IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il Capo II; Visto il regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche europee, come modificato dall'art. 35 della legge 7 luglio 2016, n. 122; Visto in particolare, il comma 3 dell'art. 45, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ne definisce le modalita' attuative; Visto inoltre, il comma 1 del citato art. 45, il quale prevede che le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalita' prescritte dalla normativa europea, da trasmettere, attraverso il sistema di notificazione elettronica previsto dal regolamento (CE) n. 271/2008, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee; Visto che ai sensi del citato art. 45, comma 1, il Dipartimento per le politiche europee, attraverso il sistema di notificazione elettronica, effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica; Visto il comma 1-bis del citato art. 45, secondo cui per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e' verificata direttamente dall'amministrazione competente; Ritenuto che per l'effettuazione di un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica da parte del Dipartimento per le politiche europee e' necessario modificare il sistema di notificazione elettronica; Considerato che i servizi della Commissione europea hanno proposto di attuare modifiche al sistema di notificazione elettronica, che potranno consentire al Dipartimento per le politiche europee di effettuare un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica per via elettronica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri On. Maria Elena Boschi; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016; Di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, concernente le comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le notifiche degli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali.