Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2 e 16; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del  2016,  come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che  prevede,
al fine di potenziare e accelerare  la  ricostruzione  dei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016 e di garantire unitarieta' e omogeneita'  nella  programmazione,
nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione,
il coordinamento e il controllo delle  operazioni  di  ricostruzione,
nonche' la decisione  in  ordine  agli  atti  di  programmazione,  di
pianificazione, di attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di
approvazione dei  progetti,  l'istituzione  di  un  organo  unico  di
direzione, coordinamento e  decisione  a  competenza  intersettoriale
denominato  «Conferenza  permanente»,  presieduto   dal   Commissario
straordinario o da suo delegato  e  composto  da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   della   regione,   dell'Ente   parco   e   del    comune
territorialmente competenti; 
  Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 189 del  2016,  come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che  prevede,
limitatamente agli interventi privati  e  per  quelli  attuati  dalle
regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del  decreto-legge
n. 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15,  comma
2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei
beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree
protette regionali, l'istituzione di apposite  conferenze  regionali,
presiedute dal Presidente della regione - vice commissario competente
o da un suo delegato e composte  da  un  rappresentante  di  ciascuno
degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente  di
cui al comma 1 del medesimo art. 16; 
  Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 189 del  2016,  come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017,  in  base  al
quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario  provvede
a disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di
convocazione della Conferenza permanente e delle conferenze regionali
previste dal medesimo art. 16; 
  Vista la legge 7  agosto  1990,  n.  241,  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14,  14-bis,  14-ter,
14-quater e 14-quinquies; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n.  162,  recante  «Norme  per  il
riordino della disciplina in materia di  conferenza  di  servizi,  in
attuazione dell'art. 2 della legge 7  agosto  2015,  n.  124»  e,  in
particolare, l'art. 1, mediante il  quale  sono  state  integralmente
riformulate  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  da  14   a
14-quinquies della legge n. 241 del 1990; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  Presidenti  delle  regioni  -  vice
commissari nella  riunione  della  cabina  di  coordinamento  del  23
febbraio 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, e 27, comma 1, della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Attivita' della Conferenza permanente 
 
  1. La Conferenza permanente, istituita dall'art. 14, comma  1,  del
decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di potenziare e  accelerare  la
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a  far  data  dal  24  agosto  2016  e  di  garantire  unitarieta'  e
omogeneita'  nella  programmazione,  nella  pianificazione  e   nella
gestione degli interventi,  esercita  l'attivita'  di  direzione,  di
coordinamento e di controllo delle  operazioni  di  ricostruzione  ed
adotta gli atti decisori relativi agli  atti  di  programmazione,  di
pianificazione, di attuazione ed esecuzione  degli  interventi  e  di
approvazione dei progetti. 
  2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente: 
    a) esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli  strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi; 
    b) approva i progetti  esecutivi  delle  opere  pubbliche  e  dei
lavori relativi  a  beni  culturali  di  competenza  del  Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul  programma  delle
infrastrutture ambientali di cui all'art. 14, comma 2, lettera f) del
decreto-legge n. 189 del 2016.