Art. 6 Composizione delle conferenze regionali 1. La conferenza regionale di cui al precedente art. 5, e' presieduta dal Presidente della regione - vice commissario o da un suo delegato ed e' composto da: a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) un rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente; f) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; g) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente; h) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazione riconducibili al medesimo comune territorialmente competente. 2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: il Presidente della regione - vice commissario o il suo delegato; i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali. 3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'art. 1, individuandone, altresi', il sostituto in caso di impedimento. 4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 e' individuato secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter, comma 4, delle legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza regionale. 5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono, entro il medesimo termine previsto dal comma 2, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1. 6. Gli enti parco, le province ed i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della conferenza regionale. 7. Ciascuna amministrazione o ente e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 8. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunione della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.