Art. 4 
 
 
                   Installazione dei raccoglitori 
 
  1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2,  comma  2,
ferma  restando  la  facolta'  per  i  comuni  stessi  di  utilizzare
eventuali  ulteriori  risorse  disponibili  allo  scopo  nei   propri
bilanci, installano una rete  di  raccoglitori  per  la  raccolta  di
mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi  nonche'  nei
luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione  ed
il corretto utilizzo. 
  2.   Su   ogni   raccoglitore,   compatibilmente   con    le    sue
caratteristiche, sono riportate informazioni sui  danni  all'ambiente
causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le  sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate a chiunque  viola  il  divieto  di
abbandono di tali rifiuti. 
  3. I raccoglitori installati permanentemente  in  aree  esterne  e,
pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti
all'usura  nonche'  dotati  di  sistemi  di  copertura  per   evitare
l'ingresso di acqua.