Art. 6 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando  il  modello  tipo  di  cui
all'Allegato 1), trasmette ad ogni  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale e'  in  vigore  un
accordo qualificante le informazioni di cui all'art. 4, relative alle
entita'  appartenenti  al  gruppo  residenti  o  aventi  una  stabile
organizzazione in tale altro Stato o  giurisdizione,  entro  quindici
mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del
gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione  paese  per
paese. La prima rendicontazione paese per paese, relativa al  periodo
di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva,  e'
trasmessa entro diciotto mesi dall'ultimo giorno di tale periodo. 
  2.  L'Agenzia  delle  entrate  mantiene   la   riservatezza   delle
informazioni contenute nella  rendicontazione  paese  per  paese,  in
misura non inferiore a quanto stabilito ai sensi  delle  disposizioni
della   Convenzione   multilaterale   per   la    mutua    assistenza
amministrativa in materia fiscale.