IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
  Visto l'art. 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio  del  13  luglio
2015 recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il Capo II; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  794  del  21  aprile  2004  della
Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento  (CE)
n.  659/1999  del  Consiglio,  recante  modalita'   di   applicazione
dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche  europee,  come
modificato dall'art. 35 della legge 7 luglio 2016, n. 122; 
  Visto in particolare, il comma 3 dell'art. 45, il quale prevede che
il Presidente del Consiglio dei ministri,  con  proprio  decreto,  ne
definisce le modalita' attuative; 
  Visto inoltre, il comma 1 del citato art. 45, il quale prevede  che
le amministrazioni centrali e territoriali  che  intendono  concedere
aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai  sensi  dell'art.  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
predispongono la  notifica  secondo  le  modalita'  prescritte  dalla
normativa  europea,  da  trasmettere,  attraverso   il   sistema   di
notificazione elettronica previsto dal regolamento (CE) n.  271/2008,
alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  per  le
politiche europee; 
  Visto che ai sensi del citato art. 45, comma 1, il Dipartimento per
le  politiche  europee,  attraverso  il  sistema   di   notificazione
elettronica, effettua un esame della completezza della documentazione
contenuta nella notifica; 
  Visto il comma 1-bis del citato art. 45, secondo cui per gli  aiuti
nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali,  la
completezza  della  documentazione  contenuta   nella   notifica   e'
verificata direttamente dall'amministrazione competente; 
  Ritenuto che per l'effettuazione  di  un  esame  della  completezza
della  documentazione  contenuta  nella   notifica   da   parte   del
Dipartimento per le politiche europee  e'  necessario  modificare  il
sistema di notificazione elettronica; 
  Considerato che i servizi della Commissione europea hanno  proposto
di attuare modifiche al sistema  di  notificazione  elettronica,  che
potranno consentire al  Dipartimento  per  le  politiche  europee  di
effettuare un esame della completezza della documentazione  contenuta
nella notifica per via elettronica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
dicembre 2016, recante la delega di funzioni  al  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  On.  Maria  Elena
Boschi; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 24 novembre 2016; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione  internazionale  e  con  il  Ministro   dello   sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  come  modificato
dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, concernente  le  comunicazioni  in
ordine agli aiuti di Stato. 
  2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
notifiche degli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, della
pesca e delle zone rurali.