Art. 2 Esame della completezza della documentazione da parte del Dipartimento per le politiche europee 1. Il Dipartimento per le politiche europee (di seguito «Dipartimento»), entro 15 giorni dalla data di ricezione, effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica firmata dall'amministrazione competente e trasmette la notifica per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea. 2. Entro il termine di cui al comma 1 il Dipartimento puo' formulare osservazioni sulla completezza della documentazione e restituire la notifica all'amministrazione firmataria, che la adegua entro 10 giorni. 3. In caso di recepimento integrale delle osservazioni il Dipartimento trasmette la notifica, entro 10 giorni dalla sua ricezione, per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea. Se l'amministrazione firmataria ritiene di non recepire integralmente le osservazioni del Dipartimento, chiede a quest'ultimo di procedere comunque con la notifica, motivando adeguatamente la richiesta. In tal caso il Dipartimento, entro i successivi 10 giorni, trasmette la notifica per la validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea. 4. La responsabilita' della notifica rimane in ogni caso in capo all'amministrazione firmataria. 5. Sono comunque fatte salve le successive valutazioni di competenza della Commissione europea.