Art. 3 
 
 
               Comunicazioni all'Agenzia delle entrate 
 
  1. Entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo  d'imposta  oggetto  di  rendicontazione,
l'entita' appartenente al  gruppo,  residente  nel  territorio  dello
Stato, tenuta alla  presentazione  della  rendicontazione  paese  per
paese  in  qualita'  di  controllante  capogruppo,  supplente   della
controllante capogruppo o entita' designata  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 4 ne da' comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate.  Entro  il
medesimo termine, qualsiasi entita' appartenente al gruppo, residente
nel territorio dello Stato, diversa  da  quelle  indicate  nel  primo
periodo,  comunica  all'Agenzia  delle  entrate  l'identita'   e   la
residenza, ai fini fiscali, dell'entita'  tenuta  alla  presentazione
della rendicontazione. 
  2. Le comunicazioni di cui al presente articolo e all'art. 2, comma
3, sono effettuate con le modalita'  e  i  termini  previsti  per  la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d'imposta  oggetto  di
rendicontazione.