IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici; Viste le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono pportate le seguenti modifiche: a) il punto 26 e' sostituito dal seguente: +---------+-------------------------------+-------------+ | |Piombo nelle seguenti | | | |applicazioni usate per periodi | | | |prolungati a una temperatura | | | |inferiore a -20 °C in | | | |condizioni di funzionamento | | | |normale e di stoccaggio: a) | | | |saldature su schede a circuiti | | | |stampati; b) rivestimenti di | | | |terminazioni di componenti | | | |elettrici ed elettronici e | | | |rivestimenti di circuiti | | | |stampati; c) saldature per la | | | |connessione di fili e cavi; d) | | | |saldature per la connessione di| | | |trasduttori e sensori. Piombo | | | |nelle saldature di connessioni | | | |elettriche a sensori per la | | | |misurazione della temperatura | | | |in dispositivi progettati per | | | |essere usati periodicamente a | | | |temperature inferiori a -150 |Scade il 30 | |«26. |°C. |giugno 2021» | +---------+-------------------------------+-------------+ b) il punto 31 e' soppresso; c) e' aggiunto il seguente punto 31 bis: +------------+---------------------------+--------------------------+ | |Piombo, cadmio, cromo | | | |esavalente ed eteri di | | | |difenile polibromurato | | | |(PBDE) nei pezzi di | | | |ricambio recuperati da e | | | |usati per la riparazione o | | | |il rinnovo di dispositivi | | | |medici, compresi i | | | |dispositivi |Scade il: a) 21 luglio | | |medico-diagnostici in vitro|2021 per l'uso nei | | |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi| | |e i relativi accessori, |dai dispositivi | | |purche' il riutilizzo |medico-diagnostici in | | |avvenga in sistemi |vitro; b) 21 luglio 2023 | | |controllabili di |per l'uso nei dispositivi | | |restituzione a circuito |medico-diagnostici in | | |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024 | | |e che ciascun riutilizzo di|per l'uso nei microscopi | | |parti sia comunicato al |elettronici e nei relativi| |«31-bis. |consumatore. |accessori.» | +------------+---------------------------+--------------------------+ d) dopo il punto 42 e' aggiunto il seguente: +---------+---------------------------+-------------+ | |Anodi di cadmio nelle celle| | | |di Hersch dei sensori per | | | |la rilevazione | | | |dell'ossigeno usati negli | | | |strumenti di monitoraggio e| | | |controllo industriali, in | | | |cui e' richiesta una | | | |sensibilita' inferiore a 10|Scade il 15 | |«43. |ppm. |luglio 2023» | +---------+---------------------------+-------------+