Art. 2 
 
Disposizioni in materia  di  editoria  e  di  durata  in  carica  del
  Consiglio  nazionale  e  dei  Consigli  regionali  dell'Ordine  dei
  giornalisti 
 
   1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre  2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017». 
  2. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico  sostenuti
sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate  per  tale
finalita'  dal  medesimo  comma  1,  come  integrate  dal  comma  335
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  (( 2-bis. All'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  della  legge  26
ottobre 2016, n. 198, le parole: «, al netto del contributo medesimo»
sono soppresse. La disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata  dal
presente comma, si applica a decorrere  dall'esercizio  successivo  a
quello di emanazione dei decreti legislativi di  cui  all'articolo  2
della medesima legge. )) 
  3. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e  successive  modificazioni,  e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017. 
  4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate  postali  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.
46, per  le  spedizioni  dei  prodotti  editoriali  effettuate  dalle
imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri  e
dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli  allegati
B, D ed E del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010
al   fine   della   determinazione   dell'entita'   dell'agevolazione
tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto  decreto-legge  n.  353
del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali  di  stampe
promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla  raccolta  di
fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle  associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro  individuate  dall'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge n. 353  del  2003,  e  dalle  associazioni
d'arma  e   combattentistiche,   si   conferma   l'applicazione   del
trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a  favore
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 353 del 2003, dal decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  13
novembre 2002, recante:  «Prezzi  per  la  spedizione  di  stampe  in
abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e
non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. 
  5.  Per  quanto  stabilito  dal  comma  4,  il   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, (( per un periodo di tre  anni  e  al  fine  di  permettere
l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attivita'  necessarie  per
fornire il servizio, )) provvede al rimborso a Poste italiane  S.p.A.
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  353
del  2003,  nei  limiti  delle  risorse,   appositamente   stanziate,
disponibili a legislazione vigente. 
  6. I commi 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge  29  novembre
2007, n. 222 sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   12-quater   del
          decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21(Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge : 
              "Art. 12-quater (Proroga della  durata  in  carica  del
          Consiglio nazionale e dei  Consigli  regionali  dell'Ordine
          dei giornalisti) 
              1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
          giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3  febbraio
          1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3
          della medesima legge n. 69 del  1963  rimangono  in  carica
          sino al 30 giugno 2017.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  18  maggio  2012,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio   2012,   n.   103
          (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
          alle imprese editrici,  nonche'  di  vendita  della  stampa
          quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale): 
              "Art. 4 Modernizzazione del sistema di distribuzione  e
          vendita della stampa quotidiana e periodica 
              1. Per  favorire  la  modernizzazione  del  sistema  di
          distribuzione  e  vendita   della   stampa   quotidiana   e
          periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
          copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare  la
          diffusione della moneta elettronica,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013  e'  obbligatoria  la  tracciabilita'   delle
          vendite e delle rese dei giornali  quotidiani  e  periodici
          attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
          e telematici basati sulla lettura del codice  a  barre.  La
          gestione  degli  strumenti   informatici   e   della   rete
          telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
          la partecipazione  di  tutti  i  componenti  della  filiera
          distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,  che
          stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la
          gestione dati e i  costi  di  collegamento.  Per  sostenere
          l'adeguamento tecnologico degli operatori,  e'  attribuito,
          nel rispetto della regola de minimis di cui al  Regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo  non
          superiore ai risparmi accertati con  apposito  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   ovvero   del
          Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e,  comunque,
          fino ad un limite massimo di 10 milioni  di  euro.  A  tale
          fine  le  somme  rivenienti  dai  risparmi   effettivamente
          conseguiti in applicazione del  comma  3,  per  un  importo
          complessivo non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui  al
          presente  comma,  ad  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il
          credito  d'imposta  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
          alla formazione del reddito e del valore  della  produzione
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono stabilite  le  condizioni,  i  termini  e  le
          modalita' di applicazione del presente articolo  anche  con
          riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine  del
          rispetto  del  previsto  limite  di  spesa  e  al  relativo
          monitoraggio. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              "335. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i  commi
          1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.  Le  somme  destinate
          per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle  suddette
          disposizioni, come  rideterminate  ai  sensi  del  predetto
          decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnate alla dotazione di  cui  all'articolo
          4, comma 1, terzo  periodo,  del  decreto-legge  18  maggio
          2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
          luglio 2012, n. 103.". 
