      2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi
e alle ricerche sono  calcolate  sul  costo  degli  stessi  diminuito
dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti  a  norma  di
legge dallo Stato o  da  altri  enti  pubblici  a  fronte  dei  costi
relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»; 
      4) al comma 4, le parole: «1, 2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1 e 2»; 
    d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali»
e' sostituita dalle seguenti: «adottati dall'impresa»; 
    e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono tuttavia applicabili i  tassi  di  cambio  alternativi
forniti   da   operatori   internazionali   indipendenti   utilizzati
dall'impresa nella  contabilizzazione  delle  operazioni  in  valuta,
purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso  fonti
di informazione pubbliche e verificabili»; 
    f) all'articolo 112: 
  1) il comma 1 e' abrogato; 
  2) al comma 2, le parole: «delle  operazioni  "fuori  bilancio"  in
corso» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  strumenti  finanziari
derivati»; 
  3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono  inserite
le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle  micro-imprese  di  cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio  in
conformita' alle disposizioni del codice civile,»; 
  4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui  al  comma  1  sono
poste in essere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  strumenti
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»; 
  5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui  al  comma  2  sono
poste in essere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  strumenti
finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»; 
  6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato
si considera  con  finalita'  di  copertura  in  base  alla  corretta
applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa»; 
      7)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Strumenti
finanziari derivati». 
  3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci  di  cui  ai
numeri 9), 10), lettere  c)  e  d),  12)  e  13)»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' dei componenti positivi  e  negativi  di  natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di  azienda  o  di  rami  di
azienda». 
  4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di  natura  fiscale
ai componenti positivi o  negativi  di  cui  alle  lettere  A)  e  B)
dell'articolo 2425 del codice  civile  va  inteso  come  riferito  ai
medesimi componenti  assunti  al  netto  dei  componenti  positivi  e
negativi  di  natura  straordinaria  derivanti  da  trasferimenti  di
azienda o di rami di azienda. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno  efficacia  con
riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere  dall'esercizio  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2015. Continuano  ad  essere  assoggettati  alla  disciplina
fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
del predetto esercizio e di quelli successivi  delle  operazioni  che
risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente  ai  fini   fiscali   rispetto   alle   qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.  In  deroga  al
periodo precedente: 
  a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalita'  di  copertura  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 112 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  in  essere
nell'esercizio in corso al 31 dicembre  2015,  ma  non  iscritti  nel
relativo bilancio, assume rilievo ai fini  della  determinazione  del
reddito al momento del realizzo; 
  b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati  differenti
da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di  cui  al
comma 6 dell'articolo 112 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  gia'  iscritti
in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015,  si  applica
l'articolo 112 del predetto testo  unico,  nel  testo  vigente  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si  applicano  anche  ai  fini
della  determinazione  della  base  imponibile  di  cui  al   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  7. Nel primo esercizio di applicazione dei  principi  contabili  di
cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
28  febbraio  2005,  n.  38,  aggiornati  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139: 
  a) le disposizioni di cui all'articolo  109,  comma  4,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati  direttamente
a patrimonio; 
  b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono
alla formazione della base  imponibile  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  se,  sulla  base  dei
criteri  applicabili  negli  esercizi  precedenti,  sarebbero   stati
classificati nelle voci di cui alle lettere  A)  e  B)  dell'articolo
2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5; 
  c)  il  ripristino  e  l'eliminazione,  nell'attivo   patrimoniale,
rispettivamente,  di  costi  gia'  imputati  a  conto  economico   di
precedenti esercizi e di costi iscritti e  non  piu'  capitalizzabili
non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del  valore
fiscalmente  riconosciuto;  resta  ferma   per   questi   ultimi   la
deducibilita' sulla  base  dei  criteri  applicabili  negli  esercizi
precedenti; 
  d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e fondi di
accantonamento, considerati  dedotti  per  effetto  dell'applicazione
delle disposizioni del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai  fini  della
determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri
a fronte  dei  quali  detti  fondi  sono  stati  costituiti,  nonche'
l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel  caso  del  mancato
verificarsi degli stessi; 
  e) le previsioni di cui alle lettere  c)  e  d)  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai fini  della  determinazione  della  base
imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano  anche  in
caso di variazioni che intervengono nei principi contabili  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi  di
bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa. 
