IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  Quarta  recante
norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinanti; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014 sul  riavvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse  naturali»  che  introduce
modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto in particolare, l'art. 40 della legge 28  dicembre  2015,  n.
221 che disciplina «Rifiuti di prodotti  da  fumo  ed  i  rifiuti  di
piccolissime dimensioni»; 
  Visto l'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,
in particolare, il comma 3 che vieta  l'abbandono  di  mozziconi  dei
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi; 
  Visto l'art. 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,
in particolare, il comma 1  che  vieta  l'abbandono  dei  rifiuti  di
piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di  carta
e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie  e  negli
scarichi; 
  Visto l'art. 255, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della  legge  28  dicembre
2015, n. 221, il  quale  prevede  la  comminazione  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  per   chiunque   abbandona   rifiuti   di
piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  263,  comma  2-bis,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che  «Il  50  per
cento   delle   somme   derivanti   dai   proventi   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'art.  255,  comma
1-bis, e' versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnato ad  un  apposito  Fondo  istituito  presso  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e'  destinato
ai comuni  nel  cui  territorio  sono  state  accertate  le  relative
violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'art.
232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte  degli  stessi
comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo e  dei  rifiuti  di  piccolissime  dimensioni  di  cui  all'art.
232-ter, nonche'  alla  pulizia  del  sistema  fognario  urbano.  Con
provvedimento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dell'interno  e
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite  le  modalita'  attuative  del  presente
comma»; 
  Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395  del  17
ottobre 2016)  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  (prot.  n.  68668
del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 263,
comma 2-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi  derivanti  dalle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono  dei
rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono  dei  rifiuti  di
piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti  di  carta,
gomme da masticare.