(( Art. 14 - bis Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali 1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2017». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ( Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali): "Art. 4-bis. (Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali). 1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle procedure di mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.".