Art. 5 
 
  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente
decreto decorrono: 
  a) per le categorie dei lavoratori  non  comunitari  indicate  agli
articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del  settimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana; 
  b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art.  4,
dalle ore 9,00  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.