Art. 2 
 
Esame  della  completezza   della   documentazione   da   parte   del
  Dipartimento per le politiche europee 
  1.  Il  Dipartimento  per  le   politiche   europee   (di   seguito
«Dipartimento»), entro 15 giorni dalla data di ricezione, effettua un
esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica
firmata dall'amministrazione competente e trasmette la  notifica  per
la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea. 
  2. Entro il  termine  di  cui  al  comma  1  il  Dipartimento  puo'
formulare  osservazioni  sulla  completezza  della  documentazione  e
restituire la notifica all'amministrazione firmataria, che la  adegua
entro 10 giorni. 
  3.  In  caso  di  recepimento  integrale  delle   osservazioni   il
Dipartimento  trasmette  la  notifica,  entro  10  giorni  dalla  sua
ricezione,  per  la  validazione  ed  il  successivo   inoltro   alla
Commissione europea. Se l'amministrazione firmataria ritiene  di  non
recepire integralmente le osservazioni  del  Dipartimento,  chiede  a
quest'ultimo  di  procedere  comunque  con  la  notifica,   motivando
adeguatamente la richiesta. In tal  caso  il  Dipartimento,  entro  i
successivi 10 giorni, trasmette la notifica per la validazione ed  il
successivo inoltro alla Commissione europea. 
  4. La responsabilita' della notifica rimane in ogni  caso  in  capo
all'amministrazione firmataria. 
  5.  Sono  comunque  fatte  salve  le  successive   valutazioni   di
competenza della Commissione europea.