Art. 4 Rendicontazione paese per paese 1. La rendicontazione paese per paese con riferimento ad un gruppo multinazionale contiene: a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati aggregati di tutte le entita' appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilita' liquide o mezzi equivalenti; b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l'identificazione di ogni entita' appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attivita' o delle principali attivita' svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entita' giuridica a cui fanno capo. 2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la presentazione della rendicontazione paese per paese e l'applicazione del presente decreto. Nel medesimo provvedimento e' indicato il regime linguistico delle comunicazioni delle informazioni di cui al comma 1, sulla base degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE, e successive modificazioni.