Art. 6 
 
               Commissioni di negoziazione paritetica 
                   e conciliazione stragiudiziale 
 
  1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3  sono
adottate le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale
nonche'  modalita'  di  funzionamento  della  Commissione»   di   cui
all'Allegato E, al presente decreto, gia' definito nella  Convenzione
del  25  ottobre  2016  «Regolamento  di  negoziazione  paritetica  e
conciliazione  stragiudiziale».  Tali  procedure   e   modalita'   di
funzionamento, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 30, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  dall'art.  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  e  dall'art.  7,  comma  2,
lettera  c),  del  decreto  interministeriale  del  Ministero   della
giustizia e del Ministero dello sviluppo economico 18  ottobre  2010,
n. 180, perseguono la finalita' di limitare il ricorso al contenzioso
giudiziale delle parti. 
  2. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed
esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine
all'esatta applicazione degli  accordi  territoriali  o  integrativi,
ciascuna  parte  puo'  richiedere,   prima   di   adire   l'autorita'
giudiziaria, che si sia  nominata  una  Commissione  di  negoziazione
paritetica  e  conciliazione  stragiudiziale  che  deve,   sempreche'
l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato  non
oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione,  secondo  le
modalita' stabilite nel citato Allegato E. 
  3.  E'  facolta'  di  ciascuna  parte  ricorrere  alla  Commissione
affinche' attesti la rispondenza del contenuto economico e  normativo
del contratto agli accordi di riferimento. 
  4.  In  caso  di  variazione  dell'imposizione   fiscale   gravante
sull'unita' immobiliare locata, nonche' di  sopravvenienza  di  altro
elemento o condizione che incida sulla congruita'  del  canone  della
locazione in piu' o in meno, rispetto a quella  in  atto  al  momento
della stipula del contratto,  la  parte  interessata  puo'  adire  la
Commissione, la quale propone alle parti, nel termine  perentorio  di
cui al comma 2, il nuovo canone da rinegoziarsi tra le parti. 
  5. Nel caso dei contratti di natura transitoria  le  parti  possono
adire la Commissione per accertare  le  condizioni  di  permanenza  o
cessazione  dei  motivi  di  transitorieta'.  La  Commissione  avanza
proposte alle parti in ordine a durata e clausole del contratto. 
  6. La richiesta di attivazione della Commissione, costituita con le
modalita' indicate nell'Allegato E non comporta oneri. 
  7. Alla Commissione possono ricorrere, ove previsto  dal  contratto
di locazione, i proprietari e gli inquilini  che  hanno  sottoscritto
contratti di locazione ai sensi art. 2, comma, 1 della legge  n.  431
del 1998 anche nel caso che  intendano  rinegoziare  la  locazione  e
sottoscrivere  un  contratto  concordato,  nonche'  i   titolari   di
contratti previsti dall'art. 23 del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164.