(( Art. 7 - bis 
 
           Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A. 
 
  1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12
novembre 2011, n. 183, in  favore  dell'I.R.F.A. -  Istituto  per  la
riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e' prorogato nella  misura
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018  e  2019.  Al
relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli  anni  2017,
2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 35 dell'articolo 33 della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art. 33 Disposizioni diverse 
              Omissis 
              35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre  1993,
          n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
          3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il
          35 per cento all'istituto per la ricerca, la  formazione  e
          la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50  per  cento
          all'I.R.F.A.  -  Istituto  per  la  riabilitazione   e   la
          formazione ANMIL onlus e  per  il  restante  15  per  cento
          all'Istituto  europeo  per  la  ricerca,  la  formazione  e
          l'orientamento  professionale  -  I.E.R.F.O.P.  onlus,  con
          l'obbligo   per   i   medesimi   degli    adempimenti    di
          rendicontazione  come  previsti   dall'articolo   2   della
          medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al  presente  comma  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.".