Art. 2 Obbligo di presentazione 1. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, ciascuna controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenta all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione, entro il termine di cui all'art. 5. 2. A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, una entita' appartenente al gruppo multinazionale, diversa dalla controllante capogruppo, presenta all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di cui essa fa parte, entro il termine di cui all'art. 5, quando: a) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale e' residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) si verifica una delle seguenti condizioni: 1) la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non e' obbligata a presentare la rendicontazione paese per paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale; 2) nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine indicato all'art. 5 non e' in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorita' competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime; 3) si e' verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, comunicata dall'Agenzia delle entrate all'entita' appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato. 3. L'entita' appartenente al gruppo chiede alla controllante capogruppo le informazioni necessarie al fine di ottemperare all'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi del comma 2. In caso di mancata ricezione delle informazioni di cui al primo periodo, l'entita' appartenente al gruppo presenta una rendicontazione paese per paese recante tutte le informazioni di cui dispone e comunica, ai sensi dell'art. 3, all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie. 4. Nel caso in cui sussistono piu' entita' appartenenti al medesimo gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea, e si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, il gruppo multinazionale puo' designare una di queste entita' a presentare la rendicontazione paese per paese, conforme ai requisiti di cui all'art. 4. Qualora residente nel territorio dello Stato, l'entita' designata comunica all'Agenzia delle entrate che la presentazione della rendicontazione da essa effettuata ha lo scopo di soddisfare il relativo obbligo gravante in capo a tutte le entita' appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano quando l'entita' designata non puo' ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie per presentare la rendicontazione paese per paese in conformita' dell'art. 4. Qualora residente nel territorio dello Stato, l'entita' designata comunica, ai sensi dell'art. 3, all'Agenzia delle entrate che la controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie. 6. Quando si verifica una delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 2, l'entita' appartenente al gruppo di cui alla lettera a) del comma 2 non e' tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese all'Agenzia delle entrate se il gruppo multinazionale mette a disposizione una rendicontazione, conforme ai requisiti di cui all'art. 4, entro e non oltre il termine di cui all'art. 5, tramite una supplente della controllante capogruppo che presenti detta rendicontazione all'autorita' fiscale della propria giurisdizione di residenza. Quando la supplente della controllante capogruppo risiede in una giurisdizione al di fuori dell'Unione europea, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) la giurisdizione di residenza della supplente della controllante capogruppo ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui all'art. 4; b) la supplente della controllante capogruppo risiede in una giurisdizione che ha in vigore con l'Italia, alla data di scadenza del termine previsto all'art. 5, un accordo qualificante tra autorita' competenti, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il periodo di imposta di rendicontazione; c) la supplente della controllante capogruppo risiede in una giurisdizione che non ha comunicato all'Agenzia delle entrate che si e' verificata un'inadempienza sistemica; d) l'Agenzia delle entrate non ha comunicato all'entita' appartenente al gruppo di cui all'art. 2, comma 2, che si e' verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza fiscale della supplente della controllante capogruppo; e) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale ha comunicato all'autorita' fiscale di residenza, entro l'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale, di essere la supplente della controllante capogruppo; f) e' presentata una comunicazione all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3, comma 1. 7. Con riferimento al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2, se la controllante capogruppo del gruppo di imprese multinazionali, residente in una giurisdizione che non ha ancora introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese, presenta volontariamente detta rendicontazione all'autorita' fiscale della giurisdizione di residenza. La presentazione volontaria della rendicontazione da parte della controllante capogruppo costituisce motivo di esonero dall'obbligo previsto dal comma 2 quando si verificano le seguenti condizioni: a) la rendicontazione paese per paese, effettuata in conformita' all'art. 4, e' presentata dalla controllante capogruppo all'autorita' fiscale della giurisdizione di residenza entro, e non oltre i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale; b) la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo introduce l'obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese entro la data di scadenza della prima rendicontazione, anche se tale obbligo non riguarda la rendicontazione relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva; c) alla data di scadenza della prima rendicontazione e' in vigore, tra l'Italia e la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, un accordo qualificante tra autorita' competenti; d) la giurisdizione di residenza della controllante capogruppo non comunica all'Agenzia delle entrate una situazione di inadempienza sistemica; e) l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, comunica all'Agenzia delle entrate l'identita' e la residenza dell'entita' tenuta alla rendicontazione, evidenziando di non essere la controllante capogruppo, la supplente della controllante capogruppo o l'entita' designata.