Art. 3 Comunicazioni all'Agenzia delle entrate 1. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese in qualita' di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entita' designata ai sensi dell'art. 2, comma 4 ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate. Entro il medesimo termine, qualsiasi entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate nel primo periodo, comunica all'Agenzia delle entrate l'identita' e la residenza, ai fini fiscali, dell'entita' tenuta alla presentazione della rendicontazione. 2. Le comunicazioni di cui al presente articolo e all'art. 2, comma 3, sono effettuate con le modalita' e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione.