Art. 4 
 
            Proroga di termini in materia di istruzione, 
                        universita' e ricerca 
 
   1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2017».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  2. Il termine di adeguamento alla  normativa  antincendio  per  gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per  i  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  non  si  sia  ancora
provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017. 
  (( 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla  normativa  antincendio
per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non si sia  ancora  provveduto  all'adeguamento  antincendio
indicato dall'articolo 6,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Ministro dell'interno  16  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione  agli
adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31  dicembre  2017.
Restano fermi i termini indicati per  gli  adempimenti  di  cui  alle
lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. )) 
  3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o  2013»
sono soppresse. 
  (( 3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, al primo periodo, le parole: «del sesto anno» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'ottavo anno» e, al terzo  periodo,  le  parole:
«settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nono anno». )) 
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020». 
  5. Il termine del 31 dicembre 2016 di  cui  all'articolo  1,  comma
215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo  alle  previsioni
di cui all'articolo 6, comma 6-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.  All'onere  finanziario
derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad  euro  9  milioni,  a
valere  sulle  economie  di  cui  all'articolo  58,  comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e,  quanto  ad  euro  6  milioni,
attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 199 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione  di  soluzioni
normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. 
  (( 5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della  legge
15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento  degli  istituti  per
sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I,  titolo  II,
capo III, sezione II, del testo unico di cui al  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo  67,  comma
1, del medesimo testo unico. 
  5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2021». 
  5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, le  parole:  «e  2015-2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, 2015-2016 e 2016-2017». 
  5-quinquies. All'articolo 6,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, le parole: «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro anni». 
  5-sexies.  Il  termine  di  cui  all'articolo  8,  comma   3,   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni. 
  5-septies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di  consentire  la  piena  operativita'  del  Consiglio
nazionale dell'ordine,  le  votazioni  per  il  rinnovo  di  tutti  i
consigli   territoriali   dell'ordine   in   carica    si    svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di  scadenza.  La
proclamazione  degli  eletti  deve  essere  effettuata  entro  il  31
dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali  e  il  Consiglio
nazionale in carica,  se  scadono  antecedentemente  al  quadrimestre
indicato,  sono  prorogati  fino  alla  conclusione  delle  procedure
elettorali sopra indicate». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'articolo
          18 del decreto-legge 21 luglio 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  18  Sblocca  cantieri,   manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              Omissis. 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro il 31  dicembre  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
          2015.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2017, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati.". 
              Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del comma
          1 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno  16
          luglio 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
          luglio 2014 n. 174: 
              "Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 
              1. Fatti salvi gli  obblighi  stabiliti  dalla  vigente
          legislazione  tecnica  in  materia  di   sicurezza   e   di
          prevenzione  incendi,  gli  asili  nido  esistenti  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  sono  adeguati  ai  requisiti   di
          sicurezza antincendio  previsti  ai  seguenti  punti  della
          regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini
          temporali di seguito indicati: 
              a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.
          151 e successive modificazioni, per i  seguenti  punti  del
          Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai
          punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12; 
              b) entro due anni dal termine previsto alla lettera  a)
          per il punto 13.5 del Titolo III,  limitatamente  ai  punti
          3.3, 7.3 e 8; 
              c) entro 5 anni dal termine previsto  alla  lettera  a)
          per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.". 
              Si riporta il testo del comma 10-octies dell'articolo 1
          del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.  21,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni 
              Omissis. 
              10-octies. Le universita' sono autorizzate a  prorogare
          fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del  proprio
          bilancio e previo parere  favorevole  del  dipartimento  di
          afferenza, i contratti di ricercatori a tempo  determinato,
          della tipologia di cui all'articolo 24,  comma  3,  lettera
          b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima
          della medesima data, i cui titolari non  hanno  partecipato
          all'abilitazione    scientifica    nazionale.    Ai    fini
          dell'ammissione alle procedure di  selezione  dei  titolari
          dei contratti della  medesima  tipologia,  gli  assegni  di
          ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge  n.  240
          del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della
          previgente disciplina di  cui  all'articolo  51,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 24  della
          legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili di professore di ruolo. A  decorrere  dal
          nono  anno  l'universita'  puo'   utilizzare   le   risorse
          corrispondenti fino alla meta'  dei  posti  disponibili  di
          professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.". 
              Si riporta il testo del comma 107 dell'articolo 1 della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 recante  riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              Omissis. 
              107.  A  decorrere  dall'anno   scolastico   2019/2020,
          l'inserimento nelle graduatorie di circolo  e  di  istituto
          puo' avvenire esclusivamente a  seguito  del  conseguimento
          del titolo di abilitazione.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 215,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              "Art. 1. 
              Omissis. 
              215.  Il  termine  del  31   dicembre   2015   di   cui
          all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31  dicembre
          2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2015, n. 11, e' differito  al  31  dicembre  2017.
          All'articolo 4, comma 9-bis, del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo,  le  parole:  «per
          l'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  l'anno
          2015»  e  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2015»  sono
          sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre  2016»;  al
          quinto  periodo,  le  parole:  «Per   l'anno   2015»   sono
          sostituite dalle  seguenti:  «Per  l'anno  2016»;  dopo  il
          quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il
          rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi
          557, 557-quater  e  562,  primo  periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere  disposta  in
          deroga  ai  limiti  o  divieti  prescritti  dalle   vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  l'anno   2016,   agli   enti
          territoriali di cui al primo periodo  del  presente  comma,
          che si trovino nelle condizioni di cui  all'  articolo  259
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, non si applicano le disposizioni  di  cui  ai
          commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi  enti,
          la proroga dei rapporti di lavoro a  tempo  determinato  e'
          subordinata all'assunzione integrale degli oneri  a  carico
          della regione ai sensi dall' articolo 259,  comma  10,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  6,  comma
          6-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,   n.   192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11: 
              "Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione 
              Omissis. 
              6-bis.  Il  termine  del  31  dicembre  2014   di   cui
          all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147, e' differito  al  31  dicembre  2015  (26).  All'onere
          finanziario derivante dal primo periodo, pari  ad  euro  19
          milioni nell'anno 2015, si  provvede,  quanto  ad  euro  10
          milioni, a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  1,
          comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,  quanto
          ad  euro  9  milioni,  a  valere  sulle  risorse   di   cui
          all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) 
              "Art. 58. (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca) 
              Omissis. 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, i  servizi  esternalizzati  per  le  funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119.  A
          decorrere dal medesimo anno scolastico il numero  di  posti
          accantonati non e' inferiore a quello dell'anno  scolastico
          2012/2013. In relazione  a  quanto  previsto  dal  presente
          comma, le risorse destinate alle convenzioni per i  servizi
          esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni  per  l'anno
          2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 199,
          della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "Art. 1. 
              199.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018,
          da ripartire tra  le  finalita'  di  cui  all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  6,  comma
          6-ter  ,  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative): 
              "Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione 
              Omissis. 
              6-ter. Al fine di individuare,  entro  il  31  dicembre
          2015, soluzioni  normative  o  amministrative  ai  problemi
          occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui  al
          comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di  confronto  tra
          le  amministrazioni  interessate,  gli  enti  locali  e  le
          organizzazioni     rappresentative      dei      lavoratori
          interessati.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 10  dell'articolo
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa): 
              "21. 
              Omissis. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          67  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado): 
              "Art. 67 Istituti  per  sordomuti  di  Roma,  Milano  e
          Palermo e istituti per non vedenti 
              1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di  Roma,
          Milano   e   Palermo   e'   stabilito    con    regolamento
          governativo.". 
              Si riporta il testo del comma 107-bis  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. 
              Omissis. 
              107-bis.  Il  termine  ultimo  di  validita'  ai   fini
          dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi  finali
          rilasciati  dalle  istituzioni  di  cui  al  comma  102  e'
          prorogato al 31 dicembre 2021.". 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  19  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  e
          successive modificazioni  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione, universita' e ricerca), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  19  Alta  formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica 
              Omissis. 
              1. Al fine di consentire il regolare svolgimento  delle
          attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli  anni
          accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 fermi  restando
          il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297, il ricorso  in  via  prioritaria  alle  graduatorie
          previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21  dicembre
          1999,  n.  508,  e  il   regime   autorizzatorio   di   cui
          all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  le
          graduatorie  nazionali  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,  sono
          trasformate in graduatorie nazionali a  esaurimento,  utili
          per l'attribuzione  degli  incarichi  di  insegnamento  con
          contratto a tempo indeterminato e determinato. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma  6-bis,  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2014,  n.  15,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6 Proroga di termini in  materia  di  istruzione,
          universita' e ricerca 
              Omissis. 
              6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite ai sensi
          della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di  quattro
          anni dalla data  di  scadenza  del  quinto  anno  dal  loro
          conseguimento.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 8
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2016,
          n.  95  (Regolamento  recante  modifiche  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  settembre  2011,  n.  222,
          concernente il conferimento  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale   per   l'accesso   al   ruolo   dei   professori
          universitari, a  norma  dell'articolo  16  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240): 
              "Art. 8. Lavori delle commissioni 
              Omissis. 
              3. La commissione conclude la valutazione  di  ciascuna
          domanda nel termine di tre mesi decorrenti  dalla  scadenza
          del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la
          candidatura. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  20  della  legge  18
          febbraio 1989, n.  56  (Ordinamento  della  professione  di
          psicologo), come modificato dalla presente legge: 
              "20. Elezione del  consiglio  regionale  o  provinciale
          dell'ordine. 
              1. Al fine di  consentire  la  piena  operativita'  del
          Consiglio  nazionale  dell'ordine,  le  votazioni  per   il
          rinnovo di tutti i  consigli  territoriali  dell'ordine  in
          carica   si   svolgono   contemporaneamente    nel    terzo
          quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione  degli
          eletti deve essere effettuata entro il  31  dicembre  dello
          stesso  anno.  I  consigli  territoriali  e  il   Consiglio
          nazionale  in  carica,  se  scadono   antecedentemente   al
          quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione
          delle procedure elettorali sopra indicate. 
              2. Il consiglio dell'ordine uscente  rimane  in  carica
          fino all'insediamento del nuovo consiglio. 
              3. - 4. - 5. - 6. (abrogati) 
              7.   L'elettore   viene   ammesso   a   votare   previo
          accertamento  della  sua  identita'   personale,   mediante
          l'esibizione di  un  documento  di  identificazione  ovvero
          mediante il riconoscimento da parte di  un  componente  del
          seggio. 
              8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
          la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale  la
          depone nell'urna. 
              9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota  da  parte  di
          uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
          nome del votante nell'elenco degli elettori. 
              10. (abrogato) 
              11. La votazione si  svolge  pubblicamente  almeno  per
          otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi.
          Viene chiusa, in prima convocazione, qualora  abbia  votato
          almeno un terzo degli aventi diritto. 
              12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
          presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la
          votazione e' valida qualora abbia votato  almeno  un  sesto
          degli aventi diritto. 
              13. Il seggio, a  cura  del  presidente  del  consiglio
          dell'ordine,  e'  costituito  in  un   locale   idoneo   ad
          assicurare  la  segretezza  del  voto  e   la   visibilita'
          dell'urna durante le operazioni elettorali.".