Art. 3 
 
                   Approvazione della piattaforma 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge e'
approvata la piattaforma di investimento  denominata  «EFSI  Thematic
Investment  Platform  for  Italian  SMEs»  (nel  prosieguo  anche  la
«Piattaforma»), costituita  tra  la  CDP,  in  qualita'  di  Istituto
nazionale di promozione, e il FEI al fine di  favorire  l'accesso  al
credito delle PMI italiane ed implementare iniziative di condivisione
dei rischi a valere sul FEIS. 
  2.  Nell'ambito  della  Piattaforma,  la  percentuale  massima   di
copertura della garanzia del Fondo sulle singole Garanzie CDP e' pari
al 30% dell'importo garantito da CDP ai sensi delle relative Garanzie
CDP. In ogni caso la garanzia del Fondo sara' escutibile fino  ad  un
ammontare massimo aggregato  pari  al  9%  del  suddetto  valore  del
portafoglio garantito dal Fondo (l'«Importo massimo  escutibile»),  a
valere sulle prime perdite occorse in  conseguenza  delle  escussioni
della  garanzia  del  Fondo.  Pertanto,  in  relazione   alla   quota
complessivamente garantita da parte di CDP, pari a massimo euro 2.500
milioni, il Fondo potra' garantire un importo nominale massimo fino a
euro 750 milioni, con un Importo massimo escutibile pari ad euro 67,5
milioni, pari al limite massimo al valore delle prime perdite fissato
nella misura del 9%.