Art. 14 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
   1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre  2016,  n.
232, e' premessa la seguente lettera: 
    «0a) investimenti dei comuni, individuati  dal  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  nonche'  di  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122,   e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  sismici  e  la
ricostruzione,  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione   o   da
operazioni di indebitamento, per  i  quali  gli  enti  dispongono  di
progetti esecutivi redatti e validati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;». 
  2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato   di   ulteriori   6   mesi,
limitatamente ai soggetti danneggiati che  dichiarino  l'inagibilita'
del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  trasmissione  agli  enti
competenti; la proroga  e'  concessa  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo articolo 48, comma 2. 
  3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente
alle istanze presentate in  relazione  agli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
  5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17,  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  (( 5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29  maggio
2012,  individuati  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dell'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  prorogata  all'anno  2018  la
sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento  delle  rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui  pagamento  e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma  356,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei
mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018,  in  rate  di  pari
importo per dieci anni sulla base  della  periodicita'  di  pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.
Alla copertura degli oneri di cui  al  presente  comma,  pari  a  4,8
milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di  euro  per  l'anno
2018,   si   provvede   mediante   riduzione    di    pari    importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. )) 
  6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di  sospensione  del
31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente  alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati  per
i  mutui  relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
distrutta. 
  (( 6-bis. Al  fine  di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita'  e
consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20
e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°agosto
2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31  dicembre  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31  dicembre
2017». 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari  importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  6-quater. Il termine di cui  all'articolo  3,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2014,  n.  50,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31  dicembre  2017.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000  euro  per  l'anno
2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122.  Alla  copertura
degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per  l'anno
2017,   si   provvede   mediante   riduzione    di    pari    importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. )) 
  7. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «e  per  l'anno  2017  e'  assegnato   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»; 
  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le
seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari  a  2,0
milioni di euro,». 
  (( 7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «In
deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125,  l'efficacia  delle  graduatorie   formatesi   all'esito   delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a  tempo  indeterminato
e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia
delle graduatorie formatesi all'esito delle  procedure  selettive  di
cui al comma 6 del presente articolo». )) 
  8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  per
l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati  1
e 2 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni in legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un  contributo
straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate
per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite  tra  i
Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2,  comma  2
del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a
32  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  (( 9. Il termine di cui  al  comma  3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2018.
Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018, )) si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo
per  la  ricostruzione  di  cui  all'articolo   2,   comma   1,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  (( 9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
il comma 433 e' inserito il seguente: 
  «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e  433  si  applicano
negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per  il
comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere». )) 
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma si provvede con le  risorse  gia'  previste  per  la  copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  65
del 19 marzo 2010. 
  12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle  disposizioni  di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3554
del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del
12  dicembre  2006,  stabilito  dall'articolo   5,   comma   5,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, ((  come  prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, )) e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  (( 12-bis. Ai comuni di cui al comma 436,  lettere  a),  b)  e  c),
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  attribuito
un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno  degli  anni
dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
  12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n.  229,  e'  attribuito  un  contributo  secondo  gli
importi riportati per ciascuno degli anni  dal  2017  al  2020  nella
tabella 2 allegata al presente decreto. 
  12-quater. Alla copertura degli oneri di  cui  ai  commi  12-bis  e
12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno  2017,  a  16.132.295,69
euro per l'anno 2018, a  13.363.947,27  euro  per  l'anno  2019  e  a
9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione  di
pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per
i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019,  le  agevolazioni
sono concesse a valere sulle risorse di  cui  al  primo  periodo  del
comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque  nel  limite
annuale per la fruizione da parte delle  imprese  beneficiarie  di  6
milioni di euro per l'anno 2017 e 8  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019». 
  12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto   derivanti   dal   comma
12-quinquies, pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2018  e  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  12-septies.  Gli  effetti  della  deliberazione  dello   stato   di
emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016,  e
prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in  conseguenza
degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nei  giorni  dal   30
settembre al 10  ottobre  2015  hanno  colpito  il  territorio  delle
province  di  Olbia-Tempio,   di   Nuoro   e   dell'Ogliastra,   sono
ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017,  limitatamente  alle
attivita'  finalizzate  all'attuazione  degli   interventi   previsti
dall'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 370  dell'11  agosto  2016,  ferme  restando  le
risorse  finanziarie  di  provenienza  regionale  ivi  individuate  e
disponibili allo scopo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 492 dell'articolo 1 della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2017  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2017-2019, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
          ciascun ente locale e' determinato, entro il 15 febbraio di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
              (0a)   investimenti   dei   comuni,   individuati   dal
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali
          eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
          amministrazione o da operazioni  di  indebitamento,  per  i
          quali gli enti dispongono di progetti esecutivi  redatti  e
          validati in conformita' alla  vigente  normativa,  completi
          del cronoprogramma della spesa;". 
              Il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189  (Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del 2016),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122: 
              "Art. 1. Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
          all'articolo 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  67-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
          la crescita  del  Paese),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "Art. 67-septies. Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012. 
              1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.122, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.135,   si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e al comma  1-bis  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse del Fondo per la ricostruzione delle  aree  colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui  all'articolo
          2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 e dei commi
          2, 3, 7 e 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   del   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo,
          Rieti, Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fabriano  e  Spoleto  le
          disposizioni di cui agli  articoli  45,  46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione.   Al   funzionamento   della    cabina    di
          coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse  umane,
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
              6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. 
              7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. 
              (Omissis)." 
              "Art. 48. Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi 
              (Omissis). 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i  settori  delle  assicurazioni,  della  telefonia  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo. 
              3. Fino al 31 dicembre 2016, non  sono  computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'articolo 51 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni. 
              (Omissis). 
              7. Le persone fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento
          dell'imposta  di  bollo  per  le  istanze  presentate  alla
          pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016. 
              17. Per le banche insediate  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari
          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero
          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi
          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001
          n. 42 - Supplemento Ordinario n. 30. 
              Con riferimento al testo vigente del  decreto-legge  n.
          74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          122 del 2012, si rinvia alla  nota  inserita  nel  presente
          articolo. 
              Con  riferimento   al   testo   vigente   dell'articolo
          67-septies del decreto-legge n. 83  del  2012,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,  si  rinvia
          alla nota inserita nel presente articolo. 
              Si riporta il testo vigente del comma 456 dell'articolo
          1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
              "456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
          maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, gli oneri relativi al  pagamento  delle  rate
          dei mutui concessi dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  corrispondere
          nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
          stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e  dell'articolo  1,  comma
          356, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  sono  pagati,
          senza applicazione di sanzioni  e  interessi,  a  decorrere
          dall'anno 2017, in rate di  pari  importo  per  dieci  anni
          sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista  nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno  2016
          e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
          risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n. 122, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   3
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "Art. 5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni 
              1. La Cassa  depositi  e  prestiti  e'  trasformata  in
          societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La  CDP  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
              (Omissis). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti  dallo  Stato;  d)  il
          capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in  misura  non
          inferiore al fondo di  dotazione  della  Cassa  depositi  e
          prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di   esercizio
          approvato.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              "426. Il pagamento delle rate  scadenti  nell'esercizio
          2012 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  Comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del  1°  giugno  2012   e
          successive  modificazioni  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134   e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   Province   dei
          predetti Comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          non ancora effettuato alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il
          presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
          della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale". 
              Si riporta il testo vigente del comma 356 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              "356. Il pagamento delle rate  scadenti  nell'esercizio
          2013 e 2014 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai comuni di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          non ancora effettuato alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni  e  interessi,  al  secondo  anno   immediatamente
          successivo  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015  e
          6 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  con  le
          risorse  di  cui  alle   contabilita'   speciali   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato". 
              Si riporta il testo vigente del comma 503 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              "503. Il pagamento delle rate  scadenti  nell'esercizio
          2015 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
          differito, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  al
          secondo  anno  immediatamente  successivo  alla   data   di
          scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della
          periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e  nei
          contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
          in vigore alla data di pubblicazione della  presente  legge
          nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri,  pari  a  12,5
          milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si
          provvede con le risorse di cui alle  contabilita'  speciali
          di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla  legge  1°
          agosto 2012, n. 122, che sono  corrispondentemente  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni". 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
              "Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione 
              (Omissis). 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013.". 
              Si riporta il testo vigente della lettera g) del  comma
          1 dell'articolo 48 del  citato  decreto-legge  n.  189  del
          2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del
          2016: 
              "Art. 48. Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi 
              1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a
          quanto disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  del  1°  settembre  2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5  settembre  2016,  e  fermo
          restando che la mancata effettuazione  di  ritenute  ed  il
          mancato riversamento delle  stesse,  relative  ai  soggetti
          residenti nei predetti comuni, rispettivamente,  a  partire
          dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
          26  ottobre  2016  fino   al   18   dicembre   2016,   sono
          regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di
          sanzioni e interessi, sono  sospesi  fino  al  31  dicembre
          2016: 
              (Omissis). 
              g)  il  pagamento  delle   rate   dei   mutui   e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale". 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  8  del
          citato  decreto-legge  n.  74  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi
          previdenziali ed assistenziali 
              (Omissis). 
              3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,   comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2017. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente". 
              Con  riferimento  al  testo   vigente   del   comma   6
          dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          si rinvia alla nota inserita nel presente articolo. 
              Si riporta il testo vigente  del  primo  periodo  comma
          2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
          4   (Disposizioni   urgenti   in   materia   tributaria   e
          contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti
          tributari e contributivi), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2014, n. 50: 
              "Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
          tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
          del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012  e  agli  eventi  atmosferici
          avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014  nei  territori
          della regione Veneto,  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
          materia di protezione civile 
              (Omissis). 
              2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
          operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  del
          presente articolo, nei comuni di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  le  banche  e  gli
          intermediari  finanziari  informano  i  mutuatari,   almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in
          scadenza entro la predetta data". 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 74 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012: 
              "Art.  2.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              (Omissis). 
              5. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto ,  al  netto
          di quelle destinate alla copertura finanziaria degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225 , e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
          siti internet delle rispettive regioni". 
              Con  riferimento  al  testo   vigente   del   comma   6
          dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
          si rinvia alla nota inserita nel presente articolo. 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del
          decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113  (Misure  finanziarie
          urgenti  per  gli  enti  territoriali  e  il   territorio),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 3. Contributo straordinario in favore del  Comune
          de L'Aquila. 1. In relazione alle  esigenze  connesse  alla
          ricostruzione a seguito del sisma del 6  aprile  2009,  per
          l'anno 2016 e' assegnato in favore del  Comune  dell'Aquila
          un contributo  straordinario  a  copertura  delle  maggiori
          spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
          di euro, e per  l'anno  2017  e'  assegnato  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  12  milioni  di
          euro, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo  7-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
          previste. Tale contributo, per quanto concerne le  maggiori
          spese, e' destinato alle seguenti  finalita':  a)  esigenze
          dell'Ufficio tecnico; b) esigenze  del  settore  sociale  e
          della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili  nido;  c)
          esigenze connesse  alla  viabilita';  d)  esigenze  per  il
          Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del
          verde  pubblico.  Relativamente  alle  minori  entrate,  il
          citato contributo e' destinato al ristoro: per  le  entrate
          tributarie, delle tasse per la raccolta di  rifiuti  solidi
          urbani e, per le  entrate  extra-tributarie,  dei  proventi
          derivanti  da  posteggi  a  pagamento,  servizi   mense   e
          trasporti e installazioni mezzi pubblicitari. 
              (Omissis). 
              2. Agli altri comuni del cratere  sismico,  diversi  da
          L'Aquila,  per  le  maggiori  spese  e  le  minori  entrate
          comunque connesse alle esigenze  della  ricostruzione,  per
          l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a  2,5  milioni
          di euro, comprensivo di  una  quota  pari  a  500.000  euro
          finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso
          gli uffici territoriali  per  la  ricostruzione  (UTR)  per
          l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori  del
          cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari
          a 2,0 milioni di  euro,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7-bis, comma 1, del  decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con  le
          modalita' ivi previste. Tali  risorse  sono  trasferite  al
          Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari
          previa verifica  da  parte  dell'Ufficio  speciale  per  la
          ricostruzione  dei  comuni  del  cratere  degli   effettivi
          fabbisogni.". 
              Si  riporta  il  testo  del   periodo   del   comma   5
          dell'articolo 67-ter del citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
          2012, come introdotto dalla presente legge: 
              "    Art.    67-ter.    (Gestione    ordinaria    della
          ricostruzione). 
              (Omissis). 
              3. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
          4, comma 4, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito
          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente  articolo.  In   considerazione   delle   suddette
          assegnazioni di personale e'  incrementata  temporaneamente
          nella misura corrispondente la pianta organica  dei  comuni
          interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante
          in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure
          vigenti". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 4
          del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101  (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125: 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              (Omissis). 
              4.L'efficacia delle graduatorie dei  concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.". 
              Si riporta il testo degli allegati 1  e  2  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni
          in legge n. 229 del 2016: 
              "Allegato 1 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 
              (Art. 1) 
              REGIONE ABRUZZO. 
              Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
              1. Campotosto (AQ); 
              2. Capitignano (AQ); 
              3. Montereale (AQ); 
              4. Rocca Santa Maria (TE); 
              5. Valle Castellana (TE); 
              6. Cortino (TE); 
              7. Crognaleto (TE); 
              8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
              Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
              9. Accumoli (RI); 
              10. Amatrice (RI); 
              11. Antrodoco (RI); 
              12. Borbona (RI); 
              13. Borgo Velino (RI); 
              14. Castel Sant'Angelo (RI); 
              15. Cittareale (RI); 
              16. Leonessa (RI); 
              17. Micigliano (RI); 
              18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
              Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
              19. Amandola (FM); 
              20. Acquasanta Terme (AP); 
              21. Arquata del Tronto (AP); 
              22. Comunanza (AP); 
              23. Cossignano (AP); 
              24. Force (AP); 
              25. Montalto delle Marche (AP); 
              26. Montedinove (AP); 
              27. Montefortino (FM); 
              28. Montegallo (AP); 
              29. Montemonaco (AP); 
              30. Palmiano (AP); 
              31. Roccafluvione (AP); 
              32. Rotella (AP); 
              33.  Venarotta  (AP).  Sub  ambito  territoriale  Nuovo
          Maceratese: 
              34. Acquacanina (MC); 
              35. Bolognola (MC); 
              36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
              37. Cessapalombo (MC); 
              38. Fiastra (MC); 
              39. Fiordimonte (MC); 
              40. Gualdo (MC); 
              41. Penna San Giovanni (MC); 
              42. Pievebovigliana (MC); 
              43. Pieve Torina (MC); 
              44. San Ginesio (MC); 
              45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
              46. Sarnano (MC); 
              47. Ussita (MC); 
              48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
              Area Val Nerina: 
              49. Arrone (TR); 
              50. Cascia (PG); 
              51. Cerreto di Spoleto (PG); 
              52. Ferentillo (TR); 
              53. Montefranco (TR); 
              54. Monteleone di Spoleto (PG); 
              55. Norcia (PG); 
              56. Poggiodomo (PG); 
              57. Polino (TR); 
              58. Preci (PG); 
              59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
              60. Scheggino (PG); 
              61. Sellano (PG); 
              62. Vallo di Nera (PG). 
              Allegato 2 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del  26  e  del  30
          ottobre 2016 
              (articolo 1) 
              REGIONE ABRUZZO: 
              1. Campli (TE); 
              2. Castelli (TE); 
              3. Civitella del Tronto (TE); 
              4. Torricella Sicura (TE); 
              5. Tossicia (TE); 
              6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
              7. Cantalice (RI); 
              8. Cittaducale (RI); 
              9. Poggio Bustone (RI); 
              10. Rieti; 
              11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
              12. Apiro (MC); 
              13. Appignano del Tronto (AP); 
              14. Ascoli Piceno; 
              15. Belforte del Chienti (MC); 
              16. Belmonte Piceno (FM); 
              17. Caldarola (MC); 
              18. Camerino (MC); 
              19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
              20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 
              22. Castignano (AP); 
              23. Castorano (AP); 
              24. Cerreto D'esi (AN); 
              25. Cingoli (MC); 
              26. Colli del Tronto (AP); 
              27. Colmurano (MC); 
              28. Corridonia (MC); 
              29. Esanatoglia (MC); 
              30. Fabriano (AN); 
              31. Falerone (FM); 
              32. Fiuminata (MC); 
              33. Folignano (AP); 
              34. Gagliole (MC); 
              35. Loro Piceno (MC); 
              36. Macerata; 
              37. Maltignano (AP); 
              38. Massa Fermana (FM); 
              39. Matelica (MC); 
              40. Mogliano (MC); 
              41. Monsapietro Morico (FM); 
              42. Montappone (FM); 
              43. Monte Rinaldo (FM); 
              44. Monte San Martino (MC); 
              45. Monte Vidon Corrado (FM); 
              46. Montecavallo (MC); 
              47. Montefalcone Appennino (FM); 
              48. Montegiorgio (FM); 
              49. Monteleone (FM); 
              50. Montelparo (FM); 
              51. Muccia (MC); 
              52. Offida (AP); 
              53. Ortezzano (FM); 
              54. Petriolo (MC); 
              55. Pioraco (MC); 
              56. Poggio San Vicino (MC); 
              57. Pollenza (MC); 
              58. Ripe San Ginesio (MC); 
              59. San Severino Marche (MC); 
              60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
              61. Sefro (MC); 
              62. Serrapetrona (MC); 
              63. Serravalle del Chienti (MC); 
              64. Servigliano (FM); 
              65. Smerillo (FM); 
              66. Tolentino (MC); 
              67. Treia (MC); 
              68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
              69. Spoleto (PG)". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito  con
          modificazioni in legge n. 229 del 2016: 
              "Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari 
              (Omissis). 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate  previa
          intesa  con  i   Presidenti   delle   Regioni   interessate
          nell'ambito  della   cabina   di   coordinamento   di   cui
          all'articolo 1, comma 5, e sono  comunicate  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  6-sexies
          del decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'area industriale di  Piombino,
          di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 giugno 2013, n. 71: 
              "Art. 6-sexies. Assunzioni di personale. 
              (Omissis). 
              3. I commissari delegati  di  cui  al  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  1º  agosto  2012,  n.  122,   sono   autorizzati   a
          riconoscere, con decorrenza dal 1º agosto 2012 e sino al 31
          dicembre 2014, alle unita' lavorative,  ad  esclusione  dei
          dirigenti  e  titolari  di  posizione  organizzativa   alle
          dipendenze della regione, degli enti locali  e  loro  forme
          associative   del   rispettivo   ambito    di    competenza
          territoriale,  il  compenso  per  prestazioni   di   lavoro
          straordinario   reso   e   debitamente   documentato    per
          l'espletamento delle attivita' conseguenti  allo  stato  di
          emergenza, nei limiti di trenta  ore  mensili.  Agli  oneri
          derivanti   dalla   presente   disposizione   si   provvede
          nell'ambito e nei limiti delle risorse  del  Fondo  per  la
          ricostruzione  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 74 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012: 
              "Art.  2.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto". 
              Si riporta il testo del comma 433-bis  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  introdotto  dalla
          presente legge: 
              «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433  si
          applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite  di  spesa  di
          euro  1.700.000  per  il  comune  dell'Aquila  e  di   euro
          1.152.209 per i comuni del cratere». 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  432  e  433
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine  di  completare
          le attivita' finalizzate alla  fase  di  ricostruzione  del
          tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  dei  territori
          colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni  del  cratere
          sismico sono autorizzati  a  prorogare  o  rinnovare,  alle
          medesime condizioni giuridiche ed economiche,  i  contratti
          stipulati  sulla  base  della  normativa  emergenziale,  in
          deroga alle vigenti normative in materia  di  vincoli  alle
          assunzioni a tempo determinato  presso  le  amministrazioni
          pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti  contratti,
          eseguiti in deroga alla  legge,  non  sono  applicabili  le
          sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la
          sanzione  della  trasformazione  del  contratto   a   tempo
          indeterminato. 
              433. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma
          432,  quantificati  sulla  base  delle  esigenze  effettive
          documentate  dalle  amministrazioni   centrali   e   locali
          istituzionalmente     preposte     all'attivita'      della
          ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle  somme
          stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E,
          nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
          di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,  n.  6,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
          cui  all'articolo  15  dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  n.  3920  del  28  gennaio  2011  e
          successive modificazioni e integrazioni). 
              1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   delle
          attivita' amministrative, contabili  e  legali  conseguenti
          alle pregresse gestioni commissariali e di  amministrazione
          straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti  nella
          regione Campania, l'Unita'  Tecnica-Amministrativa  di  cui
          all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  31
          dicembre 2017 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri. 
              Omissis.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2013,   n.   71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015. ): 
              "Art.  4.  Proroga  gestione   commissariale   Galleria
          Pavoncelli 1. In  considerazione  del  permanere  di  gravi
          condizioni  di  emergenza  connesse   alla   vulnerabilita'
          sismica   della   "Galleria   Pavoncelli",   la    gestione
          commissariale  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  3858  del  12   marzo   2010,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010, continua ad operare fino al 31 dicembre 2017.". 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'artico 5, comma 5  del
          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6: 
              "Art. 5. (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
          cui  all'articolo  15  dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  n.  3920  del  28  gennaio  2011  e
          successive modificazioni e integrazioni). 
              (Omissis). 
