Art. 3 
 
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti
                 universitari e durata degli stessi 
 
  1. Nei Comuni sede di universita', di corsi universitari distaccati
e  di  specializzazione,  e  comunque  di  istituti   di   istruzione
superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,  e
dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 nonche' nei Comuni  limitrofi  e
qualora il conduttore sia  iscritto  ad  un  corso  di  laurea  o  di
formazione post laurea - quali master, dottorati, specializzazioni  o
perfezionamenti - in  un  comune  diverso  da  quello  di  residenza,
possono essere  stipulati  contratti  per  studenti  universitari  di
durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo
disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre
mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal  singolo
studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per  il
diritto allo studio. 
  2. I canoni di locazione sono definiti in appositi  accordi  locali
sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali  zone  stabiliti
negli accordi territoriali di cui all'art. 1. L'accordo locale potra'
individuare misure di aumento o diminuzione dei valori dei canoni  in
relazione alla  durata  contrattuale.  I  canoni  di  locazione  sono
definiti  con  le   medesime   modalita'   previste   dal   comma   4
dell'articolo1. 
  3. Per le proprieta'  di  cui  all'art.  1,  comma  5,  si  procede
mediante accordi integrativi, stipulati  fra  i  soggetti  e  con  le
modalita' indicate nello stesso art. 1. 
  4. I contratti di  locazione  di  cui  al  presente  articolo  sono
stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di  contratto  (Allegato
C) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n.  431  del
1998 e successive modificazioni. 
  5.  Le  parti  contrattuali  possono  essere  assistite,   a   loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta'  edilizia
e dei conduttori.  Gli  accordi  definiscono,  per  i  contratti  non
assistiti, le modalita' di  attestazione,  da  eseguirsi  sulla  base
degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a  cura
e  con  assunzione  di  responsabilita',  da  parte  di  almeno   una
organizzazione  firmataria  dell'accordo,   della   rispondenza   del
contenuto economico e normativo  del  contratto  all'accordo  stesso,
anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.