Art. 2 
 
 
                      Obbligo di presentazione 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio  il  1°  gennaio
2016 o in data successiva, ciascuna  controllante  capogruppo  di  un
gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato, ai  sensi
dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
presenta all'Agenzia delle  entrate  una  rendicontazione  paese  per
paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4,  con  riferimento  al
periodo di imposta  di  rendicontazione,  entro  il  termine  di  cui
all'art. 5. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio  il  1°  gennaio
2016 o  in  data  successiva,  una  entita'  appartenente  al  gruppo
multinazionale,  diversa  dalla  controllante  capogruppo,   presenta
all'Agenzia  delle  entrate  una  rendicontazione  paese  per  paese,
conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento  al  periodo
di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di  cui  essa
fa parte, entro il termine di cui all'art. 5, quando: 
    a) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale  e'  residente
nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.  73  del  Testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) si verifica una delle seguenti condizioni: 
      1) la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non  e'
obbligata a presentare  la  rendicontazione  paese  per  paese  nella
propria giurisdizione di residenza fiscale; 
      2) nella giurisdizione di residenza fiscale della  controllante
capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla  data
di scadenza del termine indicato all'art. 5  non  e'  in  vigore  uno
specifico accordo qualificante tra autorita' competenti  che  preveda
lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per  paese  tra  le
medesime; 
      3)   si   e'   verificata   un'inadempienza   sistemica   della
giurisdizione di residenza della controllante capogruppo,  comunicata
dall'Agenzia  delle  entrate  all'entita'  appartenente   al   gruppo
multinazionale residente nel territorio dello Stato. 
  3.  L'entita'  appartenente  al  gruppo  chiede  alla  controllante
capogruppo  le  informazioni  necessarie  al  fine   di   ottemperare
all'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ai
sensi del comma 2. In caso di mancata ricezione delle informazioni di
cui al primo periodo, l'entita' appartenente al gruppo  presenta  una
rendicontazione paese per paese recante tutte le informazioni di  cui
dispone e comunica, ai sensi dell'art. 3, all'Agenzia  delle  entrate
che  la  controllante  capogruppo  non   ha   reso   disponibili   le
informazioni necessarie. 
  4. Nel caso in cui sussistono piu' entita' appartenenti al medesimo
gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea, e
si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b) del comma  2,
il gruppo multinazionale puo'  designare  una  di  queste  entita'  a
presentare la rendicontazione paese per paese, conforme ai  requisiti
di cui all'art. 4. Qualora  residente  nel  territorio  dello  Stato,
l'entita'  designata  comunica  all'Agenzia  delle  entrate  che   la
presentazione della rendicontazione da essa effettuata ha lo scopo di
soddisfare il relativo obbligo gravante in capo a  tutte  le  entita'
appartenenti  al  gruppo  multinazionale  residenti  nel   territorio
dell'Unione europea. 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  non  si  applicano  quando
l'entita'  designata  non  puo'  ottenere  o   acquisire   tutte   le
informazioni necessarie per presentare la rendicontazione  paese  per
paese in conformita' dell'art. 4. Qualora  residente  nel  territorio
dello Stato, l'entita' designata  comunica,  ai  sensi  dell'art.  3,
all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha  reso
disponibili le informazioni necessarie. 
  6. Quando si verifica una delle condizioni di cui alla  lettera  b)
del comma 2, l'entita' appartenente al gruppo di cui alla lettera  a)
del comma 2 non e' tenuta a presentare la rendicontazione  paese  per
paese all'Agenzia delle entrate se il gruppo multinazionale  mette  a
disposizione  una  rendicontazione,  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'art. 4, entro e non oltre il termine di cui all'art.  5,  tramite
una  supplente  della  controllante  capogruppo  che  presenti  detta
rendicontazione all'autorita' fiscale della propria giurisdizione  di
residenza. Quando la supplente della controllante capogruppo  risiede
in una giurisdizione al di fuori dell'Unione europea,  devono  essere
soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a)  la  giurisdizione  di   residenza   della   supplente   della
controllante capogruppo  ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione
della rendicontazione paese per paese conforme ai  requisiti  di  cui
all'art. 4; 
    b) la supplente della  controllante  capogruppo  risiede  in  una
giurisdizione che ha in vigore con l'Italia, alla  data  di  scadenza
del  termine  previsto  all'art.  5,  un  accordo  qualificante   tra
autorita' competenti,  per  la  presentazione  della  rendicontazione
paese per paese per il periodo di imposta di rendicontazione; 
    c) la supplente della  controllante  capogruppo  risiede  in  una
giurisdizione che non ha comunicato all'Agenzia delle entrate che  si
e' verificata un'inadempienza sistemica; 
    d)  l'Agenzia  delle  entrate  non  ha   comunicato   all'entita'
appartenente al gruppo  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  che  si  e'
verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza
fiscale della supplente della controllante capogruppo; 
    e) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale ha  comunicato
all'autorita' fiscale di residenza, entro l'ultimo giorno del periodo
di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale, di essere la
supplente della controllante capogruppo; 
    f) e' presentata una comunicazione all'Agenzia delle  entrate  ai
sensi dell'art. 3, comma 1. 
  7. Con riferimento  al  solo  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2016, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2, se
la controllante capogruppo  del  gruppo  di  imprese  multinazionali,
residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo
di presentazione della  rendicontazione  paese  per  paese,  presenta
volontariamente detta  rendicontazione  all'autorita'  fiscale  della
giurisdizione  di  residenza.  La  presentazione   volontaria   della
rendicontazione da parte della  controllante  capogruppo  costituisce
motivo di  esonero  dall'obbligo  previsto  dal  comma  2  quando  si
verificano le seguenti condizioni: 
    a) la rendicontazione paese per paese, effettuata in  conformita'
all'art. 4, e' presentata dalla controllante capogruppo all'autorita'
fiscale della giurisdizione di residenza entro, e non oltre i  dodici
mesi  successivi  all'ultimo  giorno  del  periodo  di   imposta   di
rendicontazione del gruppo multinazionale; 
    b) la giurisdizione di residenza  della  controllante  capogruppo
introduce l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese  per
paese entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se
tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al  periodo  di
imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva; 
    c) alla data  di  scadenza  della  prima  rendicontazione  e'  in
vigore,  tra  l'Italia  e  la  giurisdizione   di   residenza   della
controllante  capogruppo,  un  accordo  qualificante  tra   autorita'
competenti; 
    d) la giurisdizione di residenza  della  controllante  capogruppo
non comunica all'Agenzia delle entrate una situazione di inadempienza
sistemica; 
    e) l'entita' appartenente al  gruppo,  residente  nel  territorio
dello Stato, comunica all'Agenzia  delle  entrate  l'identita'  e  la
residenza dell'entita' tenuta alla rendicontazione,  evidenziando  di
non  essere  la   controllante   capogruppo,   la   supplente   della
controllante capogruppo o l'entita' designata.