(( Art. 14 - ter 
 
Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il  recupero
                            dell'evasione 
 
   1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Per  il  primo
anno di applicazione della disposizione di cui  all'articolo  21  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per  il
primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il  secondo  semestre
entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo  di  effettuare
le comunicazioni di cui  all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2  del  presente  articolo,
trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma  1  del  citato
articolo 21». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze indifferibili),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni recanti misure  per  il  recupero
          dell'evasione 
              Omissis. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio  2017.  Per  il  primo
          anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo
          21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          sostituito  dal  comma  1   del   presente   articolo,   le
          comunicazioni  possono  essere  effettuate  per  il   primo
          semestre entro il  16  settembre  2017  e  per  il  secondo
          semestre entro  il  mese  di  febbraio  2018.  Resta  fermo
          l'obbligo   di   effettuare   le   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 21-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni , dalla legge  30  luglio
          2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
          trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del
          citato articolo 21.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 21 e  21-bis
          del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 21. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
          ricevute 
              1. In riferimento alle  operazioni  rilevanti  ai  fini
          dell'imposta sul valore  aggiunto  effettuate,  i  soggetti
          passivi  trasmettono  telematicamente   all'Agenzia   delle
          entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese  successivo
          ad ogni trimestre, i dati di tutte le  fatture  emesse  nel
          trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate
          ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  ivi  comprese  le
          bollette  doganali,   nonche'   i   dati   delle   relative
          variazioni. La comunicazione relativa al secondo  trimestre
          e' effettuata entro  il  16  settembre  e  quella  relativa
          all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere
          dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla  comunicazione  i
          soggetti passivi di  cui  all'articolo  34,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, situati nelle zone montane di cui all'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601. 
              2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, comprendono almeno: 
              a) i dati identificativi dei soggetti  coinvolti  nelle
          operazioni; 
              b) la data ed il numero della fattura; 
              c) la base imponibile; 
              d) l'aliquota applicata; 
              e) l'imposta; 
              f) la tipologia dell'operazione. 
              3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
          conservazione previsti  dall'articolo  3  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  26  giugno
          2014,  si  intendono  soddisfatti  per  tutte  le   fatture
          elettroniche nonche'  per  tutti  i  documenti  informatici
          trasmessi attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui
          all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e memorizzati  dall'Agenzia  delle  entrate.  Tempi  e
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del decreto 17 giugno 2014,  sono  stabiliti  con  apposito
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli  sono   altresi'   stabilite   le   modalita'   di
          conservazione degli  scontrini  delle  giocate  dei  giochi
          pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione  e
          attenuazione degli oneri  di  gestione  per  gli  operatori
          interessati e per l'amministrazione, anche con  il  ricorso
          ad  adeguati  strumenti  tecnologici,  ferme  restando   le
          esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. 
              Art. 21-bis. Comunicazioni dei dati delle  liquidazioni
          periodiche I.V.A. 
              1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto
          trasmettono,  negli  stessi  termini  e  con  le   medesime
          modalita' di cui all'articolo  21,  una  comunicazione  dei
          dati contabili riepilogativi delle liquidazioni  periodiche
          dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998, n. 100,  nonche'  degli  articoli  73,  primo  comma,
          lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli
          ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in  base
          alle liquidazioni periodiche effettuate. 
              2. Con il provvedimento di cui all'articolo  21,  comma
          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
              3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
          liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati  dalla
          presentazione della comunicazione i  soggetti  passivi  non
          obbligati alla presentazione  della  dichiarazione  annuale
          I.V.A. o all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,
          sempre che,  nel  corso  dell'anno,  non  vengano  meno  le
          predette condizioni di esonero. 
              4. In caso di determinazione separata  dell'imposta  in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.".