Art. 3 
 
       Modalita' di funzionamento della Conferenza permanente 
 
  1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attivita' di ricostruzione
dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, la  Conferenza  permanente  opera  esclusivamente
secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter della legge n. 241 del
1990. 
  2. La  Conferenza  permanente  e'  validamente  costituita  con  la
presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. 
  3. La Conferenza permanente si riunisce,  di  regola,  con  cadenza
settimanale, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta
in volta, interessate. 
  4. Il  Commissario  straordinario  provvede,  entro  cinque  giorni
lavorativi  dal  ricevimento  della   documentazione   afferente   le
attivita' descritte nel precedente art. 1, a comunicare,  secondo  le
modalita' previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82,  ai  membri  permanenti   ed   alle   altre   amministrazioni
interessate: 
    a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,  inviando   i
relativi documenti ovvero le  credenziali  per  l'accesso  telematico
alle informazioni e ai documenti  utili  ai  fini  dello  svolgimento
dell'istruttoria; 
    b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro  il
quale le  amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 7, della  legge  n.  241  del  1990,  integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita'  non
attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
    c) la data della prima riunione della Conferenza  permanente  che
non puo' essere fissata  prima  di  tre  giorni  dalla  scadenza  del
termine previsto dalla precedente lettera b). 
  5. I lavori della  conferenza  si  concludono  non  oltre  quindici
giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla  lettera  c)
del comma 4. Qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e
della salute, il termine previsto dal  precedente  periodo  non  puo'
superare i trenta giorni. In ogni  caso,  resta  fermo  l'obbligo  di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.