Art. 6 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni  generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP). 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi