Art. 3 
 
               Proroga di termini in materia di lavoro 
                         e politiche sociali 
 
   1. All'articolo 44,  comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2016»,  sono
inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»; 
  b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo:  «All'onere
derivante dal primo periodo si provvede, quanto  a  216  milioni  per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo  43,  comma  5,  e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»; 
  c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere
le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017». 
  2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino ai 12 mesi». 
  (( 2-bis. Il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale
concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui  alla  legge  3
giugno 1999,  n.  157,  e  successive  modificazioni,  e  delle  loro
rispettive   articolazioni   e   sezioni   territoriali,   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13, nonche' sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, puo'  essere  ulteriormente  concesso,  alle
medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite  delle
risorse  disponibili  di  cui   all'articolo   16,   comma   2,   del
decreto-legge   28   dicembre   2013,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
  2-ter.  Il   termine   per   l'entrata   in   vigore   dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  concernente
l'individuazione  delle  attrezzature  di  lavoro  per  le  quali  e'
richiesta una specifica  abilitazione  degli  operatori,  nonche'  le
modalita' per il riconoscimento  di  tale  abilitazione,  i  soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita'
della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre  2017.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati  i  corsi  di
aggiornamento, di cui  al  punto  9.4  dell'Allegato  A  al  suddetto
accordo del 22 febbraio 2012. )) 
  3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «gennaio  2016»;  sono  sostituite
dalla seguente: «gennaio»; 
  b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite  dalle
seguenti: «anno 2018». 
  (( 3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «termine di dodici mesi». 
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151,  la  parola:  «2017»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita   dalla
seguente: «2018». 
  3-quater. All'articolo 15, comma  1,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015,  n.  151,  la  parola:  «2017»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2018». 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 292,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole:  «nel  corso  dell'anno  2015»
sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2016»  e  le  parole:  «entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»; 
  b) al secondo periodo, dopo le  parole:  «in  favore  degli  aventi
diritto per l'anno 2015» sono aggiunte le  seguenti:  «e  per  l'anno
2016». 
  3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28  dicembre  2015
n. 208, le parole: «in  sede  di  rivalutazione  delle  pensioni  per
l'anno  2016»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «in   sede   di
rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017». 
  3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in  208
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: 
  a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, da  effettuare  nell'anno  2017,  di  quota  di
corrispondente importo delle  disponibilita'  in  conto  residui  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, da  effettuare  nell'anno  2017,  di  quota  di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di
risorse da destinare, ai sensi  dell'articolo  5,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150  ,  alla  gestione  a
stralcio  separata  istituita  nell'ambito  dello  stesso  Fondo   di
rotazione per essere destinate al  finanziamento  di  iniziative  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  c) quanto a 60 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
  d) quanto a 41 milioni di euro,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies; 
  e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa
al  riconoscimento  della  indennita'   di   disoccupazione   mensile
denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  310,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  prorogate  fino  al  30
giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi
a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017,  nel  limite
di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo  onere,  pari  a
19,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148. 
  3-novies.  Il  termine  per   l'esercizio   dell'opzione   di   cui
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 147, e' prorogato al 30 aprile 2017, per i  lavoratori  dipendenti
che non l'hanno  gia'  esercitata,  secondo  le  modalita'  attuative
individuate  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 11-bis  dell'articolo  44
          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 44 Disposizioni finali e transitorie 
              Omissis. 
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino al limite  massimo  di  12  mesi,  alle
          imprese operanti in un'area di crisi industriale  complessa
          riconosciuta alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa
          all'ulteriore   intervento   di   integrazione    salariale
          straordinaria  l'impresa  presenta  un  piano  di  recupero
          occupazionale che prevede appositi  percorsi  di  politiche
          attive del lavoro concordati con la regione  e  finalizzati
          alla    rioccupazione    dei    lavoratori,     dichiarando
          contestualmente di non poter ricorrere  al  trattamento  di
          integrazione  salariale  straordinaria   ne'   secondo   le
          disposizioni  del   presente   decreto   ne'   secondo   le
          disposizioni attuative dello  stesso.  All'onere  derivante
          dal primo periodo si provvede, quanto  a  216  milioni  per
          l'anno    2016    mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,  comma
          7, del decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  come
          incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo  1,
          comma 387, lettera b), della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017  a  carico  del
          Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  mediante  utilizzo  delle
          disponibilita' in  conto  residui.  Entro  quindici  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  le
          regioni  richiedono  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali l'assegnazione delle  risorse  necessarie
          in  relazione  alle  proprie  esigenze.  Con  decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le  risorse
          sono proporzionalmente ripartite tra  le  regioni  in  base
          alle richieste, entro  il  limite  massimo  complessivo  di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  53  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 53 Tenuta della documentazione 
              Omissis. 