              Si riporta il  testo  della  lettera  a)  del  comma  1
          dell'articolo 3,  della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198
          (Istituzione del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
          della disciplina  del  sostegno  pubblico  per  il  settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.  Procedura
          per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
          radiofonico, televisivo e  multimediale),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  3  Nuove  disposizioni  per  il   riordino   dei
          contributi alle imprese editrici 
              1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012,  n.
          63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  luglio
          2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, alinea, le parole: «il  contributo,  che
          non puo' comunque superare quello riferito all'anno  2010,»
          sono sostituite dalle seguenti:  «il  contributo,  che  non
          puo' comunque  superare  il  50  per  cento  dell'ammontare
          complessivo dei proventi  dell'impresa  editrice,  riferiti
          alla testata per cui e' chiesto il contributo>>.". 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della citata  legge  26
          ottobre 2016, n. 198: 
              "Art. 2. Deleghe al Governo per la ridefinizione  della
          disciplina   del   sostegno   pubblico   per   il   settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
              1. Per  garantire  maggiori  coerenza,  trasparenza  ed
          efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  aventi  ad  oggetto  la  ridefinizione   della
          disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici  di
          quotidiani e periodici, la  previsione  di  misure  per  il
          sostegno  agli  investimenti  delle  imprese   editrici   e
          dell'emittenza    radiofonica    e    televisiva    locale,
          l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di
          progetti innovativi nel campo dell'editoria  presentati  da
          imprese di nuova costituzione,  nonche'  la  previsione  di
          misure a sostegno di  processi  di  ristrutturazione  e  di
          riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  con  riferimento  ai  destinatari  dei  contributi,
          parziale  ridefinizione  della  platea   dei   beneficiari,
          ammettendo al finanziamento le  imprese  editrici  che,  in
          ambito  commerciale,  esercitano  unicamente   un'attivita'
          informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
          costituite: 
              1) come cooperative giornalistiche, individuando per le
          stesse criteri in ordine alla compagine societaria  e  alla
          concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 
              2) come enti senza fini di lucro  ovvero  come  imprese
          editrici di quotidiani e  periodici  il  cui  capitale  sia
          interamente detenuto da tali enti; 
              3) per un periodo di cinque anni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, come  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici il  cui  capitale  sia  detenuto  in
          misura maggioritaria  da  cooperative,  fondazioni  o  enti
          senza fini di lucro; 
              b) mantenimento dei contributi, con la possibilita'  di
          definire criteri specifici inerenti  sia  ai  requisiti  di
          accesso,  sia  ai  meccanismi  di  calcolo  dei  contributi
          stessi: 
              1) per le imprese editrici di  quotidiani  e  periodici
          espressione delle minoranze linguistiche; 
              2) per le imprese e gli enti che editano periodici  per
          non  vedenti  e  per  ipovedenti,  prodotti  con  caratteri
          tipografici normali o braille, su  nastro  magnetico  o  su
          supporti  informatici,   in   misura   proporzionale   alla
          diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 
              3) per le associazioni dei  consumatori,  a  condizione
          che risultino iscritte nell'elenco istituito  dall'articolo
          137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2005, n. 206; 
              4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici
          italiani in lingua italiana editi e  diffusi  all'estero  o
          editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; 
              c) esclusione dai contributi: 
              1)  degli  organi  di  informazione  dei  partiti,  dei
          movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
          a   carattere   tecnico,   aziendale,    professionale    o
          scientifico; 
              2)  di  tutte  le  imprese  editrici  di  quotidiani  e
          periodici  facenti  capo  a  gruppi  editoriali  quotati  o
          partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati; 
              d)  con  riferimento  ai  requisiti  per  accedere   ai
          contributi: 
              1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione
          dell'impresa editrice e di edizione della testata; 
              2) regolare adempimento degli  obblighi  derivanti  dal
          rispetto e dall'applicazione del  contratto  collettivo  di
