Art. 2 
 
 
                      Destinazione dei proventi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti  dai
proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.
255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato
ad un apposito Fondo istituito presso  lo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate  per  l'attuazione  di
campagne di informazione su scala  nazionale  nonche'  per  le  altre
finalita' di cui all'art. 232-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
  2.  Il  restante  cinquanta   percento   dei   proventi   derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' destinato ai comuni nel
cui territorio sono state accertate le violazioni.  Tali  somme  sono
impiegate, in via prioritaria,  per  le  attivita'  di  installazione
nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonche'
nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per
la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e
secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di
tombini facenti parte del sistema fognario nonche' per le campagne di
informazione su scala locale. 
  3. Per la gestione delle entrate derivanti  dall'irrogazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma  1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  comuni  versano  la
quota indicata al comma 1, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30
giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28,  trattenendo  la  quota
indicata al comma 2  e  dando  conto,  nel  rendiconto  di  gestione,
dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione. 
  4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
ha la facolta' di chiedere ai comuni chiarimenti ed  informazioni  in
ordine alle attivita' svolte in attuazione del presente decreto.