Art. 3 
 
 
   Validazione e inoltro alla Commissione europea delle notifiche 
 
  1. La validazione ed il successivo inoltro alla Commissione europea
delle  notifiche  di   cui   all'art.   2   sono   effettuati   dalla
Rappresentanza   permanente   d'Italia   presso   l'Unione   europea,
conformemente alla normativa europea.