Art. 6 Scambio di informazioni 1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello tipo di cui all'Allegato 1), trasmette ad ogni altro Stato membro dell'Unione europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale e' in vigore un accordo qualificante le informazioni di cui all'art. 4, relative alle entita' appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro quindici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, e' trasmessa entro diciotto mesi dall'ultimo giorno di tale periodo. 2. L'Agenzia delle entrate mantiene la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, in misura non inferiore a quanto stabilito ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.