Art. 6 Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale 1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottate le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonche' modalita' di funzionamento della Commissione» di cui all'Allegato E, al presente decreto, gia' definito nella Convenzione del 25 ottobre 2016 «Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale». Tali procedure e modalita' di funzionamento, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2010, n. 180, perseguono la finalita' di limitare il ricorso al contenzioso giudiziale delle parti. 2. Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte puo' richiedere, prima di adire l'autorita' giudiziaria, che si sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, sempreche' l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalita' stabilite nel citato Allegato E. 3. E' facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione affinche' attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi di riferimento. 4. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita' immobiliare locata, nonche' di sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruita' del canone della locazione in piu' o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata puo' adire la Commissione, la quale propone alle parti, nel termine perentorio di cui al comma 2, il nuovo canone da rinegoziarsi tra le parti. 5. Nel caso dei contratti di natura transitoria le parti possono adire la Commissione per accertare le condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorieta'. La Commissione avanza proposte alle parti in ordine a durata e clausole del contratto. 6. La richiesta di attivazione della Commissione, costituita con le modalita' indicate nell'Allegato E non comporta oneri. 7. Alla Commissione possono ricorrere, ove previsto dal contratto di locazione, i proprietari e gli inquilini che hanno sottoscritto contratti di locazione ai sensi art. 2, comma, 1 della legge n. 431 del 1998 anche nel caso che intendano rinegoziare la locazione e sottoscrivere un contratto concordato, nonche' i titolari di contratti previsti dall'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.