              4. In deroga al divieto di proroga  o  rinnovo  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio  2012,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi  condizioni  di
          emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
          e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di  soluzioni  di
          continuita'  nella  gestione   delle   medesime   emergenze
          ambientali, continuano  a  produrre  effetti,  fino  al  31
          dicembre 2015 (25), le disposizioni di cui all'articolo  11
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 195 del 21 agosto 2010, e,  fino  al  31  dicembre  2014
          (23), le disposizioni di cui all'ordinanza  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 3554  del  5  dicembre  2006,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre
          2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso  termine
          continuano   a    produrre    effetti    i    provvedimenti
          rispettivamente presupposti, conseguenti  e  connessi  alle
          ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato
          di cui all'articolo 11 dell'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  n.  3891  del  4  agosto  2010  e'
          autorizzato  ad   avvalersi,   per   l'espletamento   delle
          attivita' di cui al presente  comma,  di  personale,  anche
          gia' operante, nel limite organico  previsto  dall'articolo
          1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n.  4021  del  4  maggio  2012,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012.  Il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento
          economico  e  le  procedure   operative   della   struttura
          commissariale.  All'attuazione  del   presente   comma   si
          provvede nei limiti delle  risorse  gia'  previste  per  la
          copertura  finanziaria  delle  richiamate   ordinanze   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  per  la
          struttura   commissariale   di    cui    all'articolo    11
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3891 del 4 agosto 2010.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 436,
          lettere a), b) e c), della legge 23 dicembre 2014,  n.  190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): 
              "Art. 1. 
              Omissis. 
              436.  Per  gli  anni  2015  e  2016,   fermo   restando
          l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di  cui
          al comma 435, la riduzione  ivi  prevista  non  si  applica
          limitatamente alle lettere a)  e  b)  e  si  applica  nella
          misura del 50 per cento limitatamente alla lettera  c)  nei
          seguenti casi: 
              a) comuni colpiti dal sisma del 20 e  29  maggio  2012,
          individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  e
          dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, e successive modificazioni; 
              b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile
          2009, che hanno colpito la provincia  dell'Aquila  e  altri
          comuni della regione Abruzzo, individuati con  decreto  del
          Commissario delegato n. 3 del 16  aprile  2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile  2009,  e  con
          decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  28  luglio
          2009; 
              c) comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  del  21
          giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e  Massa
          Carrara, per i  quali  e'  stato  deliberato  lo  stato  di
          emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  26
          giugno 2013, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161
          dell'11 luglio 2013. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis,  comma
          6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art.  3-bis.  (Credito  di  imposta  e   finanziamenti
          bancari agevolati per la ricostruzione). 
              Omissis. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12,  del  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2015,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. ( (Zone franche urbane - Emilia) ) 
              1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17
          gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,
          n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio
          2012  di  cui  al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita  la
          zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
          La perimetrazione della  zona  franca  comprende  i  centri
          storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto,
          Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice  sul  Panaro,
          Finale Emilia, comune di  Modena  limitatamente  ai  centri
          abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e
          Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi
          di Modena,  S.  Possidonio,  Crevalcore,  Poggio  Renatico,
          Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. 
              2. Possono beneficiare delle  agevolazioni  le  imprese
          localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1
          con le seguenti caratteristiche: 
              a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi
          di quanto stabilito dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio 2003,  e  del  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive  18   aprile   2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del  12  ottobre
          2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a  80.000
          euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
              b) appartenere ai seguenti settori di  attivita',  come
          individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56,  79,  93,  95,
          96; 
              c) essere gia' costituite alla  data  di  presentazione
          dell'istanza presentata in  base  a  quanto  stabilito  dal
          decreto di cui al comma 8, purche' la data di  costituzione
          dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; 
              d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona
          franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4; e)  essere
          nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non
          essere in liquidazione volontaria o sottoposte a  procedure
          concorsuali. 
              3. Gli  aiuti  di  Stato  corrispondenti  all'ammontare
          delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo   sono
          concessi ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
              4. Per accedere alle agevolazioni di  cui  al  presente
          articolo, i soggetti  individuati  ai  sensi  del  comma  2
          devono  avere  la  sede  principale   o   l'unita'   locale
          all'interno della zona franca e rispettare i  limiti  e  le
          procedure previsti dai regolamenti dell'Unione  europea  di
          cui al comma 3. 
              5. I soggetti  di  cui  al  presente  articolo  possono
          beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti  fissati
          dal comma 3, nonche' nei limiti della spesa autorizzata  ai
          sensi  del  comma  7,  delle  seguenti   agevolazioni:   a)
          esenzione dalle imposte sui redditi del  reddito  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al  comma  1  fino  a  concorrenza,  per
          ciascun periodo di imposta, dell'importo  di  100.000  euro
          del  reddito  derivante  dallo  svolgimento  dell'attivita'
          svolta  dall'impresa  nella  zona  franca;   b)   esenzione
          dall'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   del
          valore della produzione netta derivante  dallo  svolgimento
          dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui
          al comma 1 nel limite di euro 300.000 per  ciascun  periodo
          di imposta, riferito al valore della produzione  netta;  c)
          esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
          siti nella zona franca di  cui  al  comma  1,  posseduti  e
          utilizzati dai soggetti di cui  al  presente  articolo  per
          l'esercizio dell'attivita' economica. 
              6. Le  esenzioni  di  cui  al  comma  5  sono  concesse
          esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2019. 
              7. Nell'ambito delle risorse gia'  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89, una quota  pari  a  20  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata all'attuazione
          del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui  al
          presente comma costituisce limite annuale per la  fruizione
          delle agevolazioni da parte delle imprese  beneficiarie.  I
          comuni di Cento e  Carpi  possono  accedere  ad  una  quota
          massima del 10 per cento delle risorse stanziate  per  ogni
          annualita'. 
              7-bis. Per i periodi d'imposta dal  2017  al  2019,  le
          agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
          primo  periodo  del  comma  7  non  fruite  dalle   imprese
          beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
          da parte delle imprese beneficiarie di 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2018 e 2019. 
              8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
          articolo  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni  concesse  ai  sensi  dell'articolo   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. Omissis. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si   riporta   il   testo   vigente   dell'articolo   1
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile, n. 370 dell'11 agosto 2016, pubblicata nella  Gazz.
          Uff. 24 agosto 2016, n. 197: 
              "Art. 1. Interventi di riduzione del rischio residuo 
              1. Nell'ambito della realizzazione di interventi, anche
          strutturali,  per  la  riduzione  del  rischio  residuo  in
          connessione all'evento di cui alla delibera  del  Consiglio
          dei ministri del 19 febbraio 2016 e per l'adozione di tutte
          le iniziative necessarie al  superamento  delle  criticita'
          evidenziate nella realizzazione del sistema  di  protezione
          civile della Regione autonoma della Sardegna,  tra  cui  il
          completamento  della   rete   idrotermopluviometrica,   gli
          interventi di manutenzione straordinaria sulla stessa  rete
          e sul radar meteorologico di Monte Rasu,  l'integrazione  e
          sviluppo   di   sistemi   di   prevenzione    multirischio,
          l'allestimento della sala operativa unificata  SORI  e  del
          centro  funzionale  decentrato,  la  realizzazione  di  una
          piattaforma informatica unitaria, il  commissario  delegato
          di cui all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 360 del  14  luglio
          2016 provvede, con i poteri e  le  deroghe  previste  nella
          predetta ordinanza, alla piu' rapida conclusione e  stipula
          di  specifici  accordi  di   programma   con   i   soggetti
          ordinariamente   competenti,   corredati    dai    relativi
          cronoprogrammi delle attivita' da porre in  essere  per  la
          realizzazione  degli  interventi  con  l'indicazione  della
          copertura finanziaria, nonche' all'adozione di  protocolli,
          procedure e linee guida per  l'attuazione  delle  finalita'
          previste dal  presente  articolo,  comprese  le  azioni  di
          monitoraggio da condurre anche in regime ordinario. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  si  provvede  nel
          limite di euro 2.535.000,00 a valere: sulla UPB  S04.03.005
          - capitolo  SC04.5068  per  euro  100.000,00  e  sulla  UPB
          S04.03.006 - capitolo SC04.5072 per euro  1.635.000,00  del
          bilancio di previsione 2016 della  Regione  autonoma  della
          Sardegna, e sulla UPB S04.02.202 - capitolo  SC04.0010  per
          euro 800.000,00 del bilancio di  previsione  2016  di  ARPA
          Sardegna. 
              3. La Regione autonoma della Sardegna ed ARPA  Sardegna
          sono autorizzate a trasferire  le  predette  risorse  sulla
          contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  2  dell'art.  3
          dell'ordinanza n. 360/2016. 
              4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare  ai
          sensi dell'art. 5, comma 5-bis,  della  legge  24  febbraio
          1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.".