              6. Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del  decreto
          interministeriale di  cui  all'articolo  8,  comma  4,  del
          presente decreto restano in vigore le disposizioni relative
          ai  registri  degli  esposti  ad   agenti   cancerogeni   e
          biologici.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  16
          del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   13
          (Abolizione    del    finanziamento    pubblico    diretto,
          disposizioni per la trasparenza  e  la  democraticita'  dei
          partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
          contribuzione indiretta in loro favore): 
              "Art. 16 Estensione ai partiti e ai movimenti  politici
          delle disposizioni in materia di trattamento  straordinario
          di integrazione salariale e relativi obblighi  contributivi
          nonche' in materia di contratti di solidarieta' 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  ai  partiti  e  ai
          movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157,
          e  successive  modificazioni,  e   alle   loro   rispettive
          articolazioni e sezioni  territoriali,  a  prescindere  dal
          numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa  di
          cui al comma 2, le disposizioni in materia  di  trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  e  i   relativi
          obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia  di
          contratti  di  solidarieta'  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e'  autorizzata
          la spesa di 15 milioni di euro  per  l'anno  2014,  di  8,5
          milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede  mediante
          utilizzo  di  quota  parte  dei  risparmi  che  si  rendono
          disponibili   per   effetto   delle   disposizioni   recate
          dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2. 
              Omissis.". 
              L'accordo, sancito dalla Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio  2012,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  60,  S.O.  del  12
          marzo 2012. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  302,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge : 
              " Art. 1 
              302. A  decorrere  dal  1º  giugno  2015,  al  fine  di
          razionalizzare e uniformare  le  procedure  e  i  tempi  di
          pagamento  delle  prestazioni   previdenziali   corrisposte
          dall'INPS, i trattamenti  pensionistici,  gli  assegni,  le
          pensioni e le indennita' di  accompagnamento  erogate  agli
          invalidi civili, nonche' le  rendite  vitalizie  dell'INAIL
          sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun  mese  o
          il giorno successivo se festivo o  non  bancabile,  con  un
          unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative,
          eccezion fatta per il mese di gennaio in cui  il  pagamento
          avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall' anno
          2018, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno
          bancabile di ciascun mese.". 
              Si riporta il testo del comma  1-bis  dell'articolo  18
          del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
              Omissis 
              1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r)  del  comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla  scadenza  del  termine   di   dodici   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 14 settembre  2015,  n.  151  (Disposizioni  di
          razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
          adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
          disposizioni in  materia  di  rapporto  di  lavoro  e  pari
          opportunita', in attuazione della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 Modifica dell'articolo 3 della legge  12  marzo
          1999, n. 68 
              1. L'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.
          68 e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018. 
              2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo  1999,
          n. 68 le parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1  insorge
          solo in  caso  di  nuova  assunzione»  sono  soppresse  con
          effetto dal 1° gennaio 2018.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  15  del
          citato decreto legislativo n. 151 del 2015, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 15 Libro Unico del Lavoro 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il libro unico  del
          lavoro  e'  tenuto,  in  modalita'  telematica,  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  292,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              "292. Le prestazioni assistenziali di cui  all'articolo
          1, comma 116, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  a
          favore dei malati di mesotelioma che abbiano  contratto  la
          patologia  o  per  esposizione   familiare   a   lavoratori
          impiegati  nella  lavorazione   dell'amianto   ovvero   per
          esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti  nel
          corso  dell'anno  2015  e  dell'anno  2016  possono  essere
          erogate agli eredi, nella misura fissata  dal  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  4  settembre
          2015 ripartita tra gli stessi,  su  domanda,  corredata  di
          idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il  31
          marzo 2017. Le prestazioni di cui al  presente  comma  sono
          erogate a valere sulle disponibilita'  presenti  nel  Fondo
          per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo  1,  comma
          241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
          l'INAIL, nei limiti  delle  somme  individuate  dal  citato
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
          settembre 2015 e destinate alla copertura delle  spese  per
          le prestazioni in favore degli aventi  diritto  per  l'anno
          2015 e per l'anno 2016.". 
              Si riporta il testo del comma 288 dell'articolo 1 della
          citata legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              288. Con riferimento alla percentuale di variazione per
          il calcolo della rivalutazione delle  pensioni  per  l'anno
          2014 determinata in via definitiva con  decorrenza  dal  1º
          gennaio  2015,  le  operazioni   di   conguaglio   di   cui
          all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986,  n.
          41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno  2015  non
          sono operate in sede di rivalutazione  delle  pensioni  per
          l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di  rivalutazione
          delle  pensioni  per  l'anno  2017,   ferme   restando   le
          operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente
          in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.". 
              Si  riporta  il  testo  del   comma   1,   lettera   a)
          dell'articolo 18, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2 (Misure urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              "Art.   18   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              Omissis.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  5,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio   1993,   n.   236
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) : 
              "Art. 9 Interventi di formazione professionale. 
              Omissis. 
