Art. 5 
 
                Attivita' delle conferenze regionali 
 
  1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria
e' istituita la conferenza regionale prevista dall'art. 14, comma  4,
del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. La conferenza regionale di cui al comma 1: 
    a) esprime i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni
culturali o ricompresi in aree dei  parchi  nazionali  o  delle  aree
protette regionali,  relativamente  agli  interventi  privati  e  per
quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1,  lettera
a), del decreto-legge e dalle diocesi ai sensi del medesimo art.  15,
comma 2; 
    b) esprime  il  parere  obbligatorio  per  tutti  i  progetti  di
fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti  alla  tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e,  limitatamente  alle  opere
pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi  sottoposti  al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi  nazionali  o
delle aree protette regionali.