  9. Per i soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali,  le  disposizioni  contenute  nell'articolo
108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  continuano  ad  applicarsi   in
relazione alle spese sostenute fino  all'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2015. 
  10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: 
  «7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede,
ove  necessario,  entro   centocinquanta   giorni   dalla   data   di
approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1
dell'articolo   9-bis,   ad   emanare   eventuali   disposizioni   di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP». 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono   adottate   le
disposizioni di revisione del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 14 marzo  2012,  recante  «Disposizioni  di  attuazione
dell'articolo  1  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare  la
normativa ivi contenuta per  i  soggetti  che  applicano  i  principi
contabili internazionali con  quella  prevista  per  i  soggetti  che
applicano le disposizioni del  presente  articolo.  Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  adottate  le
disposizioni di revisione delle disposizioni  emanate  in  attuazione
del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
nel rispetto dei criteri ivi indicati,  nonche'  del  comma  7-quater
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
  12. All'onere derivante dal comma 2, lettera  c),  valutato  in  18
milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di  euro  per  l'anno
2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  13. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di  1,7  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al
relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera
c). )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente comma 2 dell'articolo 2 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322  (Regolamento  recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662.) : 
              "Art.   2.   Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P. 
              1. Le persone fisiche e le societa' o  le  associazioni
          di cui all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  presentano   la
          dichiarazione secondo le disposizioni di  cui  all'articolo
          3, per il tramite di una banca o di un ufficio della  Poste
          italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero  in
          via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
          quello di chiusura del periodo di imposta. 
              2. I soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
          l'ultimo giorno  del  nono  mese  successivo  a  quello  di
          chiusura del periodo d'imposta.". 
              Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  139  recante
          "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE e  abrogazione  delle  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  per  la  parte  relativa   alla
          disciplina  del  bilancio  di   esercizio   e   di   quello
          consolidato  per  le  societa'  di  capitali  e  gli  altri
          soggetti individuati dalla  legge.",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205. 
              Si riporta il testo dell'articolo 83, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          come modificato dalla presente legge : 
              "Art. 83. Determinazione del reddito  complessivo[Testo
          post riforma 2004] 
              1. Il reddito  complessivo  e'  determinato  apportando
          all'utile o alla perdita risultante  dal  conto  economico,
          relativo all'esercizio chiuso  nel  periodo  d'imposta,  le
          variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione   conseguenti
          all'applicazione dei  criteri  stabiliti  nelle  successive
          disposizioni della presente sezione. In caso  di  attivita'
          che fruiscono di regimi di parziale o  totale  detassazione
          del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
          nella  stessa  misura  in  cui  assumerebbero  rilevanza  i
          risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
          in base ai principi  contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 luglio  2002,  anche  nella  formulazione
          derivante dalla procedura prevista dall' articolo 4,  comma
          7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38  e
          per  i  soggetti,  diversi  dalle  micro-imprese   di   cui
          all'articolo 2435-ter del codice civile,  che  redigono  il
          bilancio  in  conformita'  alle  disposizioni  del   codice
          civile, valgono, anche  in  deroga  alle  disposizioni  dei
          successivi articoli della presente sezione,  i  criteri  di
          qualificazione, imputazione temporale e classificazione  in
          bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. 
              1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi  dalle
          micro-imprese  di  cui  all'articolo  2435-ter  del  codice
          civile,  che  redigono  il  bilancio  in  conformita'  alle
          disposizioni del codice civile,  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le  disposizioni  emanate  in  attuazione  del
          comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244, e del  comma  7-quater  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2435-ter  del
          codice civile: 
              "Art. 2435-ter. Bilancio delle micro-imprese. 
              Sono  considerate  micro-imprese  le  societa'  di  cui
          all'articolo  2435-bis   che   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente, per due esercizi consecutivi, non  abbiano
          superato due dei seguenti limiti: 
              1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000
          euro; 
              2) ricavi delle vendite e  delle  prestazioni:  350.000
          euro; 
              3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:  5
          unita'. 
              Fatte salve le norme del presente articolo, gli  schemi
          di bilancio e i criteri di valutazione delle  micro-imprese
          sono  determinati  secondo  quanto  disposto  dall'articolo
          2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 
              1) del rendiconto finanziario; 
              2) della nota integrativa quando in  calce  allo  stato
          patrimoniale risultino le informazioni previste  dal  primo
          comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 
              3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo
          stato patrimoniale risultino le informazioni richieste  dai
          numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. 
