Art. 8 
 
              Determinazioni delle conferenze regionali 
 
  1. La conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti.  Si
considera acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni
il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto del procedimento. 
  2. La determinazione  motivata  di  conclusione  del  procedimento,
adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti  i  pareri,
intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque
denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,  di
competenza delle amministrazioni coinvolte. 
  3. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi  sui  beni
culturali tutelati ai sensi  della  Parte  II  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in  seno
alla conferenza. 
  4. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel
presente articolo, le disposizioni contenute nei precedenti  articoli
1, 2, 3 e 4, e in quanto compatibili, le disposizioni in  materia  di
conferenza dei servizi previsti dagli articoli  14,  14-bis,  14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.