              5.A  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate
          costituite dall'aumento contributivo gia'  stabilito  dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma  4-bis  dell'articolo  5,
          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   150
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          servizi per il lavoro  e  di  politiche  attive,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,  n.
          183): 
              "Art. 5 Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale  per
          le Politiche Attive del Lavoro 
              Omissis 
              4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
          a valere sul Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5, del decreto-legge n.  148  del  1993,  relativi  a
          impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
          presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono individuate le  risorse
          da disimpegnare a seguito della verifica di  cui  al  primo
          periodo.  Il  50  per  cento  delle  risorse   disimpegnate
          confluisce in una gestione a  stralcio  separata  istituita
          nell'ambito dello stesso  fondo  di  rotazione  per  essere
          destinate al finanziamento di iniziative del Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, il  quale  dispone  delle
          risorse  confluite  nella  gestione  a  stralcio   separata
          delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.". 
              Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              "Art. 1 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali 
              Omissis. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              " Art. 15 Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  -
          DIS-COLL 
              1.  In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,
          modifica o superamento delle  forme  contrattuali  previsti
          all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
          2014, in via sperimentale per il 2015,  in  relazione  agli
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
          collaboratori coordinati e continuativi, anche a  progetto,
          con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
          in via esclusiva alla Gestione separata, non  pensionati  e
          privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
          la propria occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione
          mensile denominata DIS-COLL. 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a) siano, al momento della domanda di  prestazione,  in
          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni; 
              b) possano far valere almeno tre mesi di  contribuzione
          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare
          precedente l'evento di cessazione dal  lavoro  al  predetto
          evento; 
              c) possano far  valere,  nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
              13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.". 
              Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              "Art. 1 
              310. L'indennita' di disoccupazione  per  i  lavoratori
          con rapporto di collaborazione  coordinata  e  continuativa
          (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
          4 marzo 2015, n. 22, e' riconosciuta, nei limiti di cui  al
          quinto periodo del presente comma, anche per  l'anno  2016,
          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31  dicembre  2016.
          Ai fini del calcolo  della  durata  non  sono  computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione   della   DIS-COLL.   Per   gli    episodi    di
          disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016
          e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la  disposizione
          di cui all'articolo 15, comma 2,  lettera  c),  del  citato
          decreto   legislativo   n.   22   del   2015.    Ai    fini
          dell'applicazione  dell'articolo  15  del  citato   decreto
          legislativo n. 22 del 2015, le  disposizioni  che  hanno  a
          riferimento  l'anno  solare  sono  da  interpretarsi   come
          riferite all'anno civile. La DIS-COLL e'  riconosciuta,  in
          relazione agli  eventi  di  disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31  dicembre  2016,
          nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016  e  di  24
          milioni di euro per l'anno  2017,  salvo  quanto  stabilito
          dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il
          beneficio in base all'or-dine cronologico di  presentazione
          delle domande; nel caso  di  insufficienza  delle  risorse,
          valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla
          durata   della   prestazione,   l'INPS   non   prende    in
          considerazione  ulteriori   domande,   fornendo   immediata
          comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le
          risorse  stanziate   dall'articolo   19,   comma   1,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono
          destinate al finanziamento degli  interventi  previsti  dal
          presente comma nella misura  di  54  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e di 24 milioni di euro  per  l'anno  2017.  Il
          limite di cui al quinto periodo  del  presente  comma  puo'
          essere incrementato in misura  pari  alle  risorse  residue
          destinate nell'anno 2016 al  finanziamento  della  DIS-COLL
          riconosciuta per eventi di  disoccupazione  verificatisi  a
          decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015  e
          non utilizzate, come accertate con il procedimento  di  cui
          all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio
          2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,
          ai fini del predetto procedimento accertativo, per la  loro
          intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,
          comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.". 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  43  del
          citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
              "Art. 43 Disposizioni finanziarie 
              Omissis. 
              6. In via aggiuntiva a quanto  stabilito  dall'articolo
          17, comma 1 del decreto legislativo  n.  22  del  2015,  il
          fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
          dall'articolo 1, comma 215, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e' incrementato di 32 milioni di  euro  per  l'anno
          2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni
          2017-2019, di 72 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  52
          milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro  per
          l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di  10
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2024.  All'onere
          derivante dal primo periodo del presente comma  pari  a  32
          milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
          per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
          l'anno 2020, a 52 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  40
          milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di  euro  per
          l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui  a  decorrere  dal
          2024 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.  190
          del 2014, come rifinanziato dal presente articolo. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          16 del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  147
          (Disposizioni   recanti   misure   per   la   crescita    e
          l'internazionalizzazione delle imprese): 
              "Art. 16 Regime speciale per lavoratori rimpatriati 
              Omissis. 
              4.   Il   comma   12-octies   dell'articolo   10    del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  e'
          abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono  trasferiti  in
          Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
              Omissis.".