IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo 2014,  n.  27,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provveda
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata  2016/585  del  12  febbraio  2016  che
modifica, adattandolo  al  progresso  tecnico,  l'allegato  IV  della
direttiva 2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al  cromo
esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di
ricambio recuperati da e usati per la riparazione  o  il  rinnovo  di
dispositivi medici o di microscopi elettronici; 
  Viste  le  direttive  delegate  2016/1028/UE,  2016/1029/UE   della
Commissione, del 19  aprile  2016,  che  modificano,  adattandolo  al
progresso  tecnico,  l'allegato  IV   della   direttiva   2011/65/UE,
introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e
del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal  fine,  a
modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono pportate le seguenti modifiche: 
  a) il punto 26 e' sostituito dal seguente: 
    
 
      +---------+-------------------------------+-------------+
      |         |Piombo nelle seguenti          |             |
      |         |applicazioni usate per periodi |             |
      |         |prolungati a una temperatura   |             |
      |         |inferiore a -20 °C in          |             |
      |         |condizioni di funzionamento    |             |
      |         |normale e di stoccaggio: a)    |             |
      |         |saldature su schede a circuiti |             |
      |         |stampati; b) rivestimenti di   |             |
      |         |terminazioni di componenti     |             |
      |         |elettrici ed elettronici e     |             |
      |         |rivestimenti di circuiti       |             |
      |         |stampati; c) saldature per la  |             |
      |         |connessione di fili e cavi; d) |             |
      |         |saldature per la connessione di|             |
      |         |trasduttori e sensori. Piombo  |             |
      |         |nelle saldature di connessioni |             |
      |         |elettriche a sensori per la    |             |
      |         |misurazione della temperatura  |             |
      |         |in dispositivi progettati per  |             |
      |         |essere usati periodicamente a  |             |
      |         |temperature inferiori a -150   |Scade il 30  |
      |«26.     |°C.                            |giugno 2021» |
      +---------+-------------------------------+-------------+
 
  b) il punto 31 e' soppresso; 
  c) e' aggiunto il seguente punto 31 bis: 
    
 
+------------+---------------------------+--------------------------+
|            |Piombo, cadmio, cromo      |                          |
|            |esavalente ed eteri di     |                          |
|            |difenile polibromurato     |                          |
|            |(PBDE) nei pezzi di        |                          |
|            |ricambio recuperati da e   |                          |
|            |usati per la riparazione o |                          |
|            |il rinnovo di dispositivi  |                          |
|            |medici, compresi i         |                          |
|            |dispositivi                |Scade il: a) 21 luglio    |
|            |medico-diagnostici in vitro|2021 per l'uso nei        |
|            |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi|
|            |e i relativi accessori,    |dai dispositivi           |
|            |purche' il riutilizzo      |medico-diagnostici in     |
|            |avvenga in sistemi         |vitro; b) 21 luglio 2023  |
|            |controllabili di           |per l'uso nei dispositivi |
|            |restituzione a circuito    |medico-diagnostici in     |
|            |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024  |
|            |e che ciascun riutilizzo di|per l'uso nei microscopi  |
|            |parti sia comunicato al    |elettronici e nei relativi|
|«31-bis.    |consumatore.               |accessori.»               |
+------------+---------------------------+--------------------------+
 
  d) dopo il punto 42 e' aggiunto il seguente:  
    
 
        +---------+---------------------------+-------------+
        |         |Anodi di cadmio nelle celle|             |
        |         |di Hersch dei sensori per  |             |
        |         |la rilevazione             |             |
        |         |dell'ossigeno usati negli  |             |
        |         |strumenti di monitoraggio e|             |
        |         |controllo industriali, in  |             |
        |         |cui e' richiesta una       |             |
        |         |sensibilita' inferiore a 10|Scade il 15  |
        |«43.     |ppm.                       |luglio 2023» |
        +---------+---------------------------+-------------+