Art. 3 Approvazione della piattaforma 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge e' approvata la piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs» (nel prosieguo anche la «Piattaforma»), costituita tra la CDP, in qualita' di Istituto nazionale di promozione, e il FEI al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI italiane ed implementare iniziative di condivisione dei rischi a valere sul FEIS. 2. Nell'ambito della Piattaforma, la percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sulle singole Garanzie CDP e' pari al 30% dell'importo garantito da CDP ai sensi delle relative Garanzie CDP. In ogni caso la garanzia del Fondo sara' escutibile fino ad un ammontare massimo aggregato pari al 9% del suddetto valore del portafoglio garantito dal Fondo (l'«Importo massimo escutibile»), a valere sulle prime perdite occorse in conseguenza delle escussioni della garanzia del Fondo. Pertanto, in relazione alla quota complessivamente garantita da parte di CDP, pari a massimo euro 2.500 milioni, il Fondo potra' garantire un importo nominale massimo fino a euro 750 milioni, con un Importo massimo escutibile pari ad euro 67,5 milioni, pari al limite massimo al valore delle prime perdite fissato nella misura del 9%.