Art. 5 
 
 
              Campagne di informazione su scala locale 
 
  1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2,  comma  2,
ferma  restando  la  facolta'  per  i  comuni  stessi  di  utilizzare
eventuali  ulteriori  risorse  disponibili  allo  scopo  nei   propri
bilanci, attuano campagne di informazione volte  a  sensibilizzare  i
consumatori  sulle  conseguenze  nocive  per   l'ambiente   derivanti
dall'abbandono di mozziconi di prodotti  da  fumo  e  di  rifiuti  di
piccolissime dimensioni anche congiuntamente a  comuni  limitrofi.  I
produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di  interessi  del
settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela  dell'ambiente  e
gli altri enti  o  associazioni  idonei  al  raggiungimento  di  tali
finalita' possono collaborare a tali iniziative. 
  2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono  prevedere
specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono
fornite  informazioni  sulle  conseguenze   nocive   per   l'ambiente
derivanti dall'abbandono dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di
piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali  eventi,
i comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali  dedicati
quali brochure informative e relativi gadgets.