Art. 7 Modalita' di funzionamento delle conferenze regionali 1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990. 2. La conferenza regionale e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti. 3. La conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate. 4. Il Presidente della regione - vice commissario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attivita' descritte nel precedente art. 5, a comunicare, secondo le modalita' previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) la data della prima riunione della conferenza regionale che non puo' essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b). 5. I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.