          lavoro,  nazionale  o  territoriale,   stipulato   tra   le
          organizzazioni o le associazioni sindacali  dei  lavoratori
          dell'informazione   e   delle   telecomunicazioni   e    le
          associazioni    dei    relativi    datori    di     lavoro,
          comparativamente piu' rappresentative; 
              3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale
          della testata per la quale si richiede il contributo, anche
          eventualmente in parallelo con l'edizione su carta; 
              4)   obbligo   per   l'impresa   di   dare    evidenza,
          nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
          ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 
              5) obbligo per l'impresa di adottare  misure  idonee  a
          contrastare   qualsiasi   forma   di   pubblicita'   lesiva
          dell'immagine e del corpo della donna; 
              e)  con  riferimento  ai   criteri   di   calcolo   del
          contributo: 
              1) graduazione del contributo in funzione del numero di
          copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento
          delle copie distribuite  per  la  vendita  per  le  testate
          locali e al 20 per cento delle  copie  distribuite  per  la
          vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni
          cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi
          di produzione della testata e per copia venduta; 
              2) valorizzazione  delle  voci  di  costo  legate  alla
          trasformazione  digitale   dell'offerta   e   del   modello
          imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
          delle relative quote di rimborso, e previsione  di  criteri
          di  calcolo  specifici  per  le  testate  telematiche   che
          producano contenuti informativi  originali,  tenendo  conto
          del  numero   dei   giornalisti,   dell'aggiornamento   dei
          contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 
              3) previsione di criteri premiali  per  l'assunzione  a
          tempo indeterminato di lavoratori di eta'  inferiore  a  35
          anni, nonche' per l'attivazione di percorsi  di  alternanza
          scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
          n. 77, e per  azioni  di  formazione  e  aggiornamento  del
          personale; 
              4) previsione di  una  riduzione  per  le  imprese  che
          superano, nei confronti del proprio personale,  dei  propri
          collaboratori   e   amministratori,   il   limite   massimo
          retributivo  di  cui  all'articolo   13,   comma   1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
              5)  previsione  di   limiti   massimi   al   contributo
          erogabile,  in  relazione  all'incidenza  percentuale   del
          contributo sul totale dei ricavi  dell'impresa  e  comunque
          nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi; 
              f) previsione di requisiti di accesso e  di  regole  di
          erogazione dei contributi  diretti  quanto  piu'  possibile
          omogenei e uniformi per le  diverse  tipologie  di  imprese
          destinatarie; 
              g)  revisione  e   semplificazione   del   procedimento
          amministrativo per l'erogazione dei contributi  a  sostegno
          dell'editoria,   anche   con   riferimento   agli   apporti
          istruttori demandati ad  autorita'  ed  enti  esterni  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  fini  dello
          snellimento  dell'istruttoria  e  della   possibilita'   di
          erogare i contributi con una tempistica piu'  efficace  per
          le imprese; 
              h)  introduzione  di  incentivi  agli  investimenti  in
          innovazione  digitale  dinamica   e   multimediale,   anche
          attraverso la previsione  di  modalita'  volte  a  favorire
          investimenti strutturali in piattaforme digitali  avanzate,
          comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti; 
              i) assegnazione di finanziamenti a progetti  innovativi
          presentati  da  imprese  editrici  di  nuova  costituzione,
          mediante bandi indetti annualmente; 
              l) con riferimento alla rete di vendita: 
              1)   attuazione    del    processo    di    progressiva
          liberalizzazione  della  vendita  di  prodotti  editoriali,
          favorendo l'adeguamento della rete alle mutate  condizioni,
          mitigando  gli   effetti   negativi   di   breve   termine,
          assicurando agli operatori  parita'  di  condizioni,  ferma
          restando l'applicazione  dell'articolo  9  della  legge  18
          giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare  la  reale
          possibilita'   di   fornitura   adeguata   alle    esigenze
          dell'utenza del territorio e  con  divieto  di  sospensioni
          arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
          vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante
          l'introduzione, tenuto conto della  sussistenza  di  motivi
          imperativi di interesse generale, di parametri  qualitativi
          per l'esercizio dell'attivita', nonche' di  una  disciplina
          della distribuzione territoriale  dei  prodotti  editoriali
          volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso  alle
          forniture,  senza  il  loro  condizionamento  a  servizi  o
          prestazioni aggiuntive; 
              2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime
          di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti
          di vendita e  rimozione  degli  ostacoli  che  limitano  la
          possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione
          di altri beni e servizi, con lo  scopo  di  accrescerne  le
          fonti di ricavo potenziale,  nel  rispetto  delle  norme  e
          delle prescrizioni tecniche poste a tutela di  esigenze  di
          salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di  gettito
          erariale; 
              3) promozione di sinergie strategiche tra  i  punti  di
          vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di
          nuove formule imprenditoriali e commerciali; 
              4)  completamento  in  maniera  condivisa  e   unitaria
          dell'informatizzazione  delle   strutture,   al   fine   di
          connettere i punti di vendita e  di  costituire  una  nuova
          rete integrata capillare nel territorio; 
              m) con riferimento ai  canali  di  vendita  telematici,
          previsione che escluda la discriminazione on line/off  line
          in materia di  prodotti  editoriali  vendibili  nonche'  la
          limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia
          di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali  e
          modalita' di pagamento; 
              n)   incentivazione    fiscale    degli    investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche'
          sulle   emittenti   televisive   e   radiofoniche   locali,
          analogiche  o   digitali,   riconoscendo   un   particolare
          beneficio agli inserzionisti  di  micro,  piccola  o  media
          dimensione e alle start up innovative. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione   internazionale,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, nel rispetto  della  procedura  di  cui
          all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per
          i  giornalisti  progressivamente  conforme  alla  normativa
          generale   del   sistema    pensionistico,    nonche'    di
          razionalizzare  la  composizione  e  le  attribuzioni   del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
          e' delegato ad adottare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti  e
          la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai  trattamenti
          di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
          comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n.  416,  e
          la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
              5. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  4,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) incremento, nella direzione di un  allineamento  con
          la  disciplina  generale  del  sistema  pensionistico,  dei
          requisiti  di  anzianita'  anagrafica  e  contributiva  per
          l'accesso  ai  trattamenti   di   pensione   di   vecchiaia
          anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera  b),
          della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  prevedendo,  in  ogni
          caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il
          giornalista   che    abbia    ottenuto    il    trattamento
          pensionistico,  e  revisione   della   procedura   per   il
          riconoscimento degli stati di crisi delle imprese  editrici
          ai fini  dell'accesso  agli  ammortizzatori  sociali  e  ai
          prepensionamenti; 
              b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti
          il Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti  nei
          seguenti ambiti: 
              1) competenze in materia di formazione; 
              2) procedimenti nelle materie di  cui  all'articolo  62
          della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69,  prevedendo,   in
          particolare, l'eliminazione della facolta' di cumulo  delle
          impugnative  dei  provvedimenti  dei   consigli   regionali
          dell'Ordine  dinanzi  al  Consiglio  nazionale  con  quelle
          giurisdizionali, stabilendo  la  loro  natura  alternativa,
          ferma  restando  la  possibilita'   di   proporre   ricorso
          straordinario al Presidente della Repubblica  nel  caso  di
          impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; 
              3) numero  dei  componenti,  da  stabilire  nel  numero
          massimo  di  sessanta  consiglieri,  di   cui   due   terzi
          giornalisti  professionisti,  tra   i   quali   almeno   un
          rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e
          un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un  rappresentante
          delle minoranze linguistiche riconosciute, purche' titolari
          di una posizione  previdenziale  attiva  presso  l'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; 
              4) adeguamento del sistema  elettorale,  garantendo  la
          massima rappresentativita' territoriale. 
              6. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, nonche', per l'ipotesi di cui alla lettera b)  del
          comma 5, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia  e
          sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
          nel rispetto della procedura di cui all'articolo  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              7. All'attuazione della delega di cui  al  comma  1  si
          provvede nel limite delle risorse  disponibili  sul  Fondo.
          Dall'attuazione della delega di cui al comma 4  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1
          e 4, corredati di relazione tecnica  che  dia  conto  della
          neutralita'  finanziaria  dei  medesimi,   a   seguito   di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono
          trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica affinche'  su  di  essi  siano  espressi,  entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili  finanziari.  Decorso  tale  termine,   i   decreti
          legislativi possono essere adottati anche in  mancanza  dei
          pareri. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di  informazione   e   di   motivazione.   Le   Commissioni
          parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni
          dalla  trasmissione,  decorsi  i  quali  i   decreti   sono
          adottati.". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali 
              Omissis. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  353,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2004,   n.   46
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   tariffe   postali
          agevolate per i prodotti editoriali) : 
              "Art.  1  Agevolazioni  tariffarie   postali   per   le
          spedizioni di prodotti editoriali 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici
          di  quotidiani  e  periodici  iscritte  al  Registro  degli
          operatori di comunicazione (ROC) e le imprese  editrici  di
          libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la
          spedizione di prodotti  editoriali.  Le  tariffe  agevolate
          sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite
          di spesa di cui all'articolo 3, con  decreto  del  Ministro
          delle  comunicazioni,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, applicando la  tariffa  piu'  bassa
          per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura  per
          singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004,
          l'entita'  dell'agevolazione  tariffaria  per  i   soggetti
          identificati dal presente decreto resta quella definita dal
          decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  21  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative) : 
              "Art. 21 Proroga di norme nel settore postale 
              Omissis 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al termine di cui al  comma  2,  le
          tariffe per la spedizione postale individuate  con  decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  21  ottobre  2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23  novembre
          2010,  si  applicano  anche  alle  spedizioni  di  prodotti
          editoriali da parte  delle  associazioni  e  organizzazioni
          senza fini di lucro iscritte nel Registro  degli  operatori
          di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo  1,  comma
          3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46,  e
          successive modificazioni, e  delle  associazioni  d'arma  e
          combattentistiche. In tal caso si  prescinde  dal  possesso
          del requisito di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
          del citato decreto-legge n. 353 del 2003,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  del
          21 ottobre 2010 (Tariffe  per  le  spedizioni  di  prodotti
          editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi,
          effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  353,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  46)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23  novembre  2010,
          n. 274. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1   del   citato
          decreto-legge n. 353 del 2003: 
              "Art.  1  Agevolazioni  tariffarie   postali   per   le
          spedizioni di prodotti editoriali 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici
          di  quotidiani  e  periodici  iscritte  al  Registro  degli
          operatori di comunicazione (ROC) e le imprese  editrici  di
          libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la
          spedizione di prodotti  editoriali.  Le  tariffe  agevolate
          sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite
          di spesa di cui all'articolo 3, con  decreto  del  Ministro
          delle  comunicazioni,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, applicando la  tariffa  piu'  bassa
          per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura  per
          singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004,
          l'entita'  dell'agevolazione  tariffaria  per  i   soggetti
          identificati dal presente decreto resta quella definita dal
          decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. 
              2.  Accedono  altresi'  alle   tariffe   agevolate   le
          associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto  per
          associazioni ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro  si
          intendono  quelle  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460,   e   successive
          modificazioni, le organizzazioni  di  volontariato  di  cui
          alla  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   e   successive
          modificazioni,   le    organizzazioni    non    governative
          riconosciute ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale
          di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
          associazioni senza fini di lucro  aventi  scopi  religiosi,
          nonche' gli enti ecclesiastici,  le  associazioni  storiche
          operanti, per statuto, da  almeno  cinquanta  anni  per  la
          conoscenza, la difesa  e  la  valorizzazione  dell'ambiente
          naturale,  le   associazioni   riconosciute   a   carattere
          nazionale  aventi  per  oggetto  statutario,  da  piu'   di
          quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di  attivita'
          di  ricerca  oncologica  e  le  associazioni  dei  profughi
          istriani, fiumani e dalmati. 
              3-bis". 
              Il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre
          2002, recante: «Prezzi  per  la  spedizione  di  stampe  in
          abbonamento postale  non  iscritte  al  registro  nazionale
          delle stampe e non rientranti nella categoria «no  profit»,
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  12
          dicembre 2002. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 353 del 2003: 
              "Art. 3 Modalita' di corresponsione dei rimborsi. 
              1. Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  provvede  al
          rimborso in favore della  societa'  Poste  italiane  S.p.a.
          della somma corrispondente  all'ammontare  delle  riduzioni
          complessivamente applicate, nei limiti dei fondi  stanziati
          sugli  appositi  capitoli  del  bilancio   autonomo   della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  I  rimborsi  sono
          effettuati sulla  base  di  una  dichiarazione  sostitutiva
          dell'atto di notorieta', rilasciata  dalla  societa'  Poste
          italiane    S.p.a.,    attestante    l'avvenuta    puntuale
          applicazione delle  riduzioni  effettuate  sulla  base  del
          presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
          riduzioni  applicate  a  favore  di  ogni  soggetto  avente
          titolo. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10 Disposizioni concernenti l'editoria 
              1. Per i contributi relativi agli  anni  2007,  2008  e
          2009, previsti dall'articolo  3,  commi  2,  2-bis,  2-ter,
          2-quater, 8, 10 e 11,  e  dall'articolo  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 250, si applica una  riduzione  del  2  per
          cento  del  contributo  complessivo  spettante  a   ciascun
          soggetto avente diritto  ai  sensi  dell'articolo  3  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni.
          Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali
          indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
          e  successive  modificazioni,  tale  contributo  non   puo'
          comunque  superare  il  costo  complessivo  sostenuto   dal
          soggetto   nell'anno    precedente    relativamente    alla
          produzione, alla distribuzione ed a  grafici,  poligrafici,
          giornalisti  professionisti  e  praticanti,  pubblicisti  e
          collaboratori. 
              2. A decorrere dai contributi relativi  all'anno  2007,
          ai fini  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni
          contenute nel comma 454  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e nel  comma  1246  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  termine  per  la
          presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal
          diritto alla percezione dei contributi, indicato dal  comma
          461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,
          per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo
          3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e   successive
          modificazioni, e' fissato al 30 settembre  successivo  alla
          scadenza  di  presentazione  della  relativa   domanda   di
          contributo. 
              3.   La   trasmissione    dell'intera    documentazione
          necessaria per la  valutazione  del  titolo  d'accesso,  la
          quantificazione del contributo e la sua  erogazione,  entro
          il termine di cui al comma 2,  per  i  contributi  relativi
          all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo  1  della
          legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  1246  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  gli  anni
          precedenti, costituisce onere nei  confronti  degli  aventi
          diritto, a pena di decadenza. 
              4. La regolarita' contributiva previdenziale,  relativa
          all'anno di riferimento dei contributi previsti  in  favore
          delle imprese editoriali, radiofoniche e  televisive,  deve
          essere conseguita entro il termine di cui  al  comma  2,  a
          pena di decadenza. Tale condizione si  intende  soddisfatta
          anche  quando  le  imprese  abbiano  pendente  un   ricorso
          giurisdizionale in  materia  di  contributi  previdenziali,
          ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
          contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 
              5. (Abrogato) 
              6. (Abrogato) 
              7. Ai fini dell'ammissione  alle  riduzioni  tariffarie
          applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai  sensi
          del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  46,  le
          pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di
          prodotti o servizi contraddistinti  da  proprio  marchio  o
          altro elemento distintivo sono equiparate  ai  giornali  di
          pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
          medesimo decreto-legge n. 353 del 2003. 
              8. 
              9. Per assicurare l'erogazione dei  contributi  diretti
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi  all'anno
          2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni  per
          l'esercizio finanziario 2007. 
              10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e'
          abrogato.".