Art. 7 Decorrenza dell'obbligatorieta' dei tipi di contratto 1. L'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decreto diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998. 2. Successivamente alla sottoscrizione, gli accordi territoriali e integrativi sono depositati, a cura di una delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata e presso la regione di riferimento. I comuni danno la massima pubblicita' all'accordo. 3. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998. 4. L'accordo definito in sede locale stabilisce la sua durata e le modalita' di convocazione per il suo rinnovo e assicura modalita' di monitoraggio della sua applicazione, prevedendo forme di convocazione straordinaria delle parti firmatarie in presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica. Fino all'adozione degli accordi basati sul presente decreto restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti. Roma, 16 gennaio 2017 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1-880