Art. 5 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                     del Ministero dell'interno 
 
   1. All'articolo 1, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   41-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  6.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2017. 
  7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017». 
  8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, e successive modificazioni, le parole: «31  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018». 
  9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  10. All'articolo 4, comma  6-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, al primo e al terzo  periodo,  le  parole:  «Per  l'anno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017». 
  11. Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito
al  31  marzo  2017.  Conseguentemente  e'  abrogato  il  comma   454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  (( 11-bis. Il termine di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo
periodo, della legge 6  luglio  2012,  n.  96,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. 
  11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2017». 
  11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica
agli enti e ai privati interessati che  provvedono  agli  adempimenti
previsti dall'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  entro  il  1º
novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti  dall'articolo
4 del medesimo regolamento. 
  11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini,  il  termine  di  cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
prorogato al 31 dicembre 2017. 
  11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2014, n. 15, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, pur  avendo  avviato
la  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   di   cui
all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato  il  termine  di  cui  al
primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello
di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di
cui all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il termine  per  poter  deliberare  un  nuovo
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo  la  procedura
di cui all'articolo  243-bis  del  medesimo  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 30 aprile 2017. Non  si  applica
l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  La  facolta'  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' subordinata all'avvenuto  conseguimento
di  un   miglioramento,   inteso   quale   aumento   dell'avanzo   di
amministrazione  o  diminuzione  del  disavanzo  di  amministrazione,
registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente  locale.  Nelle
more del termine di cui al primo periodo del presente  comma  e  sino
alla conclusione della relativa procedura, non si applica  l'articolo
243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
con sospensione delle procedure eventualmente avviate  in  esecuzione
del medesimo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 1 del
          decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          diverse), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2017, n. 17, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 Proroga di termini  in  materia  di  personale,
          professioni e lavoro. 
              Omissis. 
              4-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo
          3-quinquies  del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
          n. 257, limitatamente agli scrutini  per  la  promozione  a
          dirigente superiore, le disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          334,  si  applicano  alle  promozioni  da   conferire   con
          decorrenza successiva al 31 dicembre 2017. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'articolo
          2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225  (Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 2 Proroghe onerose di termini 
              Omissis. 
              6-quinquies. In deroga a quanto previsto  dall'articolo
          57, comma 5, del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
          334, la  disposizione  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo 57 non si applica agli scrutini  per  l'ammissione
          al corso di formazione  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          primo dirigente della Polizia di Stato,  da  conferire  con
          decorrenza anteriore al 31 dicembre 2017. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo 17
          del decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 5, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17 Semplificazione in materia  di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati 
              Omissis 
              4-Quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
          acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2017. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-bis
          dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.  314
          (Proroga di termini), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° marzo 2005, n. 26: 
              "Art. 1 Bilanci di previsione degli enti locali 
              Omissis 
              1-bis.  Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio   di
          previsione  degli  enti  locali  e  della  verifica   della
          salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano,  per
          l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
          e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  80,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  41-bis
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per
          la competitivita' e la giustizia sociale), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              "Art. 41-bis (Misure per l'accelerazione dei  pagamenti
          a favore delle imprese) 
              1.  Per  consentire  l'adempimento  delle  obbligazioni
          assunte per gli interventi di  cui  alle  leggi  11  giugno
          2004, nn. 146, 147  e  148,  ed  agevolare  il  flusso  dei
          pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino  al
          31 dicembre 2016, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili
          sulle rispettive contabilita'  speciali,  come  individuate
          nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
          dicembre 2013. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   31-ter
          dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica) 
              "Art.  14  Patto  di  stabilita'   interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              31-ter. I comuni  interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
              a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno  tre
          delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
              b)  entro  il  30  settembre  2014,  con  riguardo   ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27; 
              b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del
          decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79  (Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 131, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 3  Procedure  straordinarie  per  l'accesso  alle
          qualifiche di capo squadra e  di  capo  reparto  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Alla copertura dei posti di capo squadra  nel  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno
          degli anni dal 2008 al 2017, si provvede esclusivamente con
          le procedure di cui all'articolo 12, comma 1,  lettera  a),
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217.  La
          decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e'  fissata
          al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'
          verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
          giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso  di
          formazione   previsto   dall'articolo   12   del    decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              2. Alla copertura dei posti di capo reparto  nel  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno
          degli anni dal 2006 al 2017, si provvede esclusivamente con
          le procedure di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217.  La
          decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e'  fissata
          al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'
          verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
          giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso  di
          formazione   previsto   dall'articolo   16   del    decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4 del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo internazionale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4 Nuove norme per il potenziamento dell'attivita'
          informativa 
              Omissis 
              2-bis. Fino al  31  gennaio  2018,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,  comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  5  del
          decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107  (Proroga   delle
          missioni internazionali delle forze armate e di  polizia  e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 Ulteriori misure di contrasto alla pirateria 
              Omissis 
              5.L'impiego  di  cui   al   comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 31 dicembre 2017 possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 4 del
          decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.  21,  come
          modificato dalla presente legge: 
              " Art. 4 Proroga di termini in  materie  di  competenza
          dei Ministeri dell'interno e della difesa 
              Omissis 
              6-bis. Per gli anni 2016  e  2017  sono  confermate  le
          modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio
          provinciale  gia'  adottate  con   decreto   del   Ministro
          dell'interno  4  maggio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del  23  giugno  2012.  Alla  ricognizione
          delle risorse da ripartire  e  da  attribuire  si  provvede
          annualmente con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per gli anni 2016  e  2017  i  trasferimenti  erariali  non
          oggetto  di  fiscalizzazione,  corrisposti  dal   Ministero
          dell'interno in favore  delle  province  appartenenti  alla
          Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati
          in base alle disposizioni dell'articolo 10,  comma  2,  del
          decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  151  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 151 Principi generali 
              1. Gli enti locali  ispirano  la  propria  gestione  al
          principio della programmazione. A tal  fine  presentano  il
          Documento unico di programmazione entro  il  31  luglio  di
          ogni  anno  e  deliberano   il   bilancio   di   previsione
          finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un  orizzonte
          temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
          elaborate sulla base delle linee strategiche contenute  nel
          documento unico di programmazione,  osservando  i  principi
          contabili  generali  ed  applicati  allegati   al   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti  con
          decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza  di  motivate
          esigenze. 
              2. Il Documento unico  di  programmazione  e'  composto
          dalla Sezione strategica, della durata pari  a  quelle  del
          mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
          pari a quello del bilancio di previsione finanziario. 
              3. Il bilancio di previsione finanziario  comprende  le
          previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
          periodo considerato e le  previsioni  di  competenza  degli
          esercizi successivi. Le  previsioni  riguardanti  il  primo
          esercizio   costituiscono   il   bilancio   di   previsione
          finanziario annuale. 
              4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
          rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il  profilo
          finanziario,   economico   e    patrimoniale,    attraverso
          l'adozione: 
              a)  della  contabilita'  finanziaria,  che  ha   natura
          autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
          finanziaria; 
              b) della contabilita'  economico-patrimoniale  ai  fini
          conoscitivi, per la rilevazione degli effetti  economici  e
          patrimoniali dei  fatti  gestionali  e  per  consentire  la
          rendicontazione economico e patrimoniale. 
              5. I risultati della gestione finanziaria, economico  e
          patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
          conto  del  bilancio,  il  conto  economico  e   lo   stato
          patrimoniale. 
              6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
          sulla gestione che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
          gli altri documenti previsti dall'art.  11,  comma  4,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              7. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
              8. Entro il 30 settembre  l'ente  approva  il  bilancio
          consolidato con i  bilanci  dei  propri  organismi  e  enti
          strumentali e delle  societa'  controllate  e  partecipate,
          secondo il principio applicato n. 4/4  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118.". 
              La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per   il   triennio   2017-2019   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  9  della
          legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia  di  riduzione
          dei  contributi  pubblici  in  favore  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici,  nonche'  misure  per   garantire   la
          trasparenza e i  controlli  dei  rendiconti  dei  medesimi.
          Delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  delle
          leggi  concernenti  il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
          movimenti  politici  e  per  l'armonizzazione  del   regime
          relativo alle detrazioni fiscali): 
              "Art.  9  Misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i
          controlli  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici 
              Omissis 
              4. La Commissione effettua il controllo di  regolarita'
          e  di  conformita'  alla  legge  del  rendiconto   di   cui
          all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2,  come  da
          ultimo modificato dal presente  articolo,  e  dei  relativi
          allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di  cui
          alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni
          anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei  partiti  e
          dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
          per cento dei voti validi espressi nelle  elezioni  per  il
          rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
          un rappresentante eletto alla Camera medesima o  al  Senato
          della Repubblica o al Parlamento europeo o in un  consiglio
          regionale o nei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
          rendiconto e i relativi allegati previsti  dall'articolo  8
          della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato
          dal  presente  articolo,  concernenti   ciascun   esercizio
          compreso, in  tutto  o  in  parte,  nella  legislatura  dei
          predetti organi. Unitamente agli atti  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione
          la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto
          dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del  presente
          articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
          medesimo da parte  del  competente  organo  del  partito  o
          movimento politico. In  caso  di  partecipazione  in  forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista  comune  di  candidati,  ciascun
          partito  e  movimento   politico   che   abbia   depositato
          congiuntamente il contrassegno di lista  e'  soggetto  agli
          obblighi  di  cui  al  presente  comma.  Ai  partiti  e  ai
          movimenti  politici  che  non  ottemperano  all'obbligo  di
          trasmissione degli atti  di  cui  al  secondo  e  al  terzo
          periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente
          prorogati da norme di legge,  la  Commissione  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000. 
              Omissis.". 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 38 Disposizioni in materia di prevenzione incendi 
              Omissis 
              2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti
          di cui al medesimo comma presentano  l'istanza  preliminare
          di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  151  del  2011
          entro il 7 ottobre 2017.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,   n.   151
          (Regolamento recante semplificazione della  disciplina  dei
          procedimenti relativi alla  prevenzione  degli  incendi,  a
          norma dell'articolo 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122), reca: 
              "Art. 3 Valutazione dei progetti 
              1. Gli enti ed i privati responsabili  delle  attivita'
          di cui all'Allegato I, categorie  B  e  C,  sono  tenuti  a
          richiedere, con apposita istanza, al  Comando  l'esame  dei
          progetti  di  nuovi  impianti  o  costruzioni  nonche'  dei
          progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti,  che
          comportino un aggravio  delle  preesistenti  condizioni  di
          sicurezza antincendio. 
              2. I progetti di cui al comma 1  sono  corredati  dalla
          documentazione prevista dal  decreto  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 2. 
              3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni
          puo' richiedere documentazione integrativa. Il  Comando  si
          pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa  ed
          ai criteri tecnici di prevenzione  incendi  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  presentazione  della  documentazione
          completa.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11 Proroga di termini in materia di turismo 
              1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  per
          completare l'adeguamento alle disposizioni  di  prevenzione
          incendi, e' prorogato al 31 dicembre 2017 per le  strutture
          ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
          letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
          del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano  in
          possesso, alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  dei   requisiti   per
          l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
          antincendio,   approvato   con   decreto    del    Ministro
          dell'interno  16  marzo  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  76  del  30   marzo   2012,   e   successive
          modificazioni. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  243-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 243-bis  Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto,  con
          lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   per   la
          deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 10 per  cento  delle  spese  per  acquisti  di  beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
              1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
              2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
          acquedotto; 
              3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
              4) al servizio di illuminazione pubblica; 
              5)    al    finanziamento    delle    spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
              c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
          del 25 per cento delle spese per trasferimenti  di  cui  al
          macroaggregato  04   della   spesa   corrente,   finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
              c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
          indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha  facolta'
          di  procedere  a  compensazioni,  in  valore   assoluto   e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.". 
              Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 2 del
          decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  (Disposizioni  urgenti
          in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire
          la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di  controllo
          del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
          sanitario nazionale nonche' norme in materia di  rifiuti  e
          di emissioni industriali), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: 
              "Art. 2 Disposizioni  finalizzate  alla  sostenibilita'
          dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile 
              Omissis 
              5-bis.  Gli  enti  locali  che  hanno   deliberato   la
          procedura di riequilibrio finanziario di  cui  all'articolo
          243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  entro  il
          31 dicembre 2014, e che non abbiano  ancora  presentato  il
          relativo piano entro i termini previsti  dal  comma  5  del
          medesimo  articolo  243-bis,  possono  procedere  entro   i
          termini di approvazione del bilancio di previsione 2015. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo  dei  commi  3  e  7  dell'articolo
          243-quater del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Articolo 243-quater Esame del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione 
              Omissis. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
          6, lettera a), apposita pronuncia. 
              4. - 5. - 6. Omissis. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di  cui  all'articolo  243-bis,   comma   5,   il   diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto.".