Art. 7 
 
        Modalita' di funzionamento delle conferenze regionali 
 
  1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attivita' di ricostruzione
dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, la  Conferenza  permanente  opera  esclusivamente
secondo le modalita' previste dall'art. 14-ter della legge n. 241 del
1990. 
  2.  La  conferenza  regionale  e'  validamente  costituita  con  la
presenza di almeno la meta' dei componenti. 
  3. La conferenza regionale si  riunisce,  di  regola,  con  cadenza
settimanale, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta
in volta, interessate. 
  4. Il Presidente della regione - vice commissario  provvede,  entro
cinque  giorni  lavorativi  dal  ricevimento   della   documentazione
afferente le attivita' descritte nel precedente art. 5, a comunicare,
secondo le modalita' previste dall'art. 47 del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni
interessate: 
    a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,  inviando   i
relativi documenti ovvero le  credenziali  per  l'accesso  telematico
alle informazioni e ai documenti  utili  ai  fini  dello  svolgimento
dell'istruttoria; 
    b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro  il
quale le  amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 7, della  legge  n.  241  del  1990,  integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita'  non
attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
    c) la data della prima riunione della  conferenza  regionale  che
non puo' essere fissata  prima  di  tre  giorni  dalla  scadenza  del
termine previsto dalla precedente lettera b). 
  5. I lavori della conferenza  si  concludono  in  quindici  giorni,
decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma
4. In ogni caso, resta  fermo  l'obbligo  di  rispettare  il  termine
finale di conclusione del procedimento.