              Non sono applicabili le disposizioni di cui  al  quinto
          comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma
          dell'articolo 2426. 
              Le societa' che si avvalgono delle  esenzioni  previste
          del  presente  articolo  devono  redigere  il  bilancio,  a
          seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma  ordinaria
          quando  per  il  secondo  esercizio   consecutivo   abbiano
          superato due dei limiti indicati nel primo comma.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 60  dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n. 204 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "60. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          disposizioni di attuazione e di coordinamento  delle  norme
          contenute nei commi 58 e 59.  In  particolare,  il  decreto
          deve prevedere: 
              a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
          delle    qualificazioni,    imputazioni     temporali     e
          classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
          dei principi contabili  internazionali  di  cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione  o
          nessuna deduzione  di  componenti  negativi  ovvero  doppia
          tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; 
              b) i criteri per la rilevazione  e  il  trattamento  ai
          fini  fiscali  delle  transazioni  che   vedano   coinvolti
          soggetti che redigono il bilancio di esercizio in  base  ai
          richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          nazionali; 
              c) i criteri di coordinamento  dei  principi  contabili
          internazionali in materia di aggregazioni aziendali con  la
          disciplina fiscale in materia di operazioni  straordinarie,
          anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione; 
              d)  i  criteri  per  il  coordinamento   dei   principi
          contabili  internazionali  con  le  norme  sul  consolidato
          nazionale e mondiale; 
              e) i criteri di coordinamento  dei  principi  contabili
          internazionali in materia di cancellazione delle  attivita'
          e  passivita'  dal  bilancio  con  la  disciplina   fiscale
          relativa alle perdite e alle svalutazioni; 
              f) i  criteri  di  coordinamento  con  le  disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,
          con particolare riguardo alle  disposizioni  relative  alla
          prima applicazione dei principi contabili internazionali; 
              g) i criteri di coordinamento  per  il  trattamento  ai
          fini fiscali dei costi  imputabili,  in  base  ai  principi
          contabili   internazionali,   a   diretta   riduzione   del
          patrimonio netto; 
              h) i criteri di coordinamento per il trattamento  delle
          spese di ricerca e sviluppo; 
              i) i criteri per consentire la continuita'  dei  valori
          da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma  58
          con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   7-quater
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 28  febbraio  2005,
          n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in  materia  di  principi
          contabili internazionali) : 
              "Art. 4. Bilancio di esercizio 
              7-quater. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter,  ad
          emanare eventuali  disposizioni  di  coordinamento  per  la
          determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
          In caso di mancata emanazione del decreto di cui  al  comma
          7-ter, le disposizioni di cui al  periodo  precedente  sono
          emanate entro centocinquanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del regolamento UE.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  96,  comma  2,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 96. Interessi passivi 
              Omissis. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,
          con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
          b),  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   di   beni
          strumentali, nonche' dei componenti positivi e negativi  di
          natura straordinaria derivanti da trasferimenti di  azienda
          o di rami di  azienda,  cosi'  come  risultanti  dal  conto
          economico dell'esercizio; per i soggetti  che  redigono  il
          bilancio in base ai principi  contabili  internazionali  si
          assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini
          del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi'
          conto, in ogni caso, dei  dividendi  incassati  relativi  a
          partecipazioni  detenute  in  societa'  non  residenti  che
          risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
          n. 1), del codice civile.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  108,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 108. Spese relative a piu' esercizi 
              1. Le spese relative a piu'  esercizi  sono  deducibili
          nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 
              2. Le  spese  di  rappresentanza  sono  deducibili  nel
          periodo  di  imposta  di  sostenimento  se  rispondenti  ai
          requisiti di inerenza stabiliti con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  anche  in  funzione  della
          natura e della destinazione  delle  stesse.  Le  spese  del
          periodo  precedente  sono  commisurate  all'ammontare   dei
          ricavi   e   proventi   della    gestione    caratteristica
          dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione  dei  redditi
          relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per
          cento dei ricavi e altri proventi fino a euro  10  milioni;
          b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri  proventi  per  la
          parte eccedente euro 10 milioni e fino  a  50  milioni;  c)
          allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
          eccedente euro 50  milioni.  Sono  comunque  deducibili  le
          spese relative a beni distribuiti gratuitamente  di  valore
          unitario non superiore a euro 50. 
              3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
          agli studi e alle ricerche sono calcolate sul  costo  degli
          stessi  diminuito  dell'importo   gia'   dedotto.   Per   i
          contributi corrisposti a norma di legge dallo  Stato  o  da
          altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a  studi  e
          ricerche si applica l'articolo 88, comma 3. 
              4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
          imprese  di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese   di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1 e 2 a partire dall'esercizio in  cui  sono  conseguiti  i
          primi ricavi"." 
              Si riporta il testo del comma 4,  alinea  dell'articolo
          109 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  110,  comma  9,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 110. Norme generali sulle valutazioni 
              Omissis. 
              9. Agli effetti delle norme del presente titolo che  vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei cambi, con provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate,
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo. Sono tuttavia applicabili  i  tassi  di  cambio
          alternativi    forniti    da    operatori    internazionali
          indipendenti      utilizzati       dall'impresa       nella
          contabilizzazione delle operazioni in  valuta,  purche'  la
          relativa quotazione sia resa disponibile  attraverso  fonti
          di informazione pubbliche e verificabili.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  112,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 112. Operazioni fuori bilancio 
              1. (Abrogato). 
              2. Alla formazione del reddito concorrono i  componenti
          positivi e negativi che risultano dalla  valutazione  delle
          operazioni degli strumenti finanziari derivati alla data di
          chiusura dell'esercizio. 
              3. Omissis. 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio  2002,  e
          per  i  soggetti,  diversi  dalle  micro-imprese   di   cui
          all'articolo 2435-ter del codice civile,  che  redigono  il
          bilancio  in  conformita'  alle  disposizioni  del   codice
          civile, i componenti negativi imputati al  conto  economico
          in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali   principi
          assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
              4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma
          2 sono iscritti in bilancio con finalita' di  copertura  di
          attivita' o passivita', ovvero sono coperte da attivita'  o
          passivita',  i  relativi  componenti  positivi  e  negativi
          derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare
          il   reddito   secondo   le   medesime   disposizioni   che
          disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da
          valutazione o da realizzo,  delle  attivita'  o  passivita'
          rispettivamente coperte o di copertura. 
              5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma
          2 sono iscritti in bilancio con finalita' di copertura  dei
          rischi relativi ad attivita'  e  passivita'  produttive  di
          interessi,  i  relativi  componenti  positivi  e   negativi
          concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio
          di imputazione degli  interessi,  se  le  operazioni  hanno
          finalita' di copertura  di  rischi  connessi  a  specifiche
          attivita'  e  passivita',  ovvero  secondo  la  durata  del
          contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di
          rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. 
              6.  Ai  fini  del  presente   articolo   lo   strumento
          finanziario  derivato  si  considera   con   finalita'   di
          copertura in base alla corretta applicazione  dei  principi
          contabili adottati dall'impresa.". 
              Si riporta la rubrica  dell'articolo  112,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificata dalla presente legge: 
              "Art. 112 . Strumenti finanziari derivati". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali 
              1. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli
          6 e 7, la base imponibile e' determinata  dalla  differenza
          tra il valore e  i  costi  della  produzione  di  cui  alle
          lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,  con
          esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere  c)
          e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi
          di  natura  straordinaria  derivanti  da  trasferimenti  di
          azienda o di rami di azienda,  cosi'  come  risultanti  dal
          conto economico dell'esercizio. 
              Omissis.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2425  del
          codice civile: 
              "Art. 2425. Contenuto del conto economico. 
              Il conto economico deve essere redatto  in  conformita'
          al seguente schema: 
              A) Valore della produzione: 
              1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
              2) variazioni delle rimanenze di prodotti in  corso  di
          lavorazione, semilavorati e finiti; 
              3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
              4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
              5) altri ricavi e proventi,  con  separata  indicazione
          dei contributi in conto esercizio. 
              Totale. 
              B) Costi della produzione: 
              6) per materie prime,  sussidiarie,  di  consumo  e  di
          merci; 
              7) per servizi; 
              8) per godimento di beni di terzi; 
              9) per il personale: 
              a) salari e stipendi; 
              b) oneri sociali; 
              c) trattamento di fine rapporto; 
              d) trattamento di quiescenza e simili; 
              e) altri costi; 
              10) ammortamenti e svalutazioni: 
              a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
              b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
              c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
              d)  svalutazioni  dei  crediti   compresi   nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide; 
              11)  variazioni  delle  rimanenze  di  materie   prime,
          sussidiarie, di consumo e merci; 
              12) accantonamenti per rischi; 
              13) altri accantonamenti; 
              14) oneri diversi di gestione. 
              Totale. 
              Differenza tra valore e costi  della  produzione  (A  -
          B).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  112,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, prima della entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto: 
              "Art. 112. Operazioni fuori bilancio 
              1. (Abrogato). 
              2. Alla formazione del reddito concorrono i  componenti
          positivi e negativi che risultano dalla  valutazione  degli
          strumenti  finanziari  derivati  in  corso  alla  data   di
          chiusura dell'esercizio. 
              3. I componenti negativi di cui al comma 2 non  possono
          essere  superiori  alla  differenza  tra  il   valore   del
          contratto o della prestazione alla data della stipula  o  a
          quella  di  chiusura   dell'esercizio   precedente   e   il
          corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.
          Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume: 
              a) per i contratti  uniformi  a  termine  negoziati  in
          mercati   regolamentari   italiani   o   esteri,   l'ultima
          quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio; 
              b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
          determinato ai sensi delle lettere a)  e  b)  del  comma  4
          dell'articolo 94; 
              c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso
          di  cambio  a  pronti,  corrente  alla  data  di   chiusura
          dell'esercizio, se si tratta di  operazioni  a  pronti  non
          ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla
          suddetta data per scadenze corrispondenti  a  quelle  delle
          operazioni  oggetto  di  valutazione,  se  si   tratta   di
          operazioni a termine; 
              d) in tutti  gli  altri  casi,  il  valore  determinato
          secondo i criteri di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  4
          dell'articolo 9. 
              3-bis. In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio  2002,  e
          per  i  soggetti,  diversi  dalle  micro-imprese   di   cui
          all'articolo 2435-ter del codice civile,  che  redigono  il
          bilancio  in  conformita'  alle  disposizioni  del   codice
          civile, componenti negativi imputati al conto economico  in
          base alla corretta applicazione di tali  principi  assumono
          rilievo anche ai fini fiscali. 
              4. Se le operazioni di cui al comma  1  sono  poste  in
          essere  con  finalita'  di   copertura   di   attivita'   o
          passivita', ovvero sono coperte da attivita' o  passivita',
          i relativi componenti  positivi  e  negativi  derivanti  da
          valutazione o da realizzo concorrono a formare  il  reddito
          secondo  le  medesime  disposizioni  che   disciplinano   i
          componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione  o
          da realizzo, delle attivita' o  passivita'  rispettivamente
          coperte o di copertura. 
              5. Se le operazioni di cui al comma  2  sono  poste  in
          essere con finalita' di copertura dei  rischi  relativi  ad
          attivita' e passivita' produttive di interessi, i  relativi
          componenti positivi e  negativi  concorrono  a  formare  il
          reddito, secondo lo stesso criterio  di  imputazione  degli
          interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di
          rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero
          secondo la durata del contratto,  se  le  operazioni  hanno
          finalita' di copertura di rischi  connessi  ad  insiemi  di
          attivita' e passivita'. 
              6.  Salvo  quanto  previsto  dai   principi   contabili
          internazionali, ai fini del presente articolo  l'operazione
          si considera con finalita' di copertura quando ha lo  scopo
          di proteggere dal rischio di avverse variazioni  dei  tassi
          di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi  di  mercato
          il valore di singole attivita' o passivita' in  bilancio  o
          "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita'  in
          bilancio o "fuori bilancio".". 
              Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali", e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1,  lettera  a),
          dell'articolo 9-bis,  del  citato  decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38: 
              "Art. 9-bis. Ruolo e funzioni  dell'Organismo  Italiano
          di Contabilita' 
              1.  L'organismo  Italiano  di  Contabilita',   istituto
          nazionale per i principi contabili: 
              a) emana i principi contabili nazionali, ispirati  alla
          migliore prassi operativa, per  la  redazione  dei  bilanci
          secondo le disposizioni del codice civile; 
              Omissis". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          12  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,   n.   139
          (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE e  abrogazione  delle  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  per  la  parte  relativa   alla
          disciplina  del  bilancio  di   esercizio   e   di   quello
          consolidato  per  le  societa'  di  capitali  e  gli  altri
          soggetti individuati dalla legge) : 
              "Art. 12. Disposizioni finali, transitorie 
              Omissis. 
              3. L'Organismo  italiano  di  contabilita'  aggiorna  i
          principi contabili nazionali  di  cui  all'articolo  9-bis,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  28  febbraio
          2005, n. 38, sulla base delle  disposizioni  contenute  nel
          presente decreto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  109,  comma  4,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa 
              (Omissis). 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
              a) quelli imputati al conto economico di  un  esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; b)  quelli  che  pur
          non essendo imputabili al conto economico, sono  deducibili
          per  disposizione  di  legge.  Le   spese   e   gli   oneri
          specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che
          pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
          formare il reddito, sono ammessi in deduzione  se  e  nella
          misura in cui risultano da elementi certi e precisi.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997: 
              "Art. 5. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali 
              1. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli
          6 e 7, la base imponibile e' determinata  dalla  differenza
          tra il valore e  i  costi  della  produzione  di  cui  alle
          lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,  con
          esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere  c)
          e d), 12) e 13), cosi' come risultanti dal conto  economico
          dell'esercizio. 
              2. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali, la  base  imponibile  e'
          determinata assumendo le voci del valore e dei costi  della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 
              3.  Tra  i  componenti  negativi  non  si   considerano
          comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
          e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
          di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo  2425  del
          codice civile, nonche' i costi,  i  compensi  e  gli  utili
          indicati nel comma 1,  lettera  b),  numeri  da  2)  a  5),
          dell'articolo 11 del presente decreto; la  quota  interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi  classificabili  in
          voci del conto economico  diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati a componenti rilevanti della base  imponibile  di
          periodi d'imposta precedenti o successivi. 
              5. Indipendentemente dalla effettiva  collocazione  nel
          conto economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta   qualificazione,    imputazione    temporale    e
          classificazione previsti dai  principi  contabili  adottati
          dall'impresa.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  108  del
          citato decreto n. 917 del 1986: 
              "Art. 108. Spese relative a piu' esercizi 
              Omissis. 
              3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse  da
          quelle considerate nei commi 1  e  2  sono  deducibili  nel
          limite della  quota  imputabile  a  ciascun  esercizio.  Le
          medesime  spese,  non  capitalizzabili  per   effetto   dei
          principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute  e  nei
          quattro successivi.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Bilancio di esercizio 
              Omissis. 
              7. La scelta effettuata  in  esercizio  delle  facolta'
          previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
          che  ricorrano   circostanze   eccezionali,   adeguatamente
          illustrate    nella    nota     integrativa,     unitamente
          all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione  della
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato
          economico  della  societa'.  In  ogni  caso,  il   bilancio
          relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
          revoca della scelta e' redatto in conformita'  ai  principi
          contabili internazionali. 
              7-bis. I principi contabili  internazionali,  che  sono
          adottati   con   regolamenti   UE   entrati    in    vigore
          successivamente al 31 dicembre  2010,  si  applicano  nella
          redazione  dei  bilanci  d'esercizio   con   le   modalita'
          individuate a seguito della procedura  prevista  nel  comma
          7-ter. 
              7-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia,
          emanato entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei  regolamenti  UE  di  cui  al  comma  7-bis,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
          e sentiti la Banca d'Italia,  la  CONSOB  e  l'ISVAP,  sono
          stabilite  eventuali  disposizioni  applicative   volte   a
          realizzare,  ove  compatibile,  il  coordinamento   tra   i
          principi medesimi e la disciplina di cui al  titolo  V  del
          libro V del codice civile, con  particolare  riguardo  alla
          funzione del bilancio di esercizio. 
              7-quater. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter,  ad
          emanare eventuali  disposizioni  di  coordinamento  per  la
          determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
          In caso di mancata emanazione del decreto di cui  al  comma
          7-ter, le disposizioni di cui al  periodo  precedente  sono
          emanate entro centocinquanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del regolamento UE 
              7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla
          data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili
          di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali
          disposizioni di coordinamento per la  determinazione  della
          base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.". 
              Con riferimento al testo vigente dell'articolo 1, comma
          60, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244  si  rinvia
          alla nota inserita nel presente articolo. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica) : 
              " Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi 
              Omissis. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".