Art. 5 Campagne di informazione su scala locale 1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facolta' per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, attuano campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni anche congiuntamente a comuni limitrofi. I produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di interessi del settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente e gli altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalita' possono collaborare a tali iniziative. 2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono prevedere specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono fornite informazioni sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali eventi, i comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali dedicati quali brochure informative e relativi gadgets.