Art. 4 
 
 
                   Rendicontazione paese per paese 
 
  1. La rendicontazione paese per paese con riferimento ad un  gruppo
multinazionale contiene: 
    a) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo  di  imprese
multinazionali, i dati aggregati di tutte le entita' appartenenti  al
gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite)  al  lordo  delle
imposte sul reddito, le imposte sul reddito  pagate  e  maturate,  il
capitale  dichiarato,  gli  utili  non  distribuiti,  il  numero   di
dipendenti   e   le   immobilizzazioni   materiali   diverse    dalle
disponibilita' liquide o mezzi equivalenti; 
    b) per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo  di  imprese
multinazionali, l'identificazione di  ogni  entita'  appartenente  al
gruppo multinazionale ivi  residente,  la  giurisdizione  fiscale  di
costituzione o di organizzazione, se diversa dalla  giurisdizione  di
residenza  fiscale,  la  natura  dell'attivita'  o  delle  principali
attivita' svolte. Le stabili organizzazioni  devono  essere  elencate
con riferimento alla  giurisdizione  fiscale  in  cui  sono  situate,
precisando l'entita' giuridica a cui fanno capo. 
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
definite le modalita'  per  la  presentazione  della  rendicontazione
paese per paese e l'applicazione del presente decreto.  Nel  medesimo
provvedimento e' indicato il regime linguistico  delle  comunicazioni
delle informazioni di cui al  comma  1,  sulla  base  degli  atti  di
esecuzione adottati dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui  all'art.  26,  paragrafo  2,  della  direttiva   2011/16/UE,   e
successive